Quinto conto energia, ecco come cambiano gli incentivi

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In termini di tariffe incentivanti per il fotovoltaico il quinto Conto Energia, entrato in vigore il 27 agosto 2012, non fa altro che anticipare l’applicazione di quanto già previsto nel precedente (quarto) Conto Energia. Se fosse rimasto il vecchio Conto Energia, infatti, le attuali tariffe sarebbero diventate realtà nel 2013.

Dopo avere trattato dei nuovi criteri di priorità per la formazione delle graduatorie degli impianti fotovoltaici iscritti ai registri (leggi anche Quinto conto energia, le nuove priorità per accedere ai registri), focalizziamo ora l’attenzione sulle differenze tra il vecchio e il nuovo sistema di remunerazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici.

Con il vecchio sistema il GSE erogava la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta. Per l’energia immessa in rete, la remunerazione prevedeva i meccanismi dello Scambio sul Posto (SSP), del Ritiro Dedicato (RD) oppure della Vendita.

Il nuovo sistema incentivante previsto nel quinto Conto Energia (vedi tabella) prevede una prima differenza tra impianti fino a 1 MW e impianti oltre 1 MW.

Per gli impianti di potenza fino a 1 MW il GSE eroga la tariffa onnicomprensiva sulla quota di energia immessa in rete. Il GSE eroga la tariffa premio sulla quota di energia consumata sul posto.

La situazione cambia se ci troviamo di fronte a impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW. In questi casi il GSE eroga la differenza (se positiva) fra la tariffa onnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sulla quota di energia elettrica immessa in rete. La tariffa premio viene erogata sulla quota di energia consumata sul posto. Infine, il produttore può mettere in Vendita la quota di energia immessa in rete.

Le nuove tariffe
Il sistema della tariffa onnicomprensiva è un regime semplificato già applicato per le altre fonti rinnovabili. Per gli impianti fotovoltaici, che in gran parte sono collegati ad un impianto utilizzatore, la tariffa premio sull’energia consumata sul posto si rende necessaria al fine di riconoscere un incentivo anche per l’energia che non viene immessa in rete e non sarebbe quindi remunerata dalla tariffa onnicomprensiva.

Il ritiro dell’energia alla tariffa onnicomprensiva, deve essere richiesto al GSE al massimo entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (la materia è regolata dalla delibera AEEG 343/2012 e relativo Allegato A).

I valori delle tariffe sono determinati in modo tale che l’effetto incentivante del nuovo sistema risulta pressoché equivalente al precedente, fatto salvo la progressiva riduzione degli incentivi nel tempo (pertanto rimane più conveniente autoconsumare sul posto l’energia prodotta).

Per quanto riguarda l’energia immessa in rete, il nuovo sistema cancella le precedenti possibilità di scambio sul posto7, oppure di ritiro dedicato, oppure di vendita (quest’ultima rimane possibile per impianti superiori a 1 MW).

Redazione Tecnica

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