Accesso ai titoli edilizi del confinante, quando è legittimo?

Nella rassegna sentenze di oggi anche: movimentare terra a fini agricoli, è attività edilizia libera? L’ordine di demolizione richiede la preventiva sospensione dei lavori?

Mario Petrulli 14/04/20
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In questa rassegna sentenze ci occuperemo di: accesso ai titoli edilizi del confinante, quando è legittimo? Ordine di demolizione, richiede la preventiva sospensione dei lavori? Movimentazione di terra per finalità agricola, è attività edilizia libera?

Oltre a questi: comunicazione di avvio del procedimento, serve per l’adozione degli atti di repressione di illeciti edilizi? Fascia di rispetto autostradale, quali imposizioni sull’edificabilità?

Accesso ai titoli edilizi del confinante, quando è legittimo?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 8 aprile 2020 n. 554

Illegittimo il diniego immotivato all’accesso ai titoli edilizi al confinante con l’immobile interessato dall’attività edilizia assentita

Deve considerarsi illegittimo il diniego immotivato all’accesso ai titoli edilizi richiesto dal confinante con l’immobile ove viene svolta l’attività assentita dalla P.A.

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Per costante giurisprudenza, infatti, “il proprietario confinante con l’immobile interessato da attività edilizia assentita dall’Amministrazione è legittimato ad accedere alla relativa documentazione anche nell’ipotesi in cui siano scaduti i termini per impugnare il titolo abilitativo e gli interventi in questione siano oggetto di indagine penale(T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26/03/2018 n. 757); “Il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (T.A.R. Catania, Sez. II, 04/02/2016 n. 374) (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 614; da ultimo cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 gennaio 2020, n. 62).

Ordine di demolizione, richiede la preventiva sospensione dei lavori?

TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 6 aprile 2020 n. 1330

L’ingiunzione di demolire le opere abusive non deve essere preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori

Va escluso che l’ingiunzione di demolire le opere abusive debba essere preceduta dall’ordine di sospensione dei lavori, che costituisce una misura provvisoria ed eventuale, nell’ipotesi in cui sia necessario paralizzare l’esecuzione di lavori in corso (cfr. la sentenza di questa Sezione del 6/3/2019 n. 1288: “Come confermato anche di recente dalla giurisprudenza anche di questo TAR l’ordine di immediata sospensione dei lavori costituisce misura interinale che trova presupposto nel fatto che i lavori medesimi non siano stati ancora ultimati, come invece nel caso di specie, e la sua mancanza, diversamente da quanto ritiene parte ricorrente, non inibisce l’adozione dei provvedimenti repressivi definitivi, alla cui adozione, anzi, sono destinati a cessare gli effetti della sospensione stessa (cfr. da ultimo TAR Campania, sez. III, 6266/2018). Si tratta quindi di due diversi rimedi apprestati dall’ordinamento collegati, il primo, ad un’attività edilizia abusiva ancora in itinere previsto per evitare che essa sia portata ad ulteriori conseguenze e, il secondo, costituente espressione di un potere sanzionatorio/ripristinatorio di carattere del tutto diverso, volto a dare concreta attuazione alle previsioni della normativa urbanistica violata con l’attività edilizia abusiva”).

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Movimentazione di terra per finalità agricola, è attività edilizia libera?

Consiglio di Stato, sez. II, sent. 9 aprile 2020 n. 2327

Il deposito di terra per coprire una depressione naturale per agevolare l’attività agricola rientra nell’attività edilizia libera

Il deposito di terra per coprire una depressione naturale per finalità agricola rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera ex art. 6 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).

Al riguardo il Collegio osserva che l’intervento effettuato dalla società appellante rientra tra quelli di edilizia libera di cui al citato art. 6; in particolare, ai sensi della lettera d) del comma 1 della predetta norma, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo «i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari».

Conseguentemente, tenuto conto della non necessità di un titolo abilitativo, diventa illegittima l’ordinanza di ripristino eventualmente adottata.

Comunicazione di avvio del procedimento, serve per l’adozione degli atti di repressione di illeciti edilizi?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 8 aprile 2020 n. 1348

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 maggio 2014 n. 2568 e 25 giugno 2013 n. 3471; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 9 maggio 2016 n. 2338; TAR Lazio Roma, Sez. I, 22 aprile 2016 n. 4720).

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Fascia di rispetto autostradale, quali imposizioni sull’edificabilità?

TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 7 aprile 2020 n. 3809

La fascia di rispetto autostradale pone un divieto assoluto di edificabilità, da applicare sia alle nuove costruzioni, sia alle ricostruzioni a seguito di demolizione, sia agli ampliamenti di edifici fronteggianti le strade di tipo A

La fascia di rispetto autostradale pone un divieto assoluto di edificabilità (una distanza di mt. 60 fuori dai centri abitati e mt. 30 all’interno dei centri abitati oppure nelle aree edificabili fuori – art. 16 seg. D.Lgs. 285/1992 e art. 26 seg. DPR 495/1992).

Come chiarito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, tale distanza minima è volta ad assicurare il prioritario interesse pubblico alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone oltre ad assicurare l’esecuzione di lavori di manutenzione, la realizzazione di opere accessorie e di ampliamento della sede stradale che sarebbero impediti dalla presenza di edificazioni e/o manufatti prossimi alla sede stradale; per tali motivi la normativa in materia impone delle distanze minime non derogabili tra le costruzioni e le strade, cd. fasce di rispetto, che devono rimanere inedificate a prescindere dall’effettivo pericolo ai beni giuridici protetti nello specifico caso in esame (vedi, tra tante, Cons, Stato, sez, IV, n. 22076/2010 e 4719/2008 ove si rappresentano gli inconvenienti degli insediamenti edilizi spontaneamente sorti a ridosso delle sedi stradali con danno sia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ed alla agibilità dell’area adiacente, ma anche i costi a carico del pubblico erario per l’installazione di barriere acustiche, antisfondamento, mezzi di mitigazione visiva ed ambientale, etc.).

Si tratta di limiti che si applicano sia alle nuove costruzioni, sia alle ricostruzioni a seguito di demolizione, sia agli ampliamenti di edifici fronteggianti le strade di tipo A (autostrade di qualunque tipo).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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