Controllo Green Pass, focus su studi professionali e cantieri

Le nuove regole su obbligo di Green Pass e controlli si applicano anche ai cantieri edili e agli studi professionali, anche se in questi casi si aggiungono livelli di complessità che probabilmente verranno chiariti ulteriormente. Le cose certe finora

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Aggiornamento del 25 marzo 2022: Il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), appena entrato in vigore, prevede il graduale superamento del Green Pass.
In particolare: dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, mentre dal 1° maggio sarà eliminato interamente l’obbligo di possesso del Green Pass, sia nella versione base che in quella rafforzata. Sempre a partire dal 1° maggio finirà anche l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

* 14 ottobre 2021: Il Presidente del Consiglio Mario Draghi il 12 ottobre – a soli 3 giorni dall’obbligo di possesso di Green Pass sul luogo di lavoro (anche negli studi professionali e per i liberi professionisti) che scatta venerdì 15 – ha firmato il dpcm con le modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo.

Il decreto (>> qui il testo firmato e bollinato, con tutti gli allegati) ha l’obiettivo di fornire ai datori di lavoro (pubblici e privati) gli strumenti che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi, sempre nel rispetto della privacy. In via d’urgenza, il Garante della Privacy ha dato infatti rapidamente il suo via libera, perché, come si legge nel comunicato che introduce il parere, lo schema di decreto “tiene conto delle interlocuzioni con l’Ufficio del Garante al fine di assicurare, nel rispetto della libertà di scelta in ambito vaccinale, sia il corretto adempimento degli obblighi di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, sia il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali e della disciplina di settore, europea e nazionale (…)”.

Green Pass in studi professionali e cantieri, le criticità

Ovviamente le nuove regole si applicano anche ai cantieri edili e agli studi professionali, anche se in questi casi si aggiungono livelli di complessità che non sono trattati nello specifico dal decreto e che probabilmente andranno chiariti ulteriormente. Ad esempio, per quanto riguarda gli studi professionali, è già stata rilevata la criticità dell’accesso libero dei clienti, che non sono tenuti a possedere il Green Pass (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).

Inoltre, in uno studio senza personale dipendente, ma composto ad esempio da più professionisti associati, non è possibile individuare il “datore di lavoro” a cui la normativa fa riferimento. L’indicazione, in questo caso, come sottolineato anche dal CNF, è quella di individuare e nominare i soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi introdotti.

Per quanto riguarda i cantieri invece la criticità maggiore è data dalla pluralità di soggetti che vi operano, non sempre dipendenti di un’unica impresa. In questo caso, la presenza di diverse imprese e di lavoratori autonomi può rendere più complessi i controlli e la programmazione dei turni di lavoro. Ad ogni modo quello che risulta chiaro è che tutti gli operatori devono essere in possesso del Green Pass per l’accesso all’area di cantiere, e su questo non ci sono dubbi.

>> Dubbi su tutti i documenti da predisporre per essere in regola? Abbiamo un guida! <<
L’abbiamo presentata in questo articolo

Controllo Green Pass, modalità

Nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il nuovo dpcm, ogni azienda o studio professionale è autonomo nell’organizzare i controlli, e potrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione. Andranno comunque individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni.

Oltre all’app ufficiale VerificaC19, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni (sono illustrate nel dettaglio negli allegati al decreto). Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

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La raccomandazione è quella di prevedere che i controlli del Green Pass siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma è comunque opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o assembramenti all’ingresso.

Specifichiamo che la mancata applicazione delle nuove disposizioni, e il mancato controllo del Green Pass, fanno rischiare al responsabile una sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro.

Controllo Green Pass in anticipo

C’è la possibilità – e questo potrebbe risultare utile soprattutto nel caso dei cantieri, in cui spesso c’è la necessità di programmare i turni di lavoro – di verificare il Green Pass in anticipo rispetto all’accesso al luogo di lavoro.

>> Stai seguendo un progetto? In questa sezione proponiamo soluzioni che possono aiutarti nella scelta di prodotti e tecniche da applicare in cantiere

Silenzio possesso

Confindustria, nella sua nota di commento alle novità sul Green Pass sui luoghi di lavoro, parla inoltre di “silenzio possesso” e specifica che: “il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l’impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme”.

Soggetti sprovvisti di Green Pass

Le FAQ pubblicate dal Governo chiariscono i dubbi su alcuni casi specifici per chi non è in possesso del Green Pass. Vediamoli.

Gli esenti

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente un apposito “QR code” (ancora in corso di predisposizione). Questi soggetti non potranno essere soggetti ad alcun controllo.

Soggetti in attesa del Green Pass

Per i soggetti ancora in attesa del rilascio di Green Pass sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale.

Soggetti sprovvisti di Green Pass “per scelta”

Il lavoratore sprovvisto di Green Pass è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione della Certificazione Verde. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta).

Se il soggetto sprovvisto di certificazione accede comunque al luogo di lavoro, il datore di lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa (dai 600 ai 1500 euro, oltre alle sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore).

Obbligo e controllo Green Pass, riepilogo

Il Governo ha predisposto anche delle infografiche di riepilogo delle nuove misure per i luoghi di lavoro in vigore dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 marzo 2022, eccole:

Consigliamo:

Questa guida operativa con strumenti utili per la gestione del rischio nelle attività commerciali, nelle aziende e nei cantieri (aggiornata al decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 – estensione obbligo Green Pass). Sono inclusi documenti in word editabili: check list, esempi di protocolli precompilati, procedure, istruzioni, segnaletica e schede per integrare il POS e il PSC:

Controllo Green Pass, focus su studi professionali e cantieri gestione rischio covid

Sul tema consigliamo anche:

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E il volume Sistema di Gestione COVID-19 , uno strumento nato per assicurare la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, in tutti i settori di attività.

Il testo è stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme (quali la 9001, la 14001 e la 45001), alle quali può integrarsi, ma risulta al contempo autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.

Sistema di gestione Covid-19

Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento – una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.Si tratta di un vero e proprio sistema di gestione per il rischio legato al contagio da COVID-19 – verificato da auditor esperti – applicabile da aziende di tutti i settori di attività.È stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme, quali ad esempio la 9001, la 14001 e la 45001 alle quali può integrarsi, ma al contempo risulta autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.Una delle maggiori spinte che hanno portato gli autori – consulenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro con esperienza nelle più svariate categorie merceologiche, dalla logistica alla ristorazione, passando per gli uffici amministrativi e i servizi di cura della persona – è rappresentata da quanto indicato sulla circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, nella quale viene stabilito che il contagio da SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro è considerato come infortunio e, in quanto tale, soggetto a liquidazione.Il documento chiarisce inoltre che «[…] la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 […]».Il Sistema di Gestione COVID-19 può essere considerato come la naturale evoluzione del manuale La gestione del rischio COVID-19, redatto dagli stessi autori, che ha seguito di pari passo l’evolversi dell’epidemia e il conseguente aggiornamento normativo.È stato studiato affinché le aziende possano dimostrare l’avvenuta applicazione di tutte le misure riportate nei protocolli e nelle linee guida governative, ed è facilmente adattabile alle normative regionali.Per il datore di lavoro rappresenta uno scudo, in quanto fornisce tutte le evidenze necessarie a superare eventuali controlli da parte di enti preposti (quali ad esempio INAIL o Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle Aziende Sanitaria competenti) o a eventuali audit di terze parti (come clienti o enti di certificazione).Le soluzioni proposte nel Sistema di Gestione COVID-19 sono adattabili alla specificità di ogni tipologia di azienda, dalla più semplice alla più complessa, sia nel caso in cui un’impresa sia dotata di un Sistema di Gestione ISO, sia che non l’abbia ancora implementato.Sono presenti dei preziosi allegati in formato word:- Manualela struttura base del sistema, che offre linee guida per la sua realizzazione e l’eventuale integrazione.- Moduli Realizzati sulla base dell’esperienza degli autori, contengono le prescrizioni minime previste dai vari protocolli.- Procedure Studiate per chiarire come applicare correttamente le misure di prevenzione previste dai protocolli. – IstruzioniDelineate in modo semplice e chiaro, affinché siano facilmente applicabili.- SegnaleticaRealizzata ottimizzando la comprensibilità di figure e indicazioni scritte.Carmine Moretti Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA srl di Bologna. Dal 2003 si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, formazione e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Marco Ballardini Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e formatore. Dopo aver lavorato per 10 anni nel settore petrolifero come tecnico specializzato e responsabile di cantiere, dal 2016 ha avviato la collaborazione con lo studio TMA srl di Bologna, occupandosi di consulenza e formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro e sistemi di gestione (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001). Gli autori desiderano ringraziare Francesca Ceccolini per il lavoro di editing svolto, per la collaborazione e l’insostituibile aiuto nella redazione e preparazione di questo lavoro.Un sentito ringraziamento va anche agli auditor che hanno fornito un prezioso contributo: l’Architetto Franco Ienna e il Dottor Piero Cristilli.

Carmine Moretti, Marco Ballardini | 2021 Maggioli Editore

89.00 €  84.55 €

Immagine: iStock/portishead1

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