Superbonus: la sostituzione delle facciate continue è un intervento agevolabile

Per questo tipo di intervento agevolabile con il Superbonus 110, si richiede un’asseverazione da parte del tecnico che ne attesti la conformità

Simona Conte 04/03/22
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Tra gli interventi ammessi al Superbonus rientra la sostituzione integrale delle facciate continue.

Il chiarimento arriva dalle Entrate con la risposta n.61 del 1° febbraio 2022.

Le facciate continue come definito nella UNI EN 138304 rappresentano parte dell’involucro edilizio realizzata con una struttura solitamente costituita da profili orizzontali e verticali, collegati assieme e ancorati alla struttura di supporto dell’edificio e contenente tamponamenti fissi e/o apribili, che fornisce tutte le funzioni richieste di una parete interna o esterna o parte di esse, ma non contribuisce alla capacità portante o alla stabilità della struttura dell’edificio.

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Inoltre, la facciata continua è progettata come costruzione autoportante che trasmette carichi propri, carichi imposti, carico ambientale (vento, neve, ecc.) e carico sismico alla struttura dell’edificio principale.

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Le richieste dell’istante

Come in tutte le risposte delle Entrate, anche in questa vengono elencate le richieste dell’istante che in questo caso chiede chiarimenti sulla detraibilità di determinati interventi di riqualificazione energetica dell’intero condominio in cui abita, che si compone di sei piani fuori terra e di un piano interrato.

Una delle facciate dell’edificio è del tipo a facciata continua e si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell’edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. “tamponamenti apribili scorrevoli”) agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi.

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I condomìni intendono effettuare la sostituzione integrale della struttura costituente la facciata continua, oltre:

  • all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • alla sostituzione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
  • l’installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
  • la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni alle unità, quali l’ingresso ed il vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
  • la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all’interno delle singole unità immobiliari.

L’istante precisa che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al cinquanta, l’intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza molto maggiore del 25 per cento della superficie disperdente lorda dello stesso ed è garantito il superamento di due classi energetiche, che verrà dimostrato attraverso l’attestato di prestazione energetica convenzionale.

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L’ok delle Entrate sulla detraibilità delle facciate continue

L’Agenzia chiarisce quali sono le spese ammesse al Superbonus 110 (articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020) ricordando che l’agevolazione spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, (interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi trainati) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8, articolo 119, realizzati, tra l’altro su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia “trainanti”, sia “trainati”).

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In particolare per quanto riguarda l’intervento di sostituzione integrale della facciata continua, questo rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto del 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.

Questo tipo di intervento agevolabile con il Superbonus 110, si richiede un’asseverazione da parte del tecnico che attesti la conformità così come ogni altro intervento trainante o trainato di efficienza energetica (comma 13, articolo 119 del decreto Rilancio).

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