Detrazioni fiscali lavori in casa: quali sfruttare in Redditi PF 2020?

Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio e Irpef o Ires per il risparmio energetico «qualificato» degli edifici (ecobonus). Tutte le istruzioni, anche per il pagamento della fattura

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Decreto rilancio a parte, il “Pacchetto Casa” nella Legge di bilancio 2020 è rimasto pressoché intatto, e il mondo dell’edilizia e coloro che hanno in corso o progettano lavori sulle abitazioni, non possono che essere entusiasti della situazione.

Ma quali sono le differenze tra le principali agevolazioni fiscali? Vediamo in dettaglio (bonus per bonus) cosa fare per il modello Redditi Pf; le principali detrazioni sono quelle Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle Irpef o Ires per il risparmio energetico «qualificato» degli edifici (ecobonus).

Detrazioni fiscali lavori in casa: quali sfruttare in Redditi PF 2020?

Modello redditi PF, come si compila?

Nel modello Redditi Pf, le spese sostenute nel 2019 per le detrazioni Irpef e/o Ires sulla casa devono essere indicate nei seguenti righi:
– da RP41 a RP53 per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche (sismabonus) e bonus verde;
– RP56 per le colonnine per la ricarica dei veicoli;
– RP57 per il bonus mobili;
– da RP61 a RP66 per le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico «qualificato», ecobonus.

SISMABONUS
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Esempi di interventi accedere alle detrazioni

Due categorie di Soggetti agevolati

1. Detrazione Irpef del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36% per i pagamenti effettuati dal primo gennaio 2021): è a regime e può interessare gli interventi effettuati da qualunque persona fisica (anche un professionista e una ditta individuale, familiare o coniugale), dalle società Semplici, Snc e Sas (ma, in caso di imprenditori o di società, limitatamente alle abitazioni immobilizzate).

2. Detrazione Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85%: fruibile solo sulle spese per il risparmio energetico, sostenute fino al 31 dicembre 2020 (oppure la fine del 2021, se si rientra nelle casistiche del Superbonus del 110%, introdotta dall’articolo 119 del decreto Rilancio); può essere utilizzata per gli investimenti effettuati, oltre che dai precedenti contribuenti, anche da tutti gli altri soggetti che dichiarano il reddito d’impresa (inclusi, quindi, i soggetti Ires, come le società di capitali). Per le Entrate, però, la detrazione spetta per tutte le imprese e le società di persone e di capitali, solo per le unità immobiliari strumentali per destinazione, cioè utilizzate nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (utilizzato direttamente dall’impresa e non locato o dato in comodato a terzi).

Ci sono però numerose sentenze a favore dei contribuenti, emanate dal 2013 in poi, che sono in contrasto con le direttive di Entrate: affermano infatti che il bonus spetta anche per tutti gli immobili (abitazioni o altri fabbricati) immobilizzati, cioè locati a terzi o non utilizzati per l’attività. Per gli immobili-merce (come, ad esempio, per le immobiliari di costruzione), la norma non vieta il bonus. Secondo l’agenzia delle Entrate, però, il bonus spetta per gli edifici «strumentali» per destinazione. Per il conduttore, è agevolato qualunque unità immobiliare ricevuta in locazione.

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Come ripartire il bonus

Per entrambe le agevolazioni, la detrazione dall’Irpef (o dall’Ires per l’ecobonus) deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e può iniziare dalla dichiarazione dei redditi (Redditi o 730) relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa viene sostenuta, cioè pagata. Attenzione all’ecobonus: può essere usufruito dalle imprese in contabilità ordinaria, ma in questo caso non rileva la data del pagamento, quanto il periodo nel quale l’installazione dell’investimento viene ultimata.

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Pagare la fattura

Per entrambi gli incentivi (ad eccezione dell’ecobonus usufruito dalle imprese), serve il cosiddetto bonifico «parlante», che indica nella causale il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

BONIFICO PARLANTE
Gli errori da non fare

Inoltre, devono essere riportati i riferimenti normativi della relativa norma agevolativa, che però non è la stessa per le due agevolazioni:
– articolo 16-bis del Dpr 917/1986 o Tuir per il 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– articolo 1, commi da 344 al 347, della legge 296/2006 per l’ecobonus.

>> Bonus casa, come fare se l’amministratore sbaglia il bonifico parlante?

Ecobonus, altri dettagli

Questi adempimenti sono validi solo per l’agevolazione sul risparmio energetico:
asseverazione di un tecnico abilitato della rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge;
invio all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori della scheda informativa, oltre che dei dati della certificazione energetica o dell’attestato di qualificazione energetica (non per le finestre, i pannelli solari termici e caldaie a condensazione).

Bonus fiscali – Opportunità

Ecco una tabella riepilogativa con gli sconti fiscali da sfruttare in Redditi PF 2020 per alcune delle principali tipologie di interventi eseguiti nel 2019. Se preferisci, puoi scaricarla qui in formato pdf.

Tipologia lavori Detrazione
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO  
Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze» (anche manutenzioni ordinarie su «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno) – Altri interventi minori, tra i quali eliminazione delle barriere e conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, del Tuir) – Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir) Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96mila euro e detrazione di 48mila euro
MOBILI ED ELETTRODOMESTICI  
Mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013), con limite di spesa di 10mila euro per «singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze» (detrazione massima di 5mila euro) Detrazione del 50%, solo se spetta il bonus ristrutturazioni per interventi iniziati dal 1° gennaio 2018
RISPARMIO ENERGETICO  
L’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60mila euro e di detrazione di 30mila euro
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 60mila euro e di detrazione di 30mila euro, ma solo se con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (*)
Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30mila euro (*)
Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore
Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale:
– con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o
– con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione)
oppure
Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro
Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro (**)
Finestre comprensive di infissi Detrazione Irpef e Ires del 50%, con limite di spesa di 120mila euro e di detrazione di 60mila euro (**)
Schermature solari
Riqualificazione energetica generale di edifici Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100mila euro
Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (ad esempio, impianto che assorbe gas, gasolio o bio-combustibile e che fornisce acqua calda)
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione Detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali Detrazione Irpef e Ires del 65% (ma ridotta al 50% dal 2018 per le finestre comprensive di infissi, le schermature solari, gli impianti di climatizzazione invernale dotati di caldaia a condensazione e quelli dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), con i limiti di detrazione dei punti precedenti
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche Detrazione Irpef e Ires del 80% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), con limite di “spesa” di 136.000 euro (e di detrazione di 108.800 euro o 115.600 euro), “moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio”
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell’involucro dell’edificio Detrazione Irpef e Ires del 70%, con limite di spesa di 40mila euro, «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio»
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che migliorano «la qualità media di cui al decreto» 26 giugno 2015 Detrazione Irpef e Ires del 75%, con limite di spesa di 40mila euro, «moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio»

(*) Per determinare il limite massimi di detrazione, vanno considerati cumulativamente tutti gli investimenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (compresi i generatori d’aria calda a condensazione), con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, oltre che l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione e la sostituzione dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore

(**) Per determinare il limite massimo di detrazione, vanno considerati cumulativamente sia gli investimenti per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), sia gli investimenti per le finestre comprensive di infissi

Fonte: Il Sole 24 Ore, FiscoOggi.

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Redazione Tecnica

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