Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

Il rifacimento del tetto non rientra nel bonus facciate al 90%, ma ci sono molti escamotage, anche per far risultare l’abbinamento come intervento trainante, e quindi detraibile al 110%. Leggi tutto sulla nuova rubrica DOMANDA D’AUTORE!

Scarica PDF Stampa

Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica DOMANDA D’AUTORE! La volta scorsa il quesito riguardava come calcolare il massimale di spesa per il Superbonus 110% in presenza di abitazioni e/o altre unità immobiliari (>> leggi: Superbonus, massimale di spesa per parti comuni e in presenza di altre unità immobiliari).

Oggi è ancora Matilde Fiammelli (dottore commercialista e revisore contabile) a chiarire il nuovo quesito: Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

>> Non perdere l’ultima risposta d’autore! Iscriviti alla nostra NEWSLETTER <<

Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%?

Domanda
Vivo in una villetta singola che necessita del rifacimento della facciata, ma non solo, sarebbe necessaria tutta una serie di lavori di rifacimento del tetto. In aggiunta il muro di cinta dell’ immobile e la cancellata hanno subito dei danni a causa dell’usura e degli anni.

Come posso intervenire per beneficiare delle detrazioni sugli immobili ad oggi in vigore?

Risposta
Gli interventi sulla facciata e sul tetto possono rispettivamente rientrare nell’agevolazione prevista dal Bonus facciate e in quella, per il tetto, prevista dall’art. 16bis del TUIR, degli interventi sul recupero del patrimonio edilizio.

Leggi anche: Bonus facciate, vale per riverniciare scuri e persiane?

Per accedere al Bonus facciate, la cui detrazione consiste nel 90% della spesa sostenuta senza un limite massimo, gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” degli edifici esistenti e che siano situati nelle zone A o B previste dal DM 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Tali interventi, inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi” (articolo 1 comma 121 della legge n. 160/2019). Pertanto, non costituendo interventi su strutture opache della facciata, non sono ammesse al beneficio le spese sostenute, per esempio, per interventi su finestre, grate, portoni e cancelli, recinzioni, tetti e muri di cinta.

E per quanto riguarda tetto e cancellata?

Dal momento che appunto, il tetto non rientra nel novero degli interventi previsti dal bonus facciate, sarà possibile, se l’intervento lo giustifica, accedere all’agevolazione del 50% di detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (>> leggi: Identikit detrazione ristrutturazione).

Nulla si può prevedere per il rifacimento, la riparazione o la sostituzione del muro di cinta e della cancellata. O meglio, non è possibile, come illustrato prima, che tale intervento su muro di cinta e cancellata possa rientrare nel bonus facciate. Diversamente, se previsto all’interno di un intervento più complesso di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis TUIR, allora, fino ad un massimo di 96 mila euro, potranno essere detratte al 50%.

In aggiunta, sia relativamente al bonus facciate, sia agli interventi ex art 16bis TUIR, è essenziale non scordare che l’art. 121 DL 34/2020, ha previsto, in alternativa alla detrazione da fare valere in dichiarazione dei redditi, chemio contribuente possa:
– richiedere al fornitore delle opere un contributo fino a concorrenza del totale della fattura relativa alle spese (sconto in fattura);
cedere la detrazione scaturente da tali interventi a soggetti terzi, compresi istituti di credito e compagnie assicurative.

> Sul tema: Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?

Come maggiorare la detrazione al 110%

In chiusura della risposta, vi è da sottolineare che se le due tipologie di intervento (facciata e tetto) venissero composti in modo tale da:
– rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente garantendo un efficientamento energetico,
– venire effettuati su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile,
– garantire il salto di due classi energetiche rispetto a quella posseduta attualmente dall’immobile,
allora il complessivo intervento citato potrebbe rientrare, nella sua qualità d’intervento trainante, nel beneficio del Superbonus del 110%.

Anche in tale caso è garantita la possibilità di cedere la maggiore detrazione del 110%.

Quanto costa cedere il credito d’imposta?

Bonus facciate e interventi sul tetto, detrazioni separate o Superbonus 110%? 89003102Risposta a cura di Matilde Fiammelli, dottore commercialista, revisore contabile, autore di volumi e articoli per le principali case editrici e testate del settore fiscale. Docente e relatore in convegni e webinar. Vive e lavora a Crema. 

 

 

Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico rientranti nel Superbonus 110%

Foto: iStock/Patryk_Kosmider

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento