Distanze in edilizia: arrivano le deroghe per l’efficienza energetica

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Importanti novità in materia di efficienza energetica giungono dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, lo strumento legislativo interno che ha consentito il recepimento dell’importante direttiva proveniente dall’Unione Europea (2012/27/UE). Si tratta della conferma (con l’annessione di aggiunte più stringenti) di ciò che era contenuto nel D.Lgs. 115/2008 in merito al tema delle deroghe sulle distanze minime per coloro che realizzano edifici nuovi o intervengono su manufatti esistenti.

La connessione della tematica con le normative di recepimento europeo in materia di efficienza energetica è rappresentata dalla questione degli spessori (e degli extraspessori), con particolare riferimento alla applicazione di cappotti per il risparmio energetico. Il legislatore europeo (dopo l’armonizzazione legislativa implementata dal Parlamento) posiziona vincoli un po’ più stringenti con la predisposizione di una maggiore esigenza in merito alle prestazioni ed ai rendimenti energetici da raggiungere.

Per approfondire i temi contenuti nel testo che recepisce la direttiva leggi l’articolo Direttiva efficienza energetica: il CdM dice sì. Novità per tutti.

In questo senso l’art. 14 (commi 6 e 7) del decreto 102/2014 delinea la disciplina in due situazioni differenti: da una parte in relazione ai fabbricati di nuova costruzione e dall’altra con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Con particolare riferimento al secondo tema, nel caso in cui i lavori di riqualificazione energetica comportino l’inserimento di maggiori spessori nelle murature esterne (il tipico esempio di applicazione di cappotto termico isolante posto come involucro della struttura), oltre alla presenza di elementi di chiusura superiori od inferiori, esiste la possibilità di usufruire di una serie di deroghe alle norme in materia di distanze in edilizia. Ciò può avvenire soltanto nel caso in cui attraverso l’operazione di riqualificazione si riesca a raggiungere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza definiti dalla normativa del 2005 (Decreto 192 in materia di rendimento energetico in edilizia). Pertanto solo un reale impatto dell’opera di riqualificazione sul rendimento energetico dell’edificio è idoneo a spalancare il regime delle deroghe.

Ma quali sono le deroghe consentite in questo caso? Sarà consentito fare una lieve eccezione alle regole in materia di:
1. Distanze minime tra edifici.
2. Confini di proprietà.
3. Protezione del nastro stradale.

La misura massima della deroga sarà di 25 centimetri (5 in più rispetto alla disciplina precedente) per quanto riguarda il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e di 30 centimetri per il maggiore spessore degli elementi di copertura (con riferimento al regime delle altezze degli immobili). Va sottolineato che tale deroga potrà essere esercitata nella quota massima da ambedue gli edifici confinanti.

Redazione Tecnica

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