Danno da incendio. Quali sono i compiti del perito?

La stima del danno provocato dall’incendio è una delle più complesse, tant’è che ancora oggi non esiste un metodo unico, accettato come standard da far valere nelle varie situazioni. Ecco quali sono i compiti del perito in questo caso

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Il danno da incendio può interessare una pluralità di beni, sia mobili che immobili, con prevalenza statistica per i fabbricati, scorte vive e morte, boschi e coltivazioni arboree.

A prescindere dal fatto che vi sia un’assicurazione a copertura del rischio, il perito deve innanzi tutto stimare il danno; successivamente, in presenza di una polizza, provvederà alla determinazione dell’indennizzo applicando le condizioni contrattuali previste.

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Nel caso di incendio da fatto illecito, sia colposo che doloso, sarà poi chiamato a risponderne nelle competenti sedi il relativo autore.

Analizziamo nel dettaglio quali sono i danni da incendio e come la figura del perito interviene per poi procedere alla stima del danno, avuto riguardo alla tipologia di bene danneggiato. L’approfondimento è estratto dal volume Estimo assicurativo di Massimo Moncelli, edito da Maggioli Editore.

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Stima del danno da incendio: la più complessa

Tecnicamente l’incendio è una combustione non controllata di materiali infiammabili, provocata dalla reazione chimica di un combustibile con l’ossigeno, che genera lo sviluppo di fiamme le quali, propagandosi, danno luogo alla produzione di calore, fumo e gas.

Nella combustione intervengono:

  • combustibile (legno, plastica, carta, ecc.);
  • comburente (ossigeno);
  • energia (che determina l’accensione).

I danni provocati possono essere diretti e indiretti; nel primo caso contempliamo quelli provocati dall’azione delle fiamme nonché dal calore, fumo e gas prodotti. Quelli indiretti sono invece determinati da esplosioni, che possono causare crolli e danni alle strutture.

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La stima del danno provocato dall’incendio è una delle più complesse, tant’è che ancora oggi nel nostro Paese non esiste un metodo unico, accettato come standard da far valere nelle varie situazioni.

Proviamo a delineare alcuni aspetti fondamentali circa i compiti del perito, riferendoci alla stima del danno subito e non invece alla determinazione dell’indennizzo; ciò in quanto lo stesso è strettamente collegato alle specifiche condizioni di polizza. È chiaro, infatti, che danno e indennizzo non coincidono quasi mai, non avendo il contratto assicurativo valenza risarcitoria.

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I compiti del perito

Il perito, sia che venga nominato dalla parte interessata che dal Tribunale o da una compagnia assicurativa, deve procedere preliminarmente ad una accurata indagine per accertare le circostanze dell’evento nonché la causa e le modalità di sviluppo dello stesso; solo dopo potrà procedere alla stima del danno, avuto riguardo alla tipologia di bene danneggiato.

Qualora sia nominato da una compagnia assicurativa, oltre a tale controllo dovrà verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, riferendo se al momento del sinistro esistevano circostanze in grado di aggravare il rischio non comunicate, nonché controllare se il contraente o l’assicurato abbiano adempiuto agli obblighi in ordine alla denuncia e al salvataggio del bene.

Riepilogando il perito dovrà procedere alle seguenti operazioni:

  1. accertare l’esistenza del danno;
  2. svolgere una indagine accurata sulle cause che hanno provocato l’incendio reperendo i verbali dei Vigili del fuoco;
  3. individuare le modalità di evoluzione dell’incendio;
  4. verificare la presenza di eventuali circostanze che abbiano favorito o aggravato
    l’incendio;
  5. nel caso di perizia assicurativa verificare che siano state poste in atto tutte le misure possibili per tentare il salvataggio del bene e che non esista doppia assicurazione o coassicurazione;
  6. nei limiti del possibile accertarsi della situazione del bene danneggiato nella situazione ex ante l’incendio;
  7. procedere alla stima del danno, secondo la metodologia ritenuta più appropriata al caso, determinando:
    • il valore del fabbricato al momento dell’incendio;
    • il costo di ricostruzione delle parti danneggiate e distrutte;
    • il valore di eventuali materiali riutilizzabili, al netto delle spese di recupero;
    • in caso di perizia assicurativa il coefficiente di assicurazione (rapporto tra valore assicurato e valore di stima del fabbricato).

Sicurezza antincendio e facciate

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Estimo assicurativo

L’estimo assicurativo rappresenta, all’interno dell’estimo legale, una delle attività più complesse e, allo stesso tempo, più trascurate a livello pubblicistico, dove sono relativamente pochi i testi dedicati a questa branca della dottrina.Il libro vuole essere una guida ad uso dei tecnici, in grado di offrire una panoramica che muovendo dallenozioni base di estimo, necessarie per affrontare qualsiasi tipologia di stima, si addentra negli aspetti giuridici che regolano l’istituto e nell’individuazione della figura professionale del perito dell’assicurazione, inquadrandolo nella duplice distinzione di perito rami elementari e perito di veicoli a motore e dei natanti.Sono poi illustrati i principali casi di rischio assicurato, quali l’incendio, l’acquacondotta, il fulmine e le avversità atmosferiche in agricoltura, i sinistri stradali, ecc. con le relative modalità di stima.Particolare attenzione è stata data alle modalità di espletamento dell’incarico, che riguarda sempre valutazioni da eseguire secondo criteri definiti in parte dalla legge e in parte dal contratto assicurativo.Massimo MoncelliLaureato in Scienze Agrarie, è esperto di estimo ed economia immobiliare, membro del Royal Institution of Chartered Surveyors e della Società Italiana di estimo e valutazioni. È iscritto nell’Elenco dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura e nell’albo degli esperti scientifici del MIUR. Autore di numerosi articoli e pubblicazioni tecniche in materia di estimo civile e legale.

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Resistenza al fuoco delle strutture

L’introduzione degli Eurocodici strutturali nel contesto normativo europeo e del regolamento sui prodotti da costruzione ha riscontrato il consenso degli operatori del settore, ma anche dei professionisti antincendio che però necessitano sempre più di supporti normativi di riferimento nell’attività di progettazione.Agli Eurocodici ha fatto seguito una serie di decreti applicativi, relativi alla classificazione di resistenza al fuoco e alle prestazioni di resistenza al fuoco dei fabbricati, che hanno visto nuova luce con l’emanazione e la diffusione dell’applicazione del Codice di prevenzione incendi, uno strumento che consente di diversificare i metodi di progettazione e di valorizzare l’ingegno del professionista.Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ha avviato il processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, che ha comportato il trasferimento della responsabilità dei controlli ai professionisti antincendio, ma anche di impiegare più efficacemente le risorse dei Vigili del fuoco nelle verifiche successive all’avvio dell’esercizio.L’opera affronta le tematiche inerenti la sicurezza antincendio, specificatamente nel settore della resistenza al fuoco, mediante una trattazione organica, cercando di esplicitare soprattutto quegli aspetti più controversi nell’applicazione della normativa, che hanno ricadute tanto sull’attività dei professionisti, nell’attività di progettazione, quanto su quelle dei verificatori, in relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni.L’opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza antincendio delle attività, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore della prevenzione degli incendi ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza.Claudio Giacalonelaureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Attualmente svolge la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. È stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del DPR 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015. È componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova regola tecnica verticale per il locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento secondo il Codice di prevenzione incendi.

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Foto: iStock.com/Vladimir Zapletin

Redazione Tecnica

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