Green Pass obbligatorio anche per professionisti autonomi

Da metà ottobre Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati (comprese le libere professioni). Le regole

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Aggiornamento del 25 marzo 2022: Il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza), appena entrato in vigore, prevede il graduale superamento del Green Pass.
In particolare: dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base, mentre dal 1° maggio sarà eliminato interamente l’obbligo di possesso del Green Pass, sia nella versione base che in quella rafforzata. Sempre a partire dal 1° maggio finirà anche l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

* Aggiornamento del 22 settembre 2021: Il decreto legge Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening  (21 settembre 2021, n. 127) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale >> leggilo qui nella sua interezza

* 16 settembre 2021: Se ne discute già da settimane ma ora è arrivata ufficialità: da metà ottobre il Green Pass sarà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro, e si parla già quindi di Super Green Pass.

La Certificazione Verde Covid-19 – che attesta l’avvenuta inoculazione di almeno una dose di vaccino contro il Sars-CoV-2, l’avvenuta guarigione dall’infezione (nei 6 mesi precedenti) o l’effettuazione di un tampone con risultato negativo (nelle 48 ore precedenti, si parla dell’estensione a 72 ore per i test molecolari, ma deve ancora arrivare la conferma) – diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori pubblici e privati con il nuovo decreto approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021.

Saranno circa 20 milioni i lavoratori obbligati dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021 marzo 2022, per ora) a possedere, ed esibire, il Super Green Pass per poter continuare a lavorare. Per la precisione, il Sole24Ore parla di una platea di 19,3 milioni di lavoratori, a cui togliere i 3,5 milioni di dipendenti dei settori istruzione e sanità dove di fatto l’obbligo esiste già.

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Green Pass liberi professionisti

Ma per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che lavorano in proprio e non hanno dipendenti, e quindi altri 3,3 milioni di lavoratori (così come calcolati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro)? Avranno anche loro l’obbligo di Super Green Pass?

Questo era uno dei più grossi nodi normativi da sciogliere, insieme alla questione delle sanzioni da adottare in caso di assenza di Certificazione Verde e a quello dei fondi per i tamponi per i non vaccinati.

Il ministro Brunetta in conferenza stampa ha parlato di una “strategia universalistica“, che va a toccare “tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, e per quanto riguarda il lavoro privato, il lavoro dipendente e autonomo“, e nella stessa sede anche la ministra Gelmini ha specificato che sono incluse anche le libere professioni.

Rispondendo a una domanda di una giornalista dell’Ansa Brunetta ha poi ribadito che dovunque ci sia una porta di accesso, un “gate”, che sia un luogo di lavoro pubblico o privato, lì si applica la nuova norma. E ha aggiunto: “(…) naturalmente se il professionista è un lavoratore autonomo, lui è tenuto al Green Pass, poi lui si regolerà con i suoi clienti (…)”.

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Nelle intenzioni del governo le nuove norme sull’obbligo di Green Pass saranno quindi applicabili anche agli studi professionali, ma è probabile che la disciplina dei lavoratori autonomi, per la sua particolarità (e la difficoltà nell’esercitare eventuali controlli), venga rimandata a un successivo provvedimento. E per quanto riguarda il Green Pass per l’accesso ai cantieri edili? Attendiamo specifiche e linee guida più chiare, che sicuramente arriveranno a breve.

Leggi anche Sicurezza Covid-19 studi professionali: ecco la circolare informativa RPT

Ovviamente ci saranno delle esenzioni: è escluso dall’obbligo chi non può essere vaccinato contro la Covid-19 a causa di patologie o particolari condizioni transitorie (così come indicato nella circolare già emanata dal ministero della Salute), esibendo un valido certificato medico.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le regole che interessano il settore privato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 marzo 2022.

Green Pass Privati, tutte le regole

A partire dal 15 ottobre 2021 “sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato“. Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato saranno i datori di lavoro (che possono anche individuare specifici soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni) a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. I controlli saranno effettuati “preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione”.

Sanzioni per chi è privo di Green Pass

Il nuovo decreto prevede che chi risulti privo di Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sarà in nessun caso il licenziamento, si legge infatti: “non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro“.

È però prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass (con possibili conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore). Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di “somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute”.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Consigliamo:

Questa guida operativa con strumenti utili per la gestione del rischio nelle attività commerciali, nelle aziende e nei cantieri (aggiornata al decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 – estensione obbligo Green Pass). Sono inclusi documenti in word editabili: check list, esempi di protocolli precompilati, procedure, istruzioni, segnaletica e schede per integrare il POS e il PSC:

E il volume [libprof code="713" mode="link"]Sistema di Gestione COVID-19 , uno strumento nato per assicurare la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, in tutti i settori di attività.

Il testo è stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme (quali la 9001, la 14001 e la 45001), alle quali può integrarsi, ma risulta al contempo autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.

Sistema di gestione Covid-19

Il Sistema di Gestione COVID-19 nasce dall’idea di fornire alle aziende un utile strumento – una sorta di cassetta degli attrezzi – che assicuri la corretta gestione del rischio legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.Si tratta di un vero e proprio sistema di gestione per il rischio legato al contagio da COVID-19 – verificato da auditor esperti – applicabile da aziende di tutti i settori di attività.È stato sviluppato seguendo la struttura ISO dell’ultima revisione delle norme, quali ad esempio la 9001, la 14001 e la 45001 alle quali può integrarsi, ma al contempo risulta autonomo e completo: può quindi essere adottato sia da aziende già certificate, sia da aziende che non hanno ancora sviluppato un sistema di gestione ISO.Una delle maggiori spinte che hanno portato gli autori – consulenti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro con esperienza nelle più svariate categorie merceologiche, dalla logistica alla ristorazione, passando per gli uffici amministrativi e i servizi di cura della persona – è rappresentata da quanto indicato sulla circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, nella quale viene stabilito che il contagio da SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro è considerato come infortunio e, in quanto tale, soggetto a liquidazione.Il documento chiarisce inoltre che «[…] la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 […]».Il Sistema di Gestione COVID-19 può essere considerato come la naturale evoluzione del manuale La gestione del rischio COVID-19, redatto dagli stessi autori, che ha seguito di pari passo l’evolversi dell’epidemia e il conseguente aggiornamento normativo.È stato studiato affinché le aziende possano dimostrare l’avvenuta applicazione di tutte le misure riportate nei protocolli e nelle linee guida governative, ed è facilmente adattabile alle normative regionali.Per il datore di lavoro rappresenta uno scudo, in quanto fornisce tutte le evidenze necessarie a superare eventuali controlli da parte di enti preposti (quali ad esempio INAIL o Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle Aziende Sanitaria competenti) o a eventuali audit di terze parti (come clienti o enti di certificazione).Le soluzioni proposte nel Sistema di Gestione COVID-19 sono adattabili alla specificità di ogni tipologia di azienda, dalla più semplice alla più complessa, sia nel caso in cui un’impresa sia dotata di un Sistema di Gestione ISO, sia che non l’abbia ancora implementato.Sono presenti dei preziosi allegati in formato word:- Manualela struttura base del sistema, che offre linee guida per la sua realizzazione e l’eventuale integrazione.- Moduli Realizzati sulla base dell’esperienza degli autori, contengono le prescrizioni minime previste dai vari protocolli.- Procedure Studiate per chiarire come applicare correttamente le misure di prevenzione previste dai protocolli. – IstruzioniDelineate in modo semplice e chiaro, affinché siano facilmente applicabili.- SegnaleticaRealizzata ottimizzando la comprensibilità di figure e indicazioni scritte.Carmine Moretti Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e titolare dello studio TMA srl di Bologna. Dal 2003 si occupa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, formazione e ambiente. È consulente per aziende con sedi dislocate in varie regioni del territorio nazionale. Negli ultimi anni ha realizzato e curato diverse pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Marco Ballardini Ingegnere ambientale, è consulente aziendale e formatore. Dopo aver lavorato per 10 anni nel settore petrolifero come tecnico specializzato e responsabile di cantiere, dal 2016 ha avviato la collaborazione con lo studio TMA srl di Bologna, occupandosi di consulenza e formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro e sistemi di gestione (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001). Gli autori desiderano ringraziare Francesca Ceccolini per il lavoro di editing svolto, per la collaborazione e l’insostituibile aiuto nella redazione e preparazione di questo lavoro.Un sentito ringraziamento va anche agli auditor che hanno fornito un prezioso contributo: l’Architetto Franco Ienna e il Dottor Piero Cristilli.

Carmine Moretti, Marco Ballardini | 2021 Maggioli Editore

89.00 €  84.55 €

Immagine: iStock/deimagine

Redazione Tecnica a.g.

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