Cortile comune, il condomino può abbattere muretto per entrare in auto?

Il singolo condomino può abbattere un suo muretto divisorio per entrare anche con la macchina nel cortile comune? O l’azione è illegittima? Da cosa dipende?

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Un condomino di un palazzo decideva di abbattere il muro che divideva la sua proprietà esclusiva da un cortile comune a più edifici.

Alcuni comproprietari dell’area predetta citavano in giudizio altri comproprietari per richiedere, da un lato il riconoscimento di una maggiore quota di comproprietà dell’area cortilizia, dall’altro l’accertamento dell’illegittimità dell’abbattimento del muro divisorio del condomino.

Il Tribunale riteneva il cortile comune a tutti i palazzi circostanti, non avendo gli attori in primo grado prodotto titolo idoneo a superare la presunzione dell’articolo 1117 c.c. e non essendo possibile distinguere tra chi usava la corte come parcheggio, avendo alla medesima accesso diretto, e chi, invece, della corte faceva un uso solo mediato come spazio da cui ricavare luce ed aria.

In ogni caso condannava il singolo condomino al ripristino del predetto muretto, fondando la decisione sulla presunzione di comproprietà del muro medesimo ai sensi dell’articolo 881 c.c.

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La Corte d’Appello confermava la natura comune dell’area cortilizia; inoltre riteneva l’abbattimento del muro illegittimo ma per una diversa ragione rispetto al giudice di primo grado: secondo la Corte di Appello, a prescindere dalla comproprietà del muretto, l’abbattimento finiva per gravare la corte comune di una servitù carraia a vantaggio della proprietà esclusiva: in altre parole modificava radicalmente lo stato dei luoghi confondendo proprietà esclusiva e proprietà comune sulla corte, il tutto a vantaggio del singolo condomino.

La questione è quindi la seguente: il singolo condomino può abbattere un suo muretto divisorio per entrare anche con la macchina nel cortile comune?

I giudici supremi confermano la decisione di secondo grado. In particolare la Cassazione conferma che la presunzione legale di comunione, stabilita dall’art. 1117 c.c., è operante anche nel caso di cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di più edifici limitrofi ed autonomi, tra loro non collegati da unitarietà condominiale.

Secondo i giudici supremi, quindi, in mancanza di un titolo contrario, il cortile deve essere considerato un comune ai diversi palazzi. Di conseguenza – come precisa la Cassazione – tutti gli abitanti dei diversi palazzi possono usarlo ma nei limiti dell’articolo 1102 c.c.; pertanto, la demolizione di un muro volta a facilitare l’accesso sul cortile comune è legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare né la normale funzione del cortile, che è di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti, né le possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini.

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Nel caso in questione con valutazione – che non può essere messa in discussione dai giudici supremi – l’abbattimento da parte del singolo condomino del muretto divisorio è risultato illecito perché comportava l’eliminazione di alcuni posti dapprima utilizzati come parcheggio, nonché la trasformazione di un accesso solo pedonale in accesso anche carrabile di un condomino.

Riflessioni conclusive

È noto che l’art. 1102 c.c consente ai singoli di trarre maggiori utilità dal bene comune, purché sia rispettata la facoltà di pari uso degli altri comproprietari e non sia mutata la destinazione del bene.

La nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.

L’accertamento, da parte del giudice, che l’uso del bene comune, fatto da uno dei partecipanti alla comunione, renda impossibile o menomi l’esercizio del diritto degli altri comproprietari, agli effetti dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., legittima ciascuno dei condomini a chiedere la rimozione delle opere che alterino e sconvolgano il rapporto di equilibrio della comunione, al fine di veder tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima.

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Questo principio trova applicazione anche nel supercondominio costituito da diversi palazzi con in comune alcuni beni, come un’area cortilizia. In tal caso se il cortile comune è munito di un muro di recinzione che lo separi da una proprietà esclusiva, il condomino proprietario di questa può apportare a tale muro tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini e, quindi, procedere anche all’apertura di un più ampio varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva; al contrario non può arrivare ad abbattere il muro se questo è lesivo degli interessi degli altri condomini, che non possono più utilizzare l’area comune come in precedenza (e che perdono posti auto utili).

>> Qui la sentenza: Corte di Cassazione – II sez. civ. – sentenza n. 1849 del 21-01-2022
Riferimenti normativi: art 1102 c.c.
Precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. II, Sentenza n. 4427 del 13/08/1985

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista 

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