Sismabonus Acquisti 110: nessun limite al numero di unità immobiliari acquistabili

Il limite di spesa di 96 mila euro è valido per ciascuna unità immobiliare residenziale acquistata. Ecco il parere delle Entrate

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Dalle Entrate arriva una risposta (n.57/2022) di chiarimento sul tema Sismabonus Acquisti 110 e per la precisione il quesito analizzato riguarda il caso di un contribuente che intende acquistare otto appartamenti in zona sismica 3 da un’impresa di costruzioni, che ha in corso un intervento di demolizione e ricostruzione e vorrebbe fruire del Sismabonus Acquisti potenziato al 110 (articolo 119 comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), tenendo conto del limite di spesa di 96 mila euro per ciascun appartamento.

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Ricordiamo che il Sismabonus Acquisti consiste ordinariamente in una detrazione d’imposta del 75% del prezzo di acquisto se con l’intervento di demolizione e ricostruzione si ottiene il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure in una detrazione dell’85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Per questa agevolazione non è necessario il SAL e non è richiesta l’asseverazione per la congruità delle spese.

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Con l’avvento del Superbonus 110, la normativa sul Sismabonus viene assorbita dalla super agevolazione, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisti – normalmente variabile dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio – è stata elevata al 110% e il Sismabonus Acquisti ha assunto la forma di un Super Sismabonus Acquisti. Questo finché sarà in vigore il Superbonus 110.

Vediamo cosa risponde l’Agenzia in merito al numero di immobili acquistabili con l’agevolazione.

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No limiti di acquisto unità immobiliari

L’Istante, tra i quesiti posti alle Entrate, chiede se esistono limiti riguardo al numero di unità immobiliari che è possibile acquistare godendo della detrazione Sismabonus Acquisti 110%.

In risposta all’Istante, l’Agenzia chiarisce che in assenza di una previsione normativa che limiti il numero massimo di unità immobiliari ammesse all’agevolazione in questione, è possibile beneficiare del Superbonus Acquisti 110 nel limite di spesa di 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare residenziale acquistata (in tal caso specifico il calcolo da fare è di 96 mila euro per le 8 unità immobiliari che vorrebbe acquistare l’Istante, quindi 768 mila euro).

Il predetto limite di spesa di 96 mila euro è riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

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Quando scade il Sismabonus Acquisti 110

Si legge nella risposta in questione che come chiarito nella circolare n. 30/E del 2020, affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma.

La Legge di Bilancio 2022 definiva la scadenza del Super Sismabonus Acquisti al 30 giugno 2022, ma con un emendamento approvato (che aggiunge il nuovo comma 4-bis dopo il comma 4 dell’articolo 119, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) al Decreto PNRR 2 (Decreto legge del 30 aprile 2022 n. 36) la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2022 > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

Conseguentemente, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre chi ha intenzione di acquistare case antisismiche potrà fruire del Superbonus Acquisti anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 31 dicembre 2022. Ciò è valido per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione abitativa ed è chiarito all’interno della risposta n.556/2021 delle Entrate.

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Foto:iStock.com/jaturonoofer

Redazione Tecnica

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