Accesso ENEA Superbonus Ecobonus, dal 1° ottobre serve lo SPID

A partire dal 01/10/2021, l’accesso ai portali ENEA per le detrazioni fiscali avverrà soltanto tramite SPID. Cambiano le modalità per gli account di tipo Asseveratore e sarà necessaria la migrazione dati. Istruzioni operative

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Anche l’ENEA si adegua all’identità digitale, la futura chiave unica d’accesso ai portali della Pubblica Amministrazione. Per questo, dal 1° settembre è partita la possibilità di accedere al sito con le credenziali SPID ed eseguire tutte le pratiche relative alle detrazioni fiscali, tra cui Superbonus e Super Ecobonus.

Una possibilità che il prossimo mese diventerà un obbligo: dal 1° ottobre 2021 sarà necessario effettuare l’accesso con SPID per inserire l’asseverazione relativamente al Superbonus del 110 per cento.

Quelle inserite precedentemente dovranno essere trasferite verso il nuovo account. Ecco come fare.

ENEA per Superbonus Super Ecobonus, dal 1° ottobre serve lo SPID

Parliamo ancora di asseverazioni Superbonus 110%. Al fine di consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta e alla cessione o allo sconto di cui all’art. 121 del decreto rilancio, fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione svolta con le modalità che andremo a delineare, ENEA effettua un controllo automatico attraverso il portale dedicato, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita.

La questione è relativamente più complicata nel caso di asseverazioni relative ad uno stato di avanzamento lavori, per le quali ci sono specifici punti da verificare. Su questo punto consigliamo la guida in pdf Le Asseverazioni del tecnico per il Superbonus 110% di Sergio Pesaresi, edito da Maggioli Editore aggiornata con le note ENEA illustrate e commentate.

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Nuove procedure di accesso ai portali ENEA

A partire dal 01/09/2021 sono dunque operative le nuove procedure di accesso ai Portali ENEA SuperEcobonus 110, Ecobonus e Bonus Casa, con autenticazione mediante SPID. Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico dedicato.

In particolare, per il Portale SuperEcobonus 110% dal 01/09/2021 sono operative le nuove procedure di accesso con SPID. Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie procedure.

A partire dal 01/10/2021, l’accesso avverrà soltanto tramite SPID. (Per i dettagli si vedano istruzioni Portale SuperEcobonus 110%).
Anche per i Portali Ecobonus e Bonus Casa dal 01/09/2021 sono operative le nuove procedure di accesso con SPID. Fino al 30/09/2021 coesisteranno anche le vecchie procedure. Gli account intestati ad aziende potranno continuare ad operare con le credenziali e-mail e password (utenza ENEA). Si vedano istruzioni Portali Ecobonus e Bonus Casa.

Leggi: Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e regole

Come fare dal 1 al 30 settembre 2021

Nella fase transitoria dall’01/09/2021 fino al 30/09/2021:

  • la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo attraverso l’accesso con SPID,
  • per gli account di tipo “Asseveratore” precedentemente registrati, è comunque possibile accedere al vecchio account, utilizzando le credenziali già in possesso, e si può continuare a visualizzare/lavorare tutte le asseverazioni presenti nella propria Area Personale,
  • in alternativa, è possibile accedere mediante SPID ed eseguire già l’operazione di migrazione.

Si consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico https://detrazionifiscali.ENEA.it

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Come fare dal 1° ottobre 2021

A partire dal 01/10/2021: 

  • la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sarà possibile solo attraverso lo SPID, come nella fase transitoria;
  • l’inserimento di nuove asseverazioni è consentito unicamente attraverso l’accesso mediante SPID;
  • le vecchie asseverazioni dell’utenza ENEA dovranno migrare nel nuovo account, con la procedura indicata in figura 1, per poter essere visualizzate

PROCEDURA DI MIGRAZIONE

Accesso ENEA Superbonus Ecobonus, dal 1° ottobre serve lo SPID Schermata 2021 09 06 alle 15.25.36

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Descrizione prodotto Il software Check list conformità: Recepisce la check list proposta dal CNDCEC per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico. Fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.  Consente di creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli. L’area in cloud potrà essere alimentata direttamente da tutti i soggetti coinvolti nella pratica (architetto, termotecnico, perito, commercialista, fornitori ecc.). Consente di salvare in formato zip l’intero dossier documentale, una volta completato, creando in automatico l’indice dei documenti contenuti. Consente di determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità. Le Check list sono aggiornate con il documento di ricerca FNC del 19.04.2021 Durata della Licenza La licenza è annuale dalla data di acquisto Se il pacchetto da 10 non fosse sufficiente è possibile ricevere un preventivo per un pacchetto multi licenze inviando una email a help.superbonus@maggioli.it tel 0541 628634. A chi è rivolto Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto il software è rivolto a tali soggetti: • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997. Quali sono i vantaggi Facilità di utilizzo Compilazione guidata Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di installazione ed è possibile lavorare in mobilità. Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente. Stampa del dossier: il software consente la stampa delle carte di lavoro, con i relativi dettagli, in modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti. Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con i soggetti coinvolti nella pratica 110%. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi differenti   La normativa IL DL 34/2020 ha potenziato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici (cosiddetto “super bonus 110%). La normativa consente, al fine di evitare il problema di incapienza delle detrazioni rispetto al proprio reddito, di optare per la cessione del credito a soggetti terzi (fornitori o banche) o di richiedere lo sconto diretto sul corrispettivo dei lavori ai fornitori. Per poter optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio di un visto di conformità del credito spettante da parte di un professionista abilitato. In particolare, il visto dovrà attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista. Per facilitare il compito dei soggetti che devono rilasciare il visto, abbiamo sviluppato questo prodotto che costituisce una checklist-guida per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020.

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Redazione Tecnica

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