Dehors, funghi radianti e Green Pass: tutto su permessi edili e sicurezza antincendio

Con l’obbligo di green pass per i luoghi chiusi, la posa di dehors e l’inserimento dei cosiddetti funghi radianti garantisce la fruizione di luoghi all’aperto. Ma quali sono i permessi necessari? I funghi radianti possono sempre essere posizionati? Qui spieghiamo tutto

Mario Petrulli 15/10/21
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Non è infrequente che gli esercizi commerciali, allo scopo di migliorare gli spazi a disposizione dei clienti, provvedano alla posa di dehors, spesso con l’inserimento dei cosiddetti funghi radianti per finalità di riscaldamento.

Con l’introduzione dell’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi chiusi, questo tipo di soluzione va incontro alle esigenze di chi ha attività commerciali in quanto garantisce la fruizione di luoghi all’aperto anche in caso di condizioni climatiche fredde.

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Ma quali sono i permessi necessari? Cosa occorre sapere prima di procedere con l’istallazione dei dehors? I funghi radianti possono sempre essere posizionati?

Ecco alcune osservazioni e aspetti di cui tenere conto.

>> Qui trovi il testo del decreto e tutte le regole sul Green Pass per professionisti autonomi<<
>> Mentre qui abbiamo visto l’appello di Confprofessioni per estendere l’obbligo anche ai clienti degli studi professionali <<

Dehors non precari richiedono il permesso di costruire

Si tratta di aspetti rilevanti sia in termini edilizi sia in termini di sicurezza e meritano un breve approfondimento.

In primo luogo, per quanto concerne gli aspetti edilizi, è necessario ricordare che la realizzazione dei dehors richiede il permesso di costruire; in tal senso, infatti, si registrano diverse sentenze dal tenore inequivocabile:

  •  “È pacifico l’orientamento della giurisprudenza secondo cui i gazebo ed i dehors non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, vanno considerati alla stregua di manufatti che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (cfr. TAR Toscana, sez. III, n. 556 del 17 aprile 2018). Di conseguenza, non è un manufatto precario ma un intervento di nuova costruzione necessitante del permesso di costruire una struttura in ferro “tipo Dehors” di forma rettangolare, pari a circa 54 mq e di altezza pari a 2,40 mt, con copertura a padiglione in pvc, poggiante su pedana in muratore di spessore di circa 20 cm, chiusa da porte e finestre a vetro scorrevoli”: TAR Toscana, sez. III, sent. 3 dicembre 2020, n. 1583.

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Obbligo di permesso se esigenze permanenti e dimensioni non trascurabili

  • “Secondo il consolidato orientamento pretorio, tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili, necessitano del titolo abilitativo edilizio, in quanto risultano idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale, la rimovibilità e l’assenza di opere murarie, trattandosi di strutture deputate ad un uso perdurante nel tempo (in argomento cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2015, n. 4116; Cons. St., sez. VI, 1° dicembre 2014, n. 5934; Cons. St., sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 giugno 2019, n. 529; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 febbraio 2018, n. 354; T.A.R. Molise, sez. I, 21 settembre 2016, n. 353; T.A.R. Umbria, sez. I, 16 febbraio 2015, n. 81). Si è in particolare precisato che risulta necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi: si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e.5) del d.p.r. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono essere considerate precarie, venendo utilizzate in modo duraturo nel tempo e svolgendo quindi la stessa funzione di una vera e propria costruzione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842; Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4673; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 257; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 novembre 2019, n. 990; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 26 agosto 2019, n. 1921; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 aprile 2019, n. 666; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 21 maggio 2019, n. 2661; T.A.R. Toscana, sez. III, 28 febbraio 2017, n. 312). In applicazione dei richiamati principi, deve essere qualificato come “nuova costruzione” soggetta a titolo edilizio oneroso il dehor chiuso che amplia la superficie utile (per mq. 40,50) e la volumetria di un ristorante, così incidendo significativamente ed in modo permanente sull’assetto urbanistico e sul tessuto edilizio (per una fattispecie analoga cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 novembre 2019, n. 990, cit.)”: TAR Liguria, sez. I, sent. 8 ottobre 2020, n. 685.

Obbligo di permesso indipendentemente dalla tipologia dei materiali usati

  • “Un dehor avente dimensioni in pianta di ml 10.40 per ml 3.55, con altezza minima della falda di copertura di m. 2,58, altezza massima ml 3.08 costituito da struttura in alluminio e vetro, chiuso su tre lati con relativa copertura in legno, munita di grondaie e discendenti che si concretizza quale ampliamento di un’attività commerciale integra le caratteristiche di una nuova costruzione. In proposito la giurisprudenza consolidata ritiene che in materia urbanistico – edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (in termini T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 01/07/2015, n.276; T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. IV, 15 gennaio 2015, n. 259¸conf. Tribunale, Napoli, sez. I, 17/08/2018, n. 9097) indipendentemente dalla tipologia dei materiali usati, essendo dirimente il criterio funzionale per cui un’opera realizzata, come in specie, per soddisfare esigenze che non sono temporanee, in ampliamento ad una struttura preesistente, comporta creazione di nuova volumetria (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 12/03/2020, n.1783; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1291 del 1/04/2016)”: TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 7 agosto 2020, n. 292.

Obbligo di permesso anche se di facile amovibilità e impianto di riscaldamento assente

  • “L’asserita “facile amovibilità” nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire al dehors le caratteristiche di un’opera precaria, atteso che tale struttura non ha un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma è destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6615). Al contrario, l’opera ha determinato un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione, in ogni periodo dell’anno, del locale interno, e pertanto, per consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 6 maggio 2013, n. 1193)” TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 18 novembre 2019, n. 990.

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I funghi radianti possono sempre essere posizionati?

In secondo luogo, in merito ai cosiddetti funghi radianti (in sostanza, una tipologia di stufa utilizzata principalmente per riscaldare gli ambienti esterni durante l’inverno, solitamente alimentata a gas), è necessario riferirsi ad eventuali norme contenute nei regolamenti comunali sui dehors.

Ad esempio, il Comune di Napoli prevede che “Gli irradiatori di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme CE. Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e comunque, non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti. Tutti gli elementi arredo al contorno degli irradiatori di calore devono essere costituiti di materiali di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84)”¹ .

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Fondamentale, ancora, sono le linee guida che i Vigili del Fuoco stilano e a cui attenersi. In particolare, in un documento diffuso qualche anno addietro dal Ministero dell’Interno e liberamente consultabile su internet, si prevedono le seguenti norme:

  • i funghi non possano essere installati in ambienti chiusi (almeno un lato deve essere privo di parete, e comunque la superficie totale delle aperture di aerazione devono essere pari a non meno del 25% della superficie delle pareti verticali);
  • al massimo possono essere installate 4 bombole per complessivi 70 kg.;
  • sugli apparecchi deve essere prevista la scritta “L’uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato”;
  • i funghi non possono essere installati in area con piano di calpestio avente quota inferiore rispetto al piano di riferimento esterno;
  • devono, inoltre, essere rispettate le distanze minime di 1 m. da materiali combustibili, impianti elettrici ed aperture comunicanti con locali interrati e di 2 m. da tombini e caditoie non sifonati.

[1]Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 10/12/2014.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Foto: iStock.com/ronstik

Mario Petrulli

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