Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi entro l’anno

Quale bonifico eseguire? Cosa inserire nella causale? Cosa accade in caso di lavori non conclusi entro fine 2021? Qui tutte le risposte

Simona Conte 25/10/21
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Per usufruire del Bonus facciate ci sono tre condizioni fondamentali da rispettare, ovvero: l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero della facciata; la visibilità delle facciate; la percentuale di intonaco su cui intervenire >Qui abbiamo creato una guida sul bonus facciate per spiegare tutti i dettagli dell’agevolazione<

In attesa di conoscere la sorte definitiva della proroga del gettonato bonus facciate, continuano i chiarimenti in materia.

Quale è il metodo da utilizzare per effettuare il pagamento? Quale bonifico usare? La domanda è stata inviata da un contribuente alla posta di Fiscooggi.it che palesa dubbi su quale tipologia di bonifico usare. Vediamo qual è stata la risposta, a cura di Paolo Calderone.

Inoltre, in questo articolo spieghiamo come fare nel caso in cui i lavori non dovessero terminare entro l’anno.

Leggi anche: Lavori soggetti al Bonus Facciate, l’IVA è detraibile al 90%?

Bonifico bonus facciate: come eseguire il pagamento

Il contribuente chiede quale bonifico eseguire e come orientarsi dato che la banca prevede 4 tipologie, ma non quello specifico per il bonus facciate:

  • ristrutturazione edilizia,
  • ecobonus 110,
  • bonus sisma,
  • bonus mobili.

Per non avere dubbi, c’è la Circolare n.2/2020 dell’Agenzia delle Entrate dove viene precisato per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, esiste l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale. Nel bonifico è necessario riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

È preferibile indicare, come causale, gli estremi della legge n. 160/2019, così come precisato nell’interpello n. 185/2020, tuttavia in caso di mancata indicazione di tale riferimento normativo l’agevolazione sarà comunque riconosciuta.

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Nell’interpello in questione, si legge che possono essere utilizzati, anche per il “bonus facciate”, i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. ecobonus di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019.

Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero edilizio o del cd. ecobonus), e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta.

Esiste però una condizione, ovvero che il bonifico sia compilato in modo da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento.

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Bonus facciate e proroga a rischio: come muoversi con i pagamenti?

I dubbi riguardano principalmente chi non riuscirà a finire i lavori entro l’anno perché per le persone fisiche, i professionisti e gli enti commerciali che hanno sostenuto le spese nel 2021 la detrazione del 90% è di sicuro riconosciuta.

Per le imprese ricordiamo che invece è valida l’ultimazione della prestazione per i servizi, cioè i lavori eseguiti e accettati dal committente, a prescindere dal flusso dei pagamenti.

Per chi non ha fatto in tempo e vorrebbe godere dell’agevolazione fiscale, eventuali spese pagate nel 2022 rientreranno nel bonus che sarà in vigore in quel periodo ovvero non più bonus facciate 90% ma bonus facciate 60%.

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Sconto in fattura e cessione del credito per chi non termina i lavori entro l’anno

La cessione del credito maturato per i lavori fatti quest’anno, può avvenire per gli importi pagati fino al 31 dicembre 2021. Mentre per lo sconto in fattura da ottenere direttamente dall’impresa costruttrice, chi paga solo una parte dei lavori nel 2021 ottiene comunque il bonus del 90% anche se i lavori termineranno nel 2022 o nel 2023.

La Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) ha chiarito che per gli interventi rientranti nel Bonus Facciate 90%, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi:

“In considerazione delle osservazioni formulate e dei chiarimenti forniti, si è dell’avviso che il condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate (ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, la sussistenza dei quali non costituisce oggetto della presente risposta), per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

Per saperne di più leggi anche: Bonus Facciate. Nessuna proroga?

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Il decreto 157 del 12 novembre 2021 ha introdotto una significativa stretta sulle operazioni di cessione del credito per i bonus casa alla luce non solo delle frodi per crediti inesistenti accertate dall’Agenzia delle entrate, ma anche per contrastare il fenomeno dei prezzi “gonfiati” a causa dell’addebito al committente delle spese per gli oneri di cessione del credito. Il pacchetto antifrode è ora confluito, dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022, negli articoli 119, 121 e 122-bis del decreto Rilancio. L’impianto resta confermato ma ci sono alcune novità rispetto al testo originario.Il presente materiale operativo raccoglie una serie di documentazione di supporto per l’attività del tecnico, che vuole comprendere cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore.In BONUS CASA e REGOLE ANTI FRODE, il professionista troverà, aggiornati alla Legge di Bilancio 2022:- I moduli di asseverazione per la congruità delle spese sostenute per tutti i lavori agevolabili (Bonus Facciate e Bonus Facciate Termico, Fotovoltaico, Sismico, Colonnine di ricarica, Ristrutturazioni), aggiornati alla Legge di Bilancio 2022- Un ebook di spiegazione delle novità dal titolo “Bonus Casa e Regole Antifrode” a cura di Antonella Donati, aggiornato alle Legge di Bilancio 2022- Una raccolta di oltre 60 casi risolti a partire da quesiti reali posti dai lettori di EdilTecnico.it- La tabella con indicati i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore- Una circolare operativa redatta dagli esperti di Fisco & Tasse con un’analisi dettagliata delle regole anti frode in base alla recente circolare dell’Agenzia delle Entrate di dicembre 2021 – Elenco delle attività che rientrano in edilizia libera. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

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Simona Conte

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