Visto di conformità Bonus Edilizi e dichiarazione redditi: quando serve e quando è detraibile

Visto sì, visto no. Occorre solo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura? E nel caso in cui il contribuente scelga di usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi? Spieghiamo tutto qui

Lisa De Simone 25/02/22
Scarica PDF Stampa

Aggiornamento del 25 febbraio 2022: Il visto di conformità, quando è necessario, è sempre detraibile, anche se la spesa è stata sostenuta nel 2021. Lo ha chiarito il decreto Milleproroghe definitivamente convertito in legge il 24 febbraio scorso.

In particolare sono detraibili anche le spese per il visto eventualmente sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, che ha esteso l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese a tutti i bonus edilizi, tranne i casi di edilizia libera e interventi complessivi di ammontare entro i 10.000 euro.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti come questo? Clicca qui, è gratis

14 febbraio 2022: Visto obbligatorio per il Superbonus non solo per la cessione del credito ma anche per chi decide di utilizzare la maxi detrazione per ridurre l’IRPEF in dichiarazione dei redditi. È una delle novità delle norme antifrode che hanno esteso i controlli a tutto raggio sul 110%.

Nessuna complicazione invece per chi decide di far da sé e utilizzare la dichiarazione precompilata, anche anche quando la dichiarazione viene modificata. A chiarirlo l’Agenzia delle entrate in una serie di FAQ pubblicate sul sito. Ecco tutte le indicazioni ufficiali.

UTILE!! Ti occupi del rilascio del VISTO DI CONFORMITÀ per il Superbonus?
>>>> Questo software fornisce l’elenco completo dei controlli  che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Provalo assieme al software di calcolo Superbonus.

Visto sì, Visto no

Per prima cosa vale la pena di ricordare che il Visto di conformità specifico sulla documentazione che dà diritto ad ottenere la detrazione nella dichiarazione dei redditi è necessario solo per il Superbonus.

Per tutti gli altri bonus non serve un visto ad hoc, ma basta quello “ordinario” che applica il CAF o il commercialista quando si presenta il 730 o il modello Redditi.

Quindi quando si usano nella dichiarazione gli altri bonus, compreso il Bonus facciate, il Visto non serve.

Leggi anche: Check list visto di conformità: i documenti per ottenere il Superbonus

Visto Superbonus detraibile solo se fatturato a parte

Con la legge di Bilancio è stata introdotta la possibilità di detrarre anche i costi di questo Visto specifico da utilizzare per la detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Occhio, però, che per poter essere detraibile deve essere fatturato a parte rispetto al Visto “ordinario” per la dichiarazione.

Come chiarito infatti dalle Entrate “qualora l’apposizione del Visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del Visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.”

Quindi per poter detrarre la spesa è necessario che ci sia una fattura ad hoc. Resta fermo che il costo delle parcelle professionali non gode di un tetto di spesa a sé ma rientra nei limiti previsti per le diverse detrazioni.

Potrebbe interessarti: Edilizia libera e lavori sotto i 10 mila 2021: no asseverazione e visto se cessione trasmessa nel 2022

Niente Visto per il fai da te anche se si modifica la dichiarazione

Ma, come detto, può evitare la spesa del Visto chi decide di presentare la dichiarazione in modalità “fai da te”, ossia utilizzando il modello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In questo caso il Visto non serve anche se la dichiarazione viene modificata, cosa peraltro indispensabile perché per il primo anno di utilizzo nella dichiarazione delle detrazioni per i lavori sulla casa i dati non vengono inseriti automaticamente dalle Entrate ma compaiono solo nelle annotazioni.

Comunque, come detto, anche se si deve modificare la dichiarazione, anche per altri dati, si può fare a meno del Visto. Infatti, ha precisato l’Agenzia, “L’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”.

Non perderti: Asseverazioni e visto di conformità per il Superbonus 110% e i Bonus Edilizi: la guida

Quando serve il Visto

Ecco una tabella di riepilogo delle condizioni di applicazione del Visto.

Tranne il Bonus facciate sempre esclusi da asseverazione e Visto gli interventi fino ai 10.000 euro compresa IVA ed eventuali parcelle professionali

Tipologia intervento Cessione del credito Uso in dichiarazione
Edilizia libera detrazione 50% NO NO
Interventi entro i 10.000 euro NO NO
Ecobonus oltre 10.000 euro SI NO
Barriere architettoniche 75% fuori da edilizia libera SI NO
Bonus facciate SI NO
Superbonus SI NO se si invia la dichiarazione precompilata SI  se si passa dal CAF

 

Consigliamo

Foto:iStock.com/andrei_r

Lisa De Simone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento