Superbonus Fotovoltaico, attenzione alle date dei pagamenti

Ok al 110 per i pannelli fotovoltaici che alimentano l’impianto a pompa di calore, ma occhio alla data dei pagamenti: non è possibile pagare alcun acconto per i pannelli se prima non è stato versato almeno l’acconto per la pompa di calore

Lisa De Simone 21/10/21
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Fotovoltaico in grande spolvero: l’installazione dei pannelli solari nell’ambito del Superbonus rappresenta uno degli interventi più gettonati tra quelli realizzabili. In caso di installazione su edifici unifamiliari nella gran parte dei casi i pannelli vengono previsti in abbinamento alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento per l’alimentazione di quello a pompa di calore.

Quando ci si trova a fare questo intervento, però, occorre fare molta attenzione ai tempi quando si decide di pagare un acconto, per non rischiare di perdere la detrazione del 110%. Vediamo perché.

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Fotovoltaico, detrazione ad ampio raggio

I pannelli fotovoltaici rientrano nell’ambito degli interventi che danno diritto al Superbonus in qualità di interventi “trainati” sia quando si effettuano lavori nell’ambito del Superbonus energetico sia quando si tratta di interventi di consolidamento che rientrano nel Super Sismabonus. La legge consente l’agevolazione ad ampio raggio nell’ottica della transizione energetica. Per questo motivo è agevolata, sempre al 110%, anche l’installazione dei gruppi di accumulo.

Pannelli anche sulle pertinenze

L’installazione agevolata dei pannelli fotovoltaici è possibile non solo se questi sono posti sulla sommità dell’edificio nel quale sono realizzati i lavori, ma anche quando vengono in stallati sulle pertinenze o sul terreno.

Già nella risposta 171/2021, infatti, l’Agenzia aveva riconosciuto la possibilità di usufruire del Superbonus per un impianto fotovoltaico posizionato a terra, facendo riferimento a quanto indicato nella circolare 30/2020 e ribadito poi dalla legge di bilancio 2021, che ha modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, consentendo l’agevolazione anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio.

Condizione indispensabile da rispettare è ovviamente quella che l’impianto sia effettivamente al servizio dell’abitazione sulla quale sono eseguiti gli interventi trainanti.

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Sì alla detrazione anche per l’installazione su un tetto vicino

Sulla base di questa indicazione è stato dato il via libera, con la risposta 614/2021, alla detrazione anche nel caso dell’installazione dei pannelli sul tetto di un edificio adiacente a quello nel quale sono effettuati i lavori, quindi anche al di fuori delle pertinenze vere e proprie.

Nella risposta, infatti, l’Agenzia sottolinea che in un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso, il committente ha diritto al Superbonus anche per le spese sostenute per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico con pannelli solari installati sul tetto del fabbricato adiacente, di cui lo stesso è comproprietario, in analogia su quanto previsto per le pertinenze.

Occhio alle date di spesa

Detrazione ammessa in tutti i casi, dunque, ma sempre e solo come intervento trainato. Una precisazione alla quale deve fare molta attenzione chi si appresta ad effettuare, appunto, questo tipo di intervento come supporto alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento (intervento trainante), che sarà poi alimentato da una pompa di calore.

In questa situazione, infatti, non è possibile pagare alcun acconto per i pannelli se prima non è stato quantomeno versato l’acconto per la pompa di calore. Il perché è presto detto: anche quando si tratta di edifici unifamiliari occorre considerare che gli interventi trainati debbono essere realizzati “congiuntamente” a quelli trainanti e che, come chiarito già nella circolare 24/2020, la condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente ai trainanti si considera soddisfatta “se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del citato decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

Quindi ok alla detrazione dei pannelli per la pompa di calore, ma occhio alla data degli acconti.

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Immagine: iStock/Schmidt-z

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