Superbonus e illeciti per crediti d’imposta: i rischi per i soggetti coinvolti

Quali sono le condizioni che possono portare l’impresa o il beneficiario dei lavori a compiere reati, molte volte gravi? Ecco alcuni esempi

Nadine Venturi 16/11/21
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Per i crediti d’imposta, quali rischi corrono i soggetti coinvolti? L’indebita fruizione comporta pesanti conseguenze tributarie, se non penali, in base alla gravità. I controlli sui crediti di imposta si sono fatti sempre più severi, soprattutto per i diversi bonus edilizi, la cui fruizione si fa più estesa e questo comporta maggiori contestazioni.

Vediamo quali possono essere le possibili violazioni fiscali e cosa comportano in termini legali sia ai beneficiari dei lavori e sia alle imprese.

Mancato accesso alle detrazioni fiscali

Uno dei casi più frequenti che può succedere è che i lavori realizzati per diverse cause, tra cui l’inosservanza degli adempimenti, l’assenza parziale di requisiti o il superamento soglie, possano non portare ad usufruire delle detrazioni in toto o in parte. Di solito, in questi casi, si parla di violazioni fiscali che vengono accertate in capo ai contribuenti che hanno beneficiato dei lavori e della conseguente detrazione/sconto in fattura/cessione del bonus. L’Agenzia recupera nei loro confronti:

  1. l’importo corrispondente alla detrazione non spettante;
  2. le sanzioni del 30%;
  3. gli interessi.

Il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono con il beneficiario della somma detratta e dei relativi interessi solo in caso di accertato concorso da parte loro nella violazione del contribuente.

Al di fuori del concorso, fornitori e cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. In altre parole, il fornitore o il cessionario rispondono delle violazioni solo se l’Ufficio accerta il concorso nella violazione o per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

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Responsabilità penale: consapevolezza e intenzionalità

Quando si parla di responsabilità penale s’intende un reato che implica la consapevolezza e intenzionalità dell’illecito. Quindi, per esempio, quanto un condomino piuttosto che l’amministratore di condominio o l’impresa esecutrice dei lavori ha partecipato attivamente a compiere l’illecito e ne è o meno consapevole.
Come quando ci sono le sovrafatturazione dei lavori: la posizione di un condomino (di un condominio numeroso) non al corrente delle modalità di quantificazione dei prezzi sarà certamente differente rispetto a quella di un condomino che ha ricevuto lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del beneficio senza pagare in più, o nei confronti di chi ha concordato con l’impresa valori montati.

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Condizioni di illeciti più gravi, fino al penale

Di solito, tra gli illeciti ritenuti sicuramente più gravi ci sono:

  1.  Sovrafattura dei lavori. Nelle situazioni in cui gli interventi descritti in fattura siano stati effettivamente eseguiti, ma il costo venga sovrastimato per fruire di un maggiore credito di imposta rispetto a quello che giustamente spetta o per ottenere, con la medesima spesa, anche l’esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.
  2.  Lavori non fatti. Gli interventi non vengono realizzati, o sono del tutto differenti rispetto a quelli previsti per accedere all’agevolazione e indicati nelle fatture della ditta fornitrice. Questa situazione vorrebbe dire che esiste una connivenza illecita della ditta esecutrice dei lavori, di chi li riceve e degli attestatori.
  3. I lavori fatti da soggetti diversi. È possibile che i lavori vengano fatturati da un’impresa differente rispetto a quella che ha effettivamente eseguito i lavori, per esempio perché il cliente intende cedere il credito e l’impresa, e per sue ragioni, non può utilizzarlo.

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Le sanzioni penali

Secondo l’art. 1 del Dlgs 74/2000, per fatture o altra documentazione per lavori inesistenti si intendono quelli emessi a fronte di operazioni:

  1. non realmente effettuate in tutto o in parte;
  2. che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore al reale;
  3. che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

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Condanne per fatture su operazioni inesistenti

In questi casi, si prevede che l’impresa, che esegue i lavori ed emette le fatture commette un reato, cosiddetto delitto, secondo l’art. 8 del Dlgs 74/2000 in base al quale è punito con la reclusione da quattro a otto anni, per chiunque, che al fine di consentire a terzi l’evasione, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.

Nel caso in cui l’importo che non corrisponde al vero sia inferiore 100mila euro, si applicherebbe la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

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Chi riceve le fatture

Fermo restando la necessità della consapevolezza dell’illecito di cui si è parlato sopra, per colui che ha beneficiato dei lavori e quindi ha ricevuto le fatture:

  1. se le ha indicate in dichiarazione, si configurerebbe lo speculare delitto di dichiarazione fraudolenta (punito analogamente all’emissione),
  2. se, invece, si tratta di persona fisica non soggetto Iva che non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel precedente reato di emissione commesso dall’impresa edile.

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Chi utilizza il credito acquistato, se estraneo agli illeciti, non ne è responsabile penalmente

Infine, per chi utilizza poi il credito acquistato, se non sono al corrente degli illeciti penali fatti dall’impresa o dal committente, non sono responsabili.

Ovviamente, gli utilizzatori del credito acquistato (banche, finanziarie eccetera), se ignari degli illeciti penali commessi da impresa e committenti dei lavori, non rischiano pene pesanti.

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Foto di copertina: iStock/AndreyPopov

 

Nadine Venturi

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