Asseverazioni Bonus edilizi: miniguida su tutto quello che c’è da sapere

La certificazione della congruità delle spese è diventata una condizione necessaria per consentire la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Le regole valgono per tutte le fatture datate dal 12 novembre 2021

Lisa De Simone 02/12/21
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Arrivati tutti i necessari chiarimenti delle Entrate con circolare 16, ecco una miniguida con tutto quello che c’è da sapere sulle asseverazioni per i Bonus casa.

La certificazione della congruità delle spese è diventata in fatti una condizione necessaria per consentire la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Le regole valgono per tutte le fatture datate dal 12 novembre 2021.

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Chi può firmare le asseverazioni per i bonus casa?

L’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto Rilancio per gli interventi ammessi al Superbonus. Si tratta quindi dei professionisti tecnici abilitati, ossia architetti, ingegneri e geometri abilitati alla progettazione di edifici e impianti.

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Ad esempio per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico non rientranti nel Superbonus, l’attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus, così come l’asseverazione relativa all’Ecobonus può essere rilasciata dai tecnici abilitati ai fini del Superbonus energetico e così via.

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È necessaria la polizza assicurativa con lo stesso massimale previsto per il Superbonus per poter firmare l’asseverazione?

Sì.

Come indicato nella circolare i requisiti richiesti ai tecnici sono gli stessi previsti per l’asseverazione ai fini del Superbonus. E’ necessaria, quindi, la polizza per la copertura dei rischi professionali già prevista in questo caso.

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Il CAF o il professionista che deve apporre il visto di conformità ha tra l’altro l’obbligo specifico di verificare anche che il professionista che ha attestato la congruità delle spese sia titolare della polizza in questione.

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Esiste un modello standard?

No, non è previsto un modello ad hoc.

Ci sono però delle specifiche regole da rispettare. Come chiarito infatti nella circolare 16 l’asseverazione può essere predisposta in forma libera, purché il testo preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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È possibile l’asseverazione per le sole fatture di acconto se non sono stati ancora avviati i lavori?

No, non è possibile.

Anche se per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato l’obbiettivo del Decreto Antifrode, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati, dato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

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Il Decreto Antifrode prevede che le spese debbano essere asseverate anche tenendo conto di un nuovo decreto del MITE con i prezzi massimi. Come regolarsi in attesa del varo di questo decreto?

Secondo quanto previsto dal Decreto Antifrode, l’asseverazione deve essere fatta seguendo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del decreto Rilancio. Quindi nelle more dell’adozione del decreto la congruità delle spese è determinata:

  • per gli interventi di Ecobonus:
    • secondo quanto previsto dal DM 6 agosto 2020, ossia utilizzando i prezzari regionali, oppure i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla DEI, e infine ai prezzi massimi indicati all’Allegato I dello stesso decreto;

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  • per le ristrutturazioni e il Bonus Facciate:
    • facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

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L’asseverazione delle spese serve anche per la cessione delle rate di detrazione successive alla prima?

Sì.

L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

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L’asseverazione è necessaria anche in caso di uso diretto delle detrazioni?

No, in questo caso non è necessaria.

E non occorre neppure il visto di conformità specifico per l’utilizzo in detrazione, come richiesto invece nel caso del Superbonus.

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Foto: iStock.com/Ugur Karakoc

Lisa De Simone

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