Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nuovi chiarimenti del MinLav

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È possibile fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature di lavoro, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica, indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva.

La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro torna sul tema delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro con una nuova circolare di chiarimento relativamente al d.m. 11 aprile 2011(leggi anche l’articolo dell’ing. Federica Magnani Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, sintesi e iter burocratico).

Rimandando alla lettura completa della circolare, i tecnici del Ministero forniscono indicazioni circa le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concessa in uso. In questi casi, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso in un’ottica di semplificazione delle procedure burocratiche.

La circolare inoltre esclude dall’ambito delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro i generatori di calore alimentati da combustibili solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura inferiore ai 100 °C, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW e serbatoi di GPL.

Non rientrano ugualmente nell’ambito delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi del d.m. 11 aprile 2011 anche i sistemi di movimentazione e sospensione degli elementi scenici, i ponti sollevatori per veicoli e i carrelli commissionatori.

Attrezzature di lavoro inattive
I tecnici del Ministero chiariscono anche il caso dei attrezzature di lavoro, rientranti nell’ambito di applicazione del d.m. 11 aprile 2011 perché inseriti nell’allegato 11 del d.lgs. 81/2008, soggette a periodi di inattività (come per esempio le attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile sottoposte alla routine smontaggio-deposito-montaggio).

In questi casi, precisa la circolare, la periodicità delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura stessa. Pertanto, chiariscono dal MinLav, se i termini previsti dall’allegato II risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

Redazione Tecnica

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