Ascensore esterno, serve permesso di costruire?

E se il permesso decade per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti, come si procede? Leggi la rassegna sentenze della settimana!

Mario Petrulli 07/04/20
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Eccoci alla selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica della settimana: per un ascensore esterno serve permesso di costruire? Incremento di superficie lorda di pavimento e correlato aumento di volume, vale la compatibilità paesaggistica postuma? Permesso di costruire con silenzio-assenso, si può richiedere anche il provvedimento cartaceo?

Oltre a queste tematiche, ci occuperemo anche di: repressione degli abusi edilizi, che natura e caratteristiche hanno i provvedimenti? Decadenza del permesso di costruire, come va accertata e dichiarata?

Ascensore esterno, serve permesso di costruire?

TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 31 marzo 2020 n. 580

L’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico

Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 settembre 2018, n. 2065; I, 27 marzo 2018, n. 809; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2018, n. 134; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1479; T.A.R. Liguria, I, 29 gennaio 2016, n. 97).

Ne discende che la realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volume o di superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico.

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Compatibilità paesaggistica postuma e incremento di superficie di pavimento

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 30 marzo 2020, n. 254

Precluso l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica dinanzi ad un incremento di superficie lorda di pavimento e un correlato aumento di volume

Il comma 4 dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dispone, per quanto in questa sede rileva, che l’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Dunque, presupposto indispensabile per l’accertamento della compatibilità paesaggistica è la mancata realizzazione di superfici utili ovvero di volumi.

Sul punto la giurisprudenza è oltre modo chiara ed univoca nel precisare che l’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, del richiamato D.Lgs n. 42/2004, è in radice esclusa per i manufatti che abbiano comportato la creazione di nuovi volumi, di qualunque tipologia, includendosi addirittura i volumi tecnici (ex multis, TAR Sardegna, sez. II, 12 novembre 2019, n. 823; TAR Toscana, sez. III, 16 ottobre 2019, n. 1361; id., 11 gennaio 2019, n. 885), ciò in quanto la ratio della norma è volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio che comporta la possibilità di rilascio ex post dell’autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 maggio 2019, n.1033).

Conseguentemente, per un intervento che determina un incremento di superficie lorda di pavimento e un correlato aumento di volume è precluso, per legge, l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.

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Permesso di costruire con silenzio-assenso, si può richiedere anche il provvedimento cartaceo?

TAR Puglia, Bari, sez. II, sent. 30 marzo 2020 n. 454

Anche nel caso di permesso di costruire formato tramite il silenzio-assenso è possibile richiedere il provvedimento espresso

La formazione del silenzio-assenso sull’istanza di permesso di costruire, equivalente al provvedimento, pur tuttavia non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio edilizio, che rimane inalterato, bensì introduce solo un’alternativa modalità (presuntivamente) semplificata e di tipo “rimediale” per il conseguimento dell’autorizzazione anelata, laddove l’amministrazione comunale rimanga inerte (T.A.R. Puglia, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 37).

Epperò, trattasi pur sempre di un’alternativa posta nell’interesse del destinatario, ossia del soggetto passivo che “attende” il provvedimento.

La natura rimediale (e derogatoria) del silenzio-assenso va qualificata in senso per così dire “protettivo” dell’interesse del richiedente all’irrinunciabilità dell’atto esplicito e formale, preordinato ad evitare l’avvio di un’attività a gravoso impatto territoriale ed economico, peraltro non facilmente reversibile. Tanto, tra l’altro al fine di avere un maggior grado di stabilità e certezza del rapporto, rilevante nella prospettiva del privato, in relazione all’impegno economico-finanziario per l’edificazione, di avere contezza del termine finale dei lavori e della certezza del titolo edilizio, per l’avvio delle pratiche bancarie e finanziarie propedeutiche all’inizio delle opere, per il trasferimento del bene o del permesso, per la sottoscrizione del preliminare di acquisto delle porzioni di fabbricato, etc. (T.A.R. Lazio, sez. II, I agosto 2019 n. 10227; T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II, 7 novembre 2019 n. 1936).

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Repressione degli abusi edilizi, che natura e caratteristiche hanno i provvedimenti?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 aprile 2020 n. 1321

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti, con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali

I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali, per cui è da escludere la necessità di una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico concreto ed attuale o di una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati; ne discende che essi sono sufficientemente motivati con riguardo all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime dei titoli abilitativi edilizi e del corrispondente trattamento sanzionatorio, non rivelandosi necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale.

Quanto esposto vale anche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla commissione dell’illecito, sia perché il mero decorso del tempo non può affatto legittimare – in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata – l’edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, sia perché non può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 17 ottobre 2017 n. 9; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017 n. 1386 e 28 febbraio 2017 n. 908; Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4205 e 31 agosto 2016 n. 3750).

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Decadenza del permesso di costruire, come va accertata e dichiarata?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 3 aprile 2020 n. 1322

La decadenza del permesso di costruire deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria

La perdita di efficacia del titolo edilizio per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento del competente organo comunale all’esito di apposita istruttoria, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza.

Infatti, l’istituto della decadenza del permesso di costruire di cui alla citata disposizione, pur avendo natura dichiarativa e vincolata, presuppone, a garanzia degli interessi privati coinvolti, un atto di accertamento di un effetto legale che si riconnette al manifestarsi dei presupposti normativi, con la conseguenza che può ben affermarsi che l’operatività della decadenza postula sempre l’intermediazione provvedimentale, in assenza della quale il titolo edilizio dovrà continuare ad essere considerato assolutamente vigente (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2015 n. 4823; TAR Campania Napoli, Sez. III, 7 novembre 2019 n. 5289; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 8 maggio 2018 n. 3065).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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