Ok Superbonus e abusi. Il MEF conferma: nessuna conseguenza fiscale

il MEF precisa che la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110 ma ciò non esclude controlli e accertamenti da parte delle amministrazioni comunali

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Il superbonus va d’accordo con gli abusi: si tratta di una dichiarazione audace ma è quello che è emerso a seguito di un’interrogazione in commissione al MEF di Gian Mario Fragomeli e Gianluca Benamati del Pd.

Per il Ministero delle Economie e delle Finanze, l’abuso non comporta conseguenze di tipo fiscale per il 110, tuttavia va ricordato che l’abuso edilizio è un reato perseguibile d’ufficio.

Con la possibilità di andare avanti con il superbonus, nonostante un abuso, c’entra la nuova CILAS che non prevede l’attestazione dello stato legittimo, pertanto l’aspetto fiscale e quello della regolarità edilizia sono disgiunti.

Il MEF ha anche parlato di un’imminente pubblicazione di una circolare delle Entrate interamente dedicata ai criteri interpretativi da applicare ai dubbi sul superbonus.

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Ma tornado alla risposta MEF, analizziamo di seguito i punti oggetto di interrogazione che riguardano l’applicazione del Superbonus:

• abusi non sanabili e difformità rispetto progetto originario,
• superbonus per più immobili,
• montascale,
• istallazione sonde geotermiche.

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Superbonus e abusi non sanabili

Uno dei quesiti posti interessa l’applicabilità del Superbonus per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo abilitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico. Tuttavia si tratta di un caso reso alienabile per effetto del ravvedimento dei condomini, dopo avere pagato una sanzione.

In risposta al quesito, il MEF precisa che la presenza di un abuso non ha conseguenze di tipo fiscale per il 110 ma ciò non esclude controlli e accertamenti da parte delle amministrazioni comunali.

Ricordiamo che la CILAS (modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività) è nata dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.

Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto 2021.

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Superbonus per più immobili

Un altro caso analizzato con l’interrogazione, interessa la demolizione e ricostruzione di un immobile in comproprietà: se uno dei comproprietari ha già utilizzato il 110% per altri due immobili, può usarlo per la demolizione? Il MEF dice di no.

Tuttavia l’altro comproprietario potrà sfruttare il Superbonus, ma solo nel caso in cui non abbia già sforato il tetto a sua volta.

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Montascale

L’installazione di un montascale è agevolabile al 110? La risposta è sì.

Con l’obiettivo del superamento delle barriere architettoniche, così come specificato ai commi 2 e 4 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, l’installazione di un montascale rientra tra gli interventi agevolati. Tuttavia è fondamentale e obbligatorio che l’intervento rispetti la normativa tecnica di settore.

L’installazione di un montascale è da prevedersi in caso in quei casi in cui si abbiano dimensioni troppo esigue della tromba delle scale, oppure in situazioni dove l’installazione di un ascensore risulta difficoltosa.

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Sonde geotermiche

Altro dubbio interessa la possibilità di usufruire del beneficio del 110% sull’installazione di sonde geotermiche. Il MEF ricorda che tra gli interventi principali rientra la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni.

Così come riportato anche nella guida delle Entrate, si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
    prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
    del 18 febbraio 2013;
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%;
  • collettori solari.

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Per sciogliere i dubbi sull’applicazione del Superbonus, l’autrice Antonella Donati ha raccolto in un volume 200 risposte a quesiti. Il volume è diviso in due parti. La prima raccoglie i quesiti e le risposte alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, del MEF e dell’ENEA, mentre nella seconda parte è riportata una guida completa e sistematica su tutta la tematica inerente il Superbonus 110%.

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Redazione Tecnica

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