30% unifamiliari Superbonus. Non basta pagare le spese se il cantiere non va avanti

L’Agenzia ha puntualizzato che per poter avere il Superbonus al 110% fino alla fine dell’anno per le unifamiliari non si deve far riferimento solo all’ammontare della spesa ma va considerato lo stato dei lavori effettivamente realizzati

Lisa De Simone 16/02/22
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Detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a patto che al 30 giugno 2022 sia realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Come considerare questo requisito richiesto dalla legge?

Il 30% si riferisce al completamento parziale dei lavori o al pagamento delle spese?

E chi paga il 30% delle spese ma non realizza il 30% dei lavori può comunque usufruire dell’agevolazione?

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Una questione non da poco conto alla quale ha dato una risposta chiara l’Agenzia delle Entrate, con un testo che questa volta lascia pochi dubbi.

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Cosa dicono le norme

In riferimento agli edifici unifamiliari il nuovo testo del comma 8- bis dell’articolo 119 ripropone sostanzialmente quanto era stato stabilito in precedenza degli edifici plurifamiliari.

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Nelle norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, infatti, si prevedeva che i proprietari unici di fabbricati con più unità immobiliari distintamente accatastate potessero accedere al Superbonus con aliquota del 110 per cento fino al 31 dicembre del 2022 a patto di aver realizzato al 30 giugno almeno il 60% dei lavori.

Con il 2022 è stata riconosciuta l’equiparazione ai fini del Superbonus tra i condomini e gli edifici con più unità immobiliari di un unico proprietario quindi con scadenza fino al 31 dicembre 2023. Nuove regole sono state previste invece per gli unifamiliari con l’obbligo della quota del 30% a fine giugno.

Già, ma quali lavori sono da considerare ai fini del rispetto del requisito?

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Quali lavori considerare

A questa domanda l’Agenzia delle Entrate ha risposto con una FAQ pubblicata sul sito il 3 febbraio 2022. Per verificare il rispetto della percentuale di lavori, secondo quanto richiesto dalle norme – si legge nel testo – è necessario far riferimento a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso, e non solo a quelli riguardanti il Superbous. In particolare ha sottolineato l’Agenzia – “stante la formulazione della norma, ai fini della verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento “complessivo”, tale percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato”.

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Non basta pagare le spese se il cantiere non va avanti

Quindi in sostanza, considerando le nuove disposizioni contenute nel comma 8-bis dell’art. 119, l’Agenzia ha puntualizzato che per poter avere Superbonus al 110% fino alla fine dell’anno:

  • non si deve far riferimento solo all’ammontare della spesa ma va considerato lo stato dei lavori effettivamente realizzati;
  • non si deve fare riferimento al solo importo dei lavori ammessi al Superbonus ma alla pratica del nel edilizia nel suo complesso.

Non si può ipotizzare dunque in alcun modo che sia sufficiente anticipare i soldi senza che il cantiere sia andato avanti per poter avere l’agevolazione con aliquota maggiorata fino a fine anno, per cui:

  • chi anticipa i soldi ma non esegue lavori può usufruire del 110% solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • per le spese a partire dal 1 luglio 2022, in questo caso a seconda della tipologia di interventi da realizzare andranno applicate le aliquote ordinaria sia per l’ecobonus che per il sisma bonus nel caso in cui intervento comprendesse entrambe le tipologie di lavori.

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Ma chi fa l’attestazione?

A questo punto resta solo un dubbio: come dovrà essere accertata la realizzazione della quota dei lavori richiesta? L’Agenzia non ha dato nessuna risposta nel merito.

È ipotizzabile comunque che dovrà essere il tecnico asseverato ore ad accertare ad attestare anche questo requisito. In ogni caso si attendono lumi.

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Foto:iStock.com/Frizzantine

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