Strutture ombreggianti, non sempre rientrano fra le mere opere di arredo esterno

Non sempre le strutture ombreggianti, soprattutto se di rilevanti dimensioni, sono qualificabili come arredo e quindi realizzabili senza permesso di costruire. Vediamo alcuni esempi con una rassegna di recenti sentenze

Mario Petrulli 23/02/22
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Nessuno dubita che il proprietario possa godere di ogni utilità che il proprio bene possa fornirgli, naturalmente; tuttavia, nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica, spesso tale desiderio può scontrarsi con le norme che il legislatore ha previsto per la corretta gestione del territorio (anche dal punto di vista paesaggistico) e la legittimità delle costruzioni.

Nei giorni scorsi si sono registrate due pronunce che riflettono quanto fin qui affermato.

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Il TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 11 febbraio 2022, n. 97, ha precisato che non può considerarsi liberamente installabile una struttura metallica di circa 50 mq fissata al lastrico solare e destinata al servizio dell’abitazione collocata al primo piano dell’edificio, predisposta per il sostegno di pagliarelle o altro materiale ombreggiante.

Secondo i giudici, la grande estensione del manufatto, nonché le caratteristiche strutturali di stabile infissione all’edificio e di soddisfazione di un’esigenza permanente, non consentono di ascrivere l’opera fra i manufatti di arredo oggetto di attività edificatoria libera, che hanno, al contrario, natura precaria, sono destinati ad esigenze transitorie e non durature e sono facilmente amovibili.

Nell’occasione è stato evidenziato che, per consolidata giurisprudenza, i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando neppure la loro eventuale precarietà strutturale, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 31 maggio 2021 n. 4165; sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2842). Da ciò consegue la necessità di permesso di costruire per la realizzazione della citata struttura.

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Similmente, una struttura importante in metallo e pannelli non può essere considerata una mera pergotenda: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 25 gennaio 2022, n. 830. Ed infatti, per costante insegnamento giurisprudenziale, in materia edilizia sono definibili quali “pergotende” “i manufatti in cui l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio. A riguardo risultano decisive le dimensioni e l’impatto prodotto sul territorio indipendentemente dalla natura precaria e amovibile dell’opera stessa” (ex multis, C.g.a., sent. n. 11/2021, punto 7.1. della motivazione e giurisprudenza ivi citata).

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Conseguentemente, non è una mera pergotenda “una struttura in metallo delle dimensioni totali di circa 20 mq, a falda unica spiovente, tamponata lateralmente con guide e teli retrattili in plastica” posta sul terrazzo, con copertura “in alluminio anodizzato” e “costituita da pannelli di m. 4,00×0.30 circa”; “alla fine dell’apertura tali pannelli ruotano portandosi dalla posizione piatta (180°) a quella verticale (90°) c.a. Tale struttura è ancorata al solaio del balcone al 1° piano e i due montanti, sono poggianti sul parapetto del muro di confine con la proprietà condominiale. Il movimento di tutti i meccanismi è di tipo elettronico”.

Si è dinanzi, invero, ad un manufatto che, pur se astrattamente amovibile e non poggiante al suolo bensì sul muro perimetrale della proprietà esclusiva, occupa una superficie di ben 20 mq, con un impatto visivo non indifferente, configurando una struttura solida e permanente che innegabilmente incide, alterandolo, sul prospetto e sulla sagoma dell’edificio e, non da ultimo, determinando un cospicuo incremento di volumetria, incompatibile con la funzione di mero sostegno della tenda.

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Allo stesso modo, il TAR Sardegna, sez. I, nella sent. 2 febbraio 2022, n. 76, ha affermato che non è un mero elemento di arredo ma richiede il permesso di costruire un pergolato (originariamente ad aria passante e aperto sui lati) con tavolato ligneo, fisso e impermeabilizzato, così realizzando una “tettoia” stabile, con materiali tipici dell’edilizia fissa, completata, peraltro, da perimetrazione laterale con graticci lignei sorretti da montanti ancorati solidalmente alla struttura originaria del pergolato e protetti a terra da metallo, delimitanti, in pratica, una sorta di vano dotato, altresì, di anta di accesso.

Secondo i giudici, “Invero, per come accertata e puntualmente descritta, la struttura realizzata è priva del carattere di precarietà e ha dimensioni tali da comportare una visibile alterazione dell’immobile (separandolo dagli altri sulla terrazza/corridoio comune) così incidendo sull’assetto edilizio preesistente (cfr. T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, 02/01/2019, n.1)”.

Al contrario, il TAR Sicilia, Palermo, sez. II, nella sent. 17 gennaio 2022, n. 92, ha ritenuto di poter qualificare come mera pergotenda non richiedente il permesso di costruire una struttura metallica coperta con tenda”, delle dimensioni di circa 40 mq, destinata ad ospitare dei veicoli, offrendo riparo ed ombra.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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