Autorizzazione paesaggistica, il parere negativo va motivato

Vanno espressi esplicitamente i contrasti tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela

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E chi lo dice che un NO è una forma di tutela paesaggistica? Prendiamo questo caso su cui si è espresso il TAR come caso tipico in cui una Soprintendenza viene chiamata ad esprimersi sulla compatibilità paesaggistica di un’opera (Sent. TAR. Veneto 29/01/2020, N. 108).

“L’amministrazione non può limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate”, hanno dichiarato i giudici, in quanto deve esplicitare i motivi di contrasto tra le opere da autorizzare e le ragioni della tutela, come previsto dall’art. 10 bis della Legge “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” (L. 241/1990).

Autorizzazione paesaggistica, il parere negativo va motivato

Da sempre, o meglio da quando ci sono leggi e norme che lo tutelano, il paesaggio viene garantito di un adeguato controllo sulla compatibilità degli interventi programmati in una determinata area, al fine di tutelarlo in maniera efficace e sostenibile. La disciplina di legge è stata da poco modificata, cambiando alcuni aspetti e semplificando le procedure, ma rimane ad ogni modo ferma la funzione sostanziale di garanzia e tutela ambientale delle aree soggette a tutela paesaggistica.

C’è però un problema che caratterizza l’intera disciplina, ovvero il fatto che le funzioni della materia paesaggistica sono di competenza di enti diversi, tra cui lo Stato (il Mibact), le Regioni, i Comuni.

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Qual è il caso esaminato dal TAR?

Un imprenditore, titolare di un’attività di ristorazione e preparazione di cibi da asporto esercitata in un locale al piano terra, fronte strada, parte di un immobile assoggettato a vincolo paesaggistico ex DM 7 luglio 1956, ha dovuto presentare al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica per il posizionamento di un condizionatore sul prospetto prospiciente la strada.

Il progetto presentato presentava la macchina localizzata sull’unica facciata esterna del locale, ovvero sotto il balcone del primo piano. Inoltre, erano state presentate soluzioni di mitigazione e compensazione al fine di limitare l’impatto visivo del condizionatore stesso.

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Cosa ha deciso la Soprintendenza?

La Soprintendenza ha dichiarato l’intervento “incompatibile con i valori espressi dall’ambito paesaggistico vincolato” perché avrebbe creato “negative interferenze con le partiture architettoniche” della facciata dell’edificio e con “la percezione del delicato contesto sottoposto a tutela paesaggistica”. Di conseguenza, il Comune ha recepito questo parere negando l’autorizzazione.

L’imprenditore, mosso dalla necessità dell’intervento progettato, ha presentato ricorso al TAR, che vagliando le motivazioni e i documenti a disposizione, lo ha accolto adducendo il modo “superficiale e carente” con cui la Soprintendenza ha espresso il suo parere.

Superficiale, in quanto il TAR afferma che “l’edificio è classificato come immobile di non particolare pregio”, e quindi si tratta di questioni non inerenti al vincolo paesaggistico. Carente, poiché la Soprintendenza non ha preso in considerazione il progetto e le misure di mitigazione in esso contenute.

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Redazione Tecnica

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