Ok superbonus per l’immobile con comproprietari appartenenti a diverso nucleo familiare

Per le Entrate la comproprietà e l’appartenenza di ciascun proprietario a differente nucleo familiare, non pregiudica la possibilità di usufruire dell’agevolazione al 110

Simona Conte 07/10/21
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Il dubbio viene risolto dalle Entrate con la risposta all’interpello n.656/2021.

Il caso in questione interessa la comproprietà di un immobile e la possibilità di usufruire della super agevolazione.

L’Istante dichiara di essere comproprietario per la metà di un edificio residenziale censito alla categoria A/7 (che individua Abitazioni in villini), senza parti comuni con altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

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Il Contribuente, che nell’edificio in questione risiede anagraficamente ed ha dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, precisa di essere comproprietario per metà con la nipote che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell’edificio.

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Il contribuente si rivolge alle Entrate per capire se la comproprietà e l’appartenenza dei due proprietari a due nuclei familiari differenti rappresenta un problema per la fruizione dell’agevolazione, regolamentata all’articolo 119 del decreto Rilancio.

Vediamo cosa rispondono le Entrate a proposito.

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Ok al superbonus ma attenzione alla definizione di edificio unifamiliare

Per le Entrate, possono fruire del Superbonus gli interventi di ristrutturazione eseguiti su un villino in cui l’istante vive con la famiglia, di proprietà per metà dello stesso istante e per metà della nipote non facente parte del nucleo familiare.

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In questo caso i due comproprietari intendono realizzare interventi sull’immobile, ammessi al Superbonus, pagando le spese in proporzione alla quota di proprietà, ovvero 50% ciascuno.

Dopo aver descritto e ripreso le normative in materia, l’Agenzia dà l’ok all’istante che potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute insieme alla nipote per la ristrutturazione del villino nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti dalla norma.

Secondo le Entrate, il fatto che i due proprietari appartengano a differenti nuclei familiari, non pregiudica la possibilità di usufruire dell’agevolazione.

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Se non fa la differenza l’appartenenza dei comproprietari ai due nuclei familiari diversi, fondamentale è il rispetto delle caratteristiche dell’immobile affinché venga identificato quale “edificio unifamiliare” inteso come un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare” (articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Mise di concerto con il Mef del ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare e del ministro delle Infrastrutture e Trasporti).

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Quindi affinché venga riconosciuta l’agevolazione è fondamentale che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto urbano fabbricati, mentre risulta irrilevante «la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede».

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Possono beneficiare dell’agevolazione, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa che sono proprietari nudi proprietari o titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ovvero che detengono l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, così come specificato nella Circolare n. 24/2020 delle Entrate.

Se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, questi hanno diritto comunque alla detrazione per le spese sostenute a prescindere dalla quota di proprietà, sempre fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.

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Simona Conte

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