Cessione e sconto Bonus Edilizi e 110: tutte le date da segnare in calendario

Ecco un prospetto con le date da non perdere di vista (con riferimento Entrate) per l’invio delle comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili con 110 e altri Bonus Edilizi

Simona Conte 04/04/22
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(Articolo in aggiornamento) Negli ultimi mesi siamo stati travolti da una serie di novità normative introdotte alla velocità della luce per far fronte ai numeri delle frodi rilevate in tutta Italia e messe in atto su Bonus Facciate, Superbonus e Sismabonus.

Tuttavia le nuove disposizioni Antifrodi, entrate in vigore per bloccare la diffusione di crediti fittizi, hanno generato non poca confusione tra gli addetti ai lavori e i contribuenti intenti ad avventurarsi nella sfida (piena di ostacoli) del Superbonus 110 e dei Bonus Edilizi.

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Con il Sostegni-Ter è stata inizialmente eliminata la possibilità di cedere il credito più di una volta per poi essere nuovamente concessa per un massimo di tre volte e le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 17 febbraio 2022.

>> Correttivi decreto Antifrode in arrivo? Ma la stretta sulle cessioni Bonus Edilizi rimane

Questo significa che per i crediti ceduti dal 17 febbraio 2022 (7 marzo 2022 è invece la data chiave per la detrazione del 75% barriere architettoniche come di seguito spiegato) sono consentite due cessioni ulteriori alla prima: una sola nei confronti di qualsiasi soggetto, altre due verso soggetti qualificati, cioè banche o intermediari. Eventuali cessioni precedenti non vengono contate.

Se la prima cessione o lo sconto in fattura sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, il credito potrà essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte ai soggetti qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

Ma non sono le uniche date da segnare in calendario!

Quindi per cercare di fare ordine con le scadenze prossime, in questo articolo sono riassunte le date da non perdere di vista (con relativo riferimento Entrate) per l’invio delle comunicazioni per le opzioni di cessione o sconto in fattura relative agli interventi agevolabili con Superbonus e con altri Bonus Edilizi.

Leggi anche: Modello cessione o sconto in fattura: Entrate modifica il format

Cessione e sconto: le date da non perdere di vista

  • 4 febbraio 2022

Data di apertura e aggiornamento software della piattaforma attraverso la quale è possibile inviare le comunicazioni delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per:

  • gli interventi di edilizia libera e per quelli di importo complessivo non superiore a 10 mila euro senza visto di conformità;
  • le spese sostenute nel 2022 (eccetto quelle relative alla detrazione del 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti).

Riferimento > Comunicato Stampa Entrate del 28 gennaio 2022

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  • 7 febbraio 2022

Ricordiamo che l’articolo 28 del decreto Sostegni-Ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. Praticamente dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Ma è stato previsto dal Sostegni-Ter un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

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Tuttavia a causa di un aggiornamento del software canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura viene prorogato il termine del 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

A decorrere dal 17 febbraio 2022 è possibile effettuare una sola cessione nei confronti di un qualsiasi soggetto e altre due verso banche e intermediari. 

Riferimento > Provvedimento del 4 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/37381

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  • 17 febbraio 2022

Considerata la proroga di cui abbiamo parlato sopra, ci sono 10 giorni in più a disposizione per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni ter. Il termine è quindi prorogato al 17 febbraio 2022 (anziché 7 febbraio).

Prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio) devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Nel caso in cui la comunicazione non sia stata validamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, a partire dal 17 febbraio 2022 è possibile effettuare una sola cessione del credito verso un qualsiasi soggetto e due ulteriori cessioni verso gli istituti di credito.

Riferimento > Comunicato stampa Entrate del 3 febbraio 2022

Non perderti: Bonus Edilizi, quante e quali cessioni. Jolly fino al 16 febbraio, e poi?

  • 24 febbraio 2022

Data a partire dalla quale è possibile trasmettere le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022).

Riferimento > Provvedimento del 4 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/37381

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  • 7 marzo 2022

Entro il 7 marzo 2022 (ovvero 6 marzo 2022) devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili con il 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, considerando valido il periodo di transizione del decreto Sostegni-Ter.

Conseguentemente, a decorrere dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

RiferimentoProvvedimento del 4 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/37381

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  • 29 aprile 2022

Il termine ultimo per i privati soggetti IRPEF, inizialmente fissato al 16 marzo 2022, poi prorogato al 7 aprile 2022 e poi ridefinito con la conversione in legge del Sostegni-Ter al 29 aprile 2022 per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Riferimento > Provvedimento del 3 febbraio 2022 Entrate Prot. n. 2022/35873

  • 1 maggio 2022

A partire da questa data, dopo la prima cessione i crediti trasferiti non, potranno più essere parzializzati e ad ogni credito verrà inoltre attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni e che consentirà di risalire a chi ha effettuato i lavori.

  • 28 maggio 2022

Per gli interventi avviati a partire da questa data le agevolazioni sono concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture è indicato che le opere sono eseguite da ditte che applicano il CCNL edilizia, ciò è valido per i lavori edilizi di importo superiore ai 70.000 euro.

  • 15 ottobre 2022

Società, professionisti e autonomi potranno trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle opzioni (per le spese sostenute nel 2021) fino al 15 ottobre 2022. Circa sei mesi di tempo in più a disposizione, rispetto ai privati soggetti IRPEF, per trovare un soggetto disposto ad accettare il credito quando non è possibile l’uso diretto sotto forma di detrazione delle somme ottenute a fronte dello sconto in fattura.

Riferimento > Decreto Energia 

  • 16 marzo 2023

Termine ultimo per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per gli interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 (salvo proroghe future).

Riferimentoprovvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021

Da non perdere

In Le nuove regole della cessione del credito per i bonus edilizi – Pacchetto operativo scaricabile di Lisa De Simone, il professionista troverà:

  • una maxi circolare operativa, realizzata dall’Autrice, con la spiegazione chiara e dettagliata di tutte le novità intervenute dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni ter, relativamente all’applicazione dei bonus edilizi;
  • il modulo per la cessione del credito in vigore a partire dal 4 febbraio 2022;
  • le istruzioni per la compilazione del modulo per la cessione del credito;
  • il glossario generale che riporta la classificazione di legge dell’edilizia libera;
  • una tabella (all’interno della circolare operativa) con i riferimenti delle risoluzioni e degli interpelli dell’Agenzia delle Entrate collegate agli interventi di edilizia libera.

Gli acquirenti del pacchetto operativo riceveranno gratuitamente la versione aggiornata alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Simona Conte

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