Superbonus condomini fino al 2025 anche per lavori trainati nei singoli appartamenti

Si è parlato di proroghe differenziate, ma non è così, ora è nero su bianco: la scadenza lunga al 2025 vale sia per i lavori trainanti che per quelli trainati nei singoli appartamenti.

Lisa De Simone 29/12/21
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Aggiornamento del 31 dicembre 2021: Superbonus per i condomini con scadenza lunga al 2025 sia per i lavori trainanti che per quelli trainati nei singoli appartamenti. Le stesse regole anche per gli edifici di un unico proprietario con un massimo di quattro unità immobiliari a destinazione residenziale.

Nel testo della manovra di bilancio 2022 sono stati fugati tutti i dubbi in materia confermando le indicazioni che di fatto erano già nelle carte a volerle leggere con attenzione. In ogni caso ora le indicazioni sono messe nero su bianco.

Nel testo del nuovo comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di Bilancio 2022, si legge infatti che “Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.”.

Più chiaro di così… (>> qui trovi il testo degli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio con le modifiche introdotte dalla Manovra) 

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* 9 dicembre 2021: Superbonus per i condomini con scadenza lunga al 2025 ma lavori trainati “bloccati” al 30 giugno del prossimo anno? Gira da giorni la notizia delle proroghe differenziate che taglierebbero fuori dalla possibilità di effettuare gli interventi di efficientamento energetico all’interno degli appartamenti in condominio o degli edifici di un unico proprietario con più unità immobiliari.

Ma è davvero così o questa interpretazione è, appunto, un’interpretazione di cose non scritte? Vediamo cosa dicono le carte.

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Condomini e proprietari

Il comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio è quello che stabilisce i soggetti che hanno diritto ad avere l’agevolazione per effettuare interventi trainanti e trainati. Si tratta di:

a) condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

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b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10 (limite a due unità immobiliari salvo il diritto all’agevolazione sulle parti comuni).

Fin qui il testo attuale.

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Le proroghe differenziate

Quanto alle proroghe, il nuovo comma 8-bis introdotto con la legge di Bilancio 2022 riconosce per prima cosa la detrazione “per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.

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Invece per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione “la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025”.

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E ancora: “per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022”.

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Condomìni o condomini?

Queste norme vengono lette attualmente dando per scontato che per condomini si intende condomìni, e che perciò sia il condominio e non i singoli condomini ad avere diritto alle agevolazioni. In realtà però il condominio non è un contribuente: unici contribuenti sono i condomini, ai quali spetta, dunque, la detrazione, a prescindere dal fatto che le pratiche venga no effettuare in questo caso dall’amministratore.

E se questa fosse un’interpretazione corretta, dal momento che non tutti i condomìni hanno avviato lavori di Superbonus, non è chiaro come possano esserci proprietari di appartamento che hanno presentato la CILA per gli interventi trainati e che quindi hanno diritto ad avere l’agevolazione, anche se magari il condominio gli interventi trainanti non li fa.

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E ancora: non avrebbe avuto alcun senso il dibattito all’interno del governo in merito al problema della proroga del Superbonus per le villette, che riguardava, appunto, le villette non gli appartamenti condominiali, né avrebbe senso il testo della relazione tecnica che accompagna queste norme e spiega, nel dettaglio, come l’intervento effettuato in relazione ai soggetti identificati dalla lettera b) del comma 9 riguardi, appunto “i contribuenti che hanno già adottato le procedure di inizio degli investimenti sugli immobili unifamiliari”. La norma poi, ricorda la detrazione, riconosce sempre ai contribuenti identificati dalla lettera b) del comma 9, la possibilità di ottenere le agevolazioni fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dal fatto di aver o meno avviato già gli interventi, ma solo a condizione che si tratti di prima casa e che il proprietario abbia un ISEE fino a 25 mila euro. E la relazione stima che considerando il tetto di reddito un terzo dei proprietari sono tagliati fuori dall’intervento.

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Ora i casi son due: o il governo, come scritto nella relazione, intendeva riferirsi solo agli immobili unifamiliari, oppure intendeva riferirsi anche a i singoli appartamenti, anche se non è scritto da nessuna parte.

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In ogni caso visto che “carta canta” è prematuro oggi come oggi dare per scontato che sia impossibile per i proprietari di appartamenti in condominio ottenere la detrazione del 110 per cento per gli interventi trainati eseguiti nell’arco di tempo nel quale l’agevolazione è riconosciuta al condominio.

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