Ok al Superbonus per isolare estradosso solaio del sottotetto non riscaldato

Il Fisco dice sì alla coibentazione dell’estradosso del solaio di sottotetto (non riscaldato) su ambiente riscaldato, accessibile tramite botola esclusivamente dal piano primo

Lisa De Simone 14/10/21
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Sottotetto non riscaldato. Sì al Superbonus come lavoro trainante per la coibentazione del tetto a patto che non sia contemporaneamente realizzata anche la coibentazione del sottotetto. Parola di ENEA. Ne abbiamo parlato qui > Coibentazione tetto: sì al 110 se non si esegue anche quella del solaio sottostante

Coibentazione del sottotetto non riscaldato? Sì al Superbonus come lavoro trainato se è stato coibentato anche il tetto. Parola delle Entrate.

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Ebbene sì, sul fronte della coibentazione continuano le interpretazioni discorsi delle norme da parte dei due enti che sono ancora una volta su posizioni diametralmente opposte.

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Il testo di legge

Come è ormai arcinoto il testo attuale del comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio fa rientrare la coibentazione del tetto nell’ambito dei lavori agevolati con il Superbonus anche nel caso in cui il sottotetto non è riscaldato. In sostanza in questa situazione la superficie del tetto non contribuisce al calcolo della superficie disperdente lorda, ma la legge riconosce il diritto all’agevolazione per i lavori che riguardano se si aggiungono agli interventi sulle pareti disperdenti (per oltre il 25%), senza alcuna altra condizione relativamente ai requisiti del sottotetto.

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Semplificando: posto che l’edificio abbia una struttura regolare e una forma rettangolare, basta coibentare una sola della due facciate più larghe per avere diritto a detrarre anche la spesa per la coibentazione del tetto che copre un sottotetto non riscaldato, quindi un’intercapedine fredda tra gli appartamenti e il tetto stesso. Questo almeno sembra essere quello che dice la legge.

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L’interpretazione “autentica”

Per ENEA, però, il testo di legge non risultava chiaro e quindi ha chiesto un’interpretazione autentica al Ministro della transizione ecologica. E la risposta, pubblicata sul sito a fine agosto, è stata a dir poco sorprendente: “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

Cioè il tetto si può coibentare ma il sottotetto non riscaldato che dà su un appartamento riscaldato no, pena la perdita del Superbonus. Una indicazione decisamente spiazzante, considerando che fin dal 2007 (data di entrata in vigore delle norme sull’ecobonus) la coibentazione di un appartamento che dà su un sottotetto non riscaldato è a tutti gli effetti un intervento che gode della detrazione per risparmio energetico, e che di conseguenza, come tale, è oggi un intervento trainato nell’ambito del Superbonus. Proprio per questo ci eravamo chiesti cosa pensassero le Entrate di questa interpretazione “autentica”.

Ebbene le Entrate sono di parere diametralmente opposto.

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Il via libera del Fisco

A far testo in questo caso è ancora una volta la risposta 665 del 6 ottobre scorso che ha “sdoganato” il Superbonus per il cappotto sulle pareti fredde come intervento di completamento della coibentazione.

Nella domanda rivolta all’Agenzia si chiedeva espressamente se fosse possibile considerare come intervento trainato, “l’isolamento termico della singola unità immobiliare, consistente nella coibentazione dell’estradosso del solaio di sottotetto (non riscaldato) su ambiente riscaldato, accessibile tramite botola esclusivamente dal piano primo”, dopo aver effettuato come intervento trainante la coibentazione della palazzina comprensiva del tetto.

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Ma certo che sì, è stata la risposa, e in più le Entrate hanno fornito anche il limite di spesa ammesso all’agevolazione. Per gli interventi di isolamento termico della singola unità immobiliare (intervento trainato), consistente nella coibentazione dell’estradosso del solaio di sottotetto su ambiente riscaldato – si legge infatti – il limite di spesa ammesso al Superbonus è pari a  54.545,45 euro, dal momento che per gli interventi di coibentazione è prevista una detrazione massima di 60.000 euro.

Il tutto con buona pace delle interpretazioni autentiche.

Consigliamo:

Il primo Manuale di progettazione per la riqualificazione energetica sugli aspetti fiscali del Superbonus 110. Indicazioni pratiche sulla progettazione dell’efficienza energetica al fine di garantire il doppio salto di classe e le performance richieste dalla normativa in materia.

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Foto: iStock.com

Lisa De Simone

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