Bonus Facciate senza SAL. L’asseverazione non può essere fatta solo sulla base del preventivo

Anche se le norme non legano espressamente il rilascio della dichiarazione di congruità delle spese allo stato di avanzamento dei lavori questi debbono essere quanto meno avviati

Lisa De Simone 30/11/21
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Aggiornamento del 30 novembre 2021_L’Agenzia delle entrate ha parlato. Ai fini dell’asseverazione delle spese per i bonus casa diversa dal Superbonus il tecnico deve asseverare, appunto, solo le spese. Non occorre che certifichi anche lo stato di avanzamento dei lavori. Le indicazioni in una delle FAQ pubblicate il 22 novembre scorso che dettano le regola da applicare in caso di cessione dei crediti, alla luce del Decreto Antifrode.

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Occorre però che i lavori siano effettivamente realizzati e su questo aspetto vigilerà l’Agenzia. Una indicazione questa che emerge anche dalla risposta ad uno specifico quesito posto al MEF sul Bonus Facciate, che lascia però aperti molti problemi a chi si troverà, ora, ad asseverare le spese.

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Bonus facciate senza SAL

Com’è noto per tutti i bonus casa con le aliquote ordinarie, e anche nel caso del Bonus facciate, non sono previsti SAL.

Sulla possibilità di cedere il credito a fronte degli anticipi versati a prescindere dalla data di conclusione dei lavori è stata presentata una interrogazione al MEF.

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Nella risposta scritta è stato precisato che l’opzione per la cessione del credito è “correlata al sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.

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Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

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Per cui in sostanza “l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati”, e tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Asseverato solo il preventivo? La risposta è no

In pratica dunque, quando non è richiesto nessuno stato di avanzamento dei lavori per la cessione del credito, è sufficiente che il professionista verifichi per il preventivo presentato è coerente con i prezzari pubblici locali. Nulla di più.

Può davvero essere sufficiente solo questo per l’asseverazione considerando che, nello specifico, per il Bonus facciate non è previsto un ammontare massimo di spesa né una detrazione massima, come invece nel caso degli altri bonus?

L’asseverazione per il Bonus Facciate e altri Bonus edilizi non può essere fatta solo sulla base del preventivo.

Anche se le norme non legano espressamente il rilascio della dichiarazione di congruità delle spese allo stato di avanzamento dei lavori questi debbono essere quanto meno avviati.

A una settimana dalle prime FAQ sulle conseguenze del decreto antifrode sui lavori in corso l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16 del 29 novembre fa una marcia indietro rispetto a quanto originariamente indicato, e d’altra parte non poteva che essere così.

Secondo la Circolare, infatti, per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

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Peraltro il Bonus Facciate destinato a terminare a fine anno, nella Manovra risulta confermato con una aliquota ridotta di un terzo, dal 90 al 60 per cento, il che non potrà non avere un impatto sulle richieste dei pagamento anticipate e quindi anche di asseverazioni, come ben sa anche il MEF.

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Stretta sui controlli a fine lavori

Nella parte finale della risposta all’interrogazione, infatti, si legge che per tutti i bonus la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale ad esempio, il raggiungimento degli obiettivi in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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Il concorso nella violazione comporterà inoltre la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. La massima cautela, dunque, è d’obbligo, per evitare di trovarsi coinvolti in problemi di contenzioso.

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