Al via l’accordo sulla congruità della manodopera al valore dell’opera

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È stato siglato nei giorni scorsi l’accordo nazionale sulla verifica dell’incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera (c.d. congruità) con alcune modifiche alla delibera n. 1/2011 del Comitato della bilateralità e all’Avviso Comune del 28 ottobre 2010, per quel che riguarda le problematiche emerse nel corso della fase di sperimentazione.

Le associazioni che hanno aderito all’accordo sono: Ance, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Fiae casartigiani, Clmi, Ancpl Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agcipl, Aniem Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Con la sostituzione del punto 5) della Delibera è stato confermato il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere ed è stato stabilito che a partire dalla denuncia del mese di gennaio 2013 la mancata compilazione dei campi obbligatori non permetterà l’inoltro della denuncia stessa.

Con la sostituzione  dell punto 6) viene stabilito l’obbligo, dal 1° ottobre 2012, per le Casse Edili, di segnalare alle imprese l’eventuale non raggiungimento della congruità.

Slitta così alla stessa data l’entrata in vigore a regime dell’istituto della congruità ai fini del rilascio del DURC.

Nell’ambito dei lavori privati le associazioni di categoria e le parti sociali hanno concordato che la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell’opera pari o superiore a 100.000 euro (precedentemente 70.000 euro), entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del Direttore dei Lavori.

Resta fermo l’obbligo di denuncia per cantiere per tutti i lavori, a prescindere dalla loro natura e/o entità.

Le parti contraenti  hanno manifestato l’impegno a rendere subito operative le disposizioni della delibera n. 11/2011 e a verificarne l’applicazione entro il mese di novembre 2012.

Redazione Tecnica

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