Uso pubblico di una strada, come individuarlo

Una rassegna delle ultime sentenze sull’individuazione dell’uso pubblico di una strada, argomento spesso causa di dubbi e incertezze. Un vademecum operativo (utile soprattutto agli operatori di uffici tecnici)

Mario Petrulli 09/03/22
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Nelle scorse settimane si sono registrate alcune sentenze su un tema che interessa gli operatori dell’ufficio tecnico: l’uso pubblico di una strada. L’argomento può essere foriero, in alcuni casi, di dubbi e incertezze: conseguentemente, riteniamo utile segnalarle, quale prezioso vademecum operativo.

Il TAR Veneto, sez. I, nella sent. 23 febbraio 2022, n. 350, ha ricordato quali sono gli elementi la cui compresenza consente di poter affermare l’esistenza dell’uso pubblico su una strada:

  • l’esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale [1]:
  • la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico;
  • un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile (comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada).

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Il Comune deve dare dimostrazione della sussistenza di tali elementi, salvo che la strada non sia inserita nell’elenco delle strade comunali: in questo caso, infatti, siamo dinanzi ad una presunzione (semplice) di appartenenza della stessa all’ente, ovvero del suo uso pubblico [2], con la conseguenza che sarà il privato interessato ad essere onerato della prova del contrario. Ricordiamo che, come affermato da granitica giurisprudenza [3], decide il giudice ordinario sulla controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata.

Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, nella sent. 9 febbraio 2022, n. 86, si è soffermato, in particolare, sul terzo dei tre elementi prima indicati, affermando che “Affinché un’area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell’area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente, all’uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l’inciso “se appartengono … ai comuni” proprio dell’art. 824, primo comma, cod. civ.)” [4].

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A supporto dell’esistenza dell’uso pubblico di una strada, inoltre, possono rilevare anche le opere di manutenzione svolte dal Comune sulla stessa: ad esempio, il TAR Marche, sez. I, nella sent. 9 febbraio 2022, n. 91, ha affermato che può ritenersi dimostrato l’uso pubblico di una strada in presenza dei seguenti elementi:

  • presenza di un “corpo illuminante”, posto all’inizio della via;
  • apposizione di una lapide con il nome della via;
  • rilascio di una licenza di costruzione subordinata alla condizione che venisse lasciato libero il passaggio, con possibile realizzazione di una servitù.

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In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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La disciplina giuridica delle strade

L’opera si propone di offrire un nuovo modo di affrontare il tema della disciplina giuridica delle strade, distinguendo la fase definitoria  e classificatoria, dalla fase della descrizione dei diritti e delle prerogative di uso della stessa, unitamente a quella relativa ai doveri di utenti e di enti proprietari. Se i primi due capitoli si occupano quindi di definizioni e di poteri/doveri, è forse nel terzo capitolo, il tratto più originale dell’opera, ove si approfondisce l’argomento della responsabilità dell’Ente proprietario, in relazione alla condotta omissiva o insufficiente rispetto agli obblighi di custodia, manutenzione e cura che gravano su di esso. Nell’ambito di tale tema, si propongono anche importanti riflessioni sul concorso di responsabilità in relazione all’omicidio stradale e alle lesioni stradali gravi o gravissime concausate da una omessa manutenzione, anche alla luce della recente legge n. 41/2016. Il volume non trascura, infine, di dedicare attenzione anche alla responsabilità amministrativo-erariale data l’importanza sempre crescente che sta assumendo nella materia della gestione della strada. Da segnalare, infine, è la struttura che gli autori hanno dato all’opera che, nell’affrontare un tema tanto ampio ed articolato, assicura completezza e, al tempo stesso, sinteticità e chiarezza nell’esposizione, grazie anche alla presenza di utili richiami a margine che ne facilitano la lettura e di appendici normative che la completano.    Giuseppe Napolitano, Avvocato, dottore di ricerca in diritto amministrativo, specializzato in diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione; dirigente comunale; incaricato di docenza in ambito universitario e tecnico-professionale in diritto amministrativo, diritto amministrativo punitivo, diritto della circolazione stradale; autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo in generale e diritto amministrativo sanzionatorio in particolare. Michele Orlando, Laureato in Giurisprudenza, abilitato alle professioni legali; corroborato dall’esperienza sul campo quale avvocato, ha scelto la carriera in pubblica amministrazione locale ed è, attualmente, funzionario pubblico con mansioni di Comandante della Polizia Municipale. Svolge attività di docente formatore a livello regionale per conto della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania e di istituti di formazione regionali e nazionali. È consulente relatore a numerosi convegni nazionali in materie giuridiche. Collabora con riviste periodiche e siti di settore, è autore di testi in materie giuridiche. 

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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia.   Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.

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[1] Non essendo sufficiente un transito sporadico ed occasionale: TAR Piemonte, sez. II, sent. 15 ottobre 2021, n. 917.

[2] Cass. civ., sez. II, sent. 17 aprile 1972, n. 1231; Cass., SS.UU., sent. 16 febbraio 2017, n. 713; Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 marzo 2015, n. 1515; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 20 giugno 2016, n. 2708).

[3] Come ricordato recentemente da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 12 ottobre 2021, n. 1766, “la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o riguardante l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione, e ciò anche ove la domanda abbia formalmente ad oggetto l’annullamento di eventuali provvedimenti formali relativi alla strada, atteso che il “petitum” sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione ha, in realtà, natura di accertamento petitorio (da ultimo T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 11/02/2021, n. 415; Cassazione civile sez. un., 23/12/2016, n. 26897; Cassazione civile sez. un., 27/01/2010, n.1624)”.

[4] Cass. civ., sez. II, sent. 25 gennaio 2000, n. 823, sent. 28 settembre 2010, n. 20405 e sent. 2 febbraio 2017, n. 2795; Consiglio di Stato, sez. V, set. 31 agosto 2017, n. 4141 e sent. 18 marzo 2019, n. 1727.

Immagine: iStock/Алексей Желтухин

Mario Petrulli

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