CILA

La CILA è disciplinata dall’art. 6 bis del Testo Unico Edilizia, norma introdotto dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016

CILA cos’è

È la comunicazione di inizio lavori asseverata. La caratteristica particolare della categoria di interventi soggetti ad essa è la natura residuale.
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La comunicazione è utilizzabile ogni volta che ci troviamo davanti ad un intervento che non può essere ricondotto alle ipotesi previste dall’art. 6 (attività edilizia libera), dall’articolo 10 (attività edilizia soggetta al rilascio preventivo del permesso di costruire) e dall’articolo 22 (attività edilizie sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).

Cila Roma

Nel Comune di Roma (Municipio IX) per la CILA può presentare la richiesta il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo. Si può fare la richiesta quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori: gli interventi di manutenzione straordinaria (compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio) e le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa (sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa). La comunicazione di inizio lavori asseverata va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUET, attiva sul sito del Dipartimento P.A.U. Per gli altri Municipi di Roma, si può consultare il sito istituzionale del Comune di Roma.
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Costo CILA

La CILA a Roma costa 251,24 euro di diritti di segreteria. In caso di mancata comunicazione dell’inizio lavori (mancata trasmissione della relazione tecnica), viene previsto il pagamento di 251,24 euro di diritti di segreteria e una sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro. Si prevede la riduzione della sanzione di due terzi (33,00 euro), solo nel caso in cui la comunicazione viene inviata spontaneamente, se pur in ritardo, e l’intervento è in corso di esecuzione.

CILA fine lavori

È auspicabile che, il richiedente dell’istanza, terminati i Lavori, comunichi all’Ufficio Tecnico la data di ultimazione degli stessi, allegando alla stessa un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. È indispensabile, invece, presentare la ricevuta dell’avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento.

CILA Superbonus

La modulistica unica della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA Superbonus) applicata ai lavori del Superbonus è operativa dal 5 agosto 2021. La nuova modulistica CILA potrà essere utilizzata solo per gli interventi di superbonus e solo nel periodo di vigenza dell’agevolazione Superbonus 110%. La grande novità è che non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche, questo per consentire l’efficientamento energetico di immobili che presentino abusi senza per questo sanare in alcun modo gli immobili stessi. Tuttavia è bene precisare che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.
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