Quando la CILA Superbonus non può essere utilizzata?

Non sempre è possibile fare ricorso alla nuova CILA. Vediamo di seguito quando non basta la CILA Superbonus ma è necessario richiedere specifiche autorizzazioni

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La nuova modulistica unica per la comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) applicata ai lavori del Superbonus è stata introdotta per snellire le procedure e rendere di facile applicazione quanto previsto all’articolo 33 del Decreto Legge 77, secondo il quale basta la CILA per il Superbonus. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Super CILA Superbonus: il nuovo modello

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Al comma 13-ter dell’art.119 del Decreto Rilancio si legge che la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art.9-bis, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380. Tuttavia è bene specificare che l’utilizzo della CILA Superbonus non sarà comunque una passeggiata e non diminuiscono per niente le responsabilità dei tecnici che presentano il progetto, anche se si tratta di progetto semplificato in quanto con la presentazione della CILA Superbonus, il tecnico è tenuto comunque a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi. Qui spieghiamo meglio tutti gli aspetti da tenere sotto controllo > CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese

Difatti, il decreto Semplificazioni lascia impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento, quindi eventuali abusi potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente.

Inoltre va precisato che non sempre è possibile fare ricorso alla nuova CILA. Vediamo di seguito quando non basta la CILA Superbonus ma è necessario richiedere specifiche autorizzazioni.

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Demolizioni e ricostruzioni integrali

La CILA Superbonus può essere applicata a tutti gli interventi previsti dall’articolo 119, comma 13-ter, ovvero parliamo di interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione integrale che restano esclusi dal raggio della nuova CILA Superbonus.

Da sottolineare, però, che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA Superbonus.

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Immobili soggetti a vincolo

Come si legge anche nella guida ANCI, in caso di interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali, la “CILA Superbonus” non sopraggiunge ovviamente la vigente normativa in materia.

Ciò significa che per quegli immobili assoggettati a vincolo come previsto dal D. Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.

A tal proposito si è espresso anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che attraverso il parere dell’11 agosto 2021, oltre a fornire chiarimenti in merito agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in zone vincolate, ha ricordato che interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia” comprendente anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, vanno sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

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Opere di prevenzione incendi

Anche in caso di opere oggetto di Superbonus 110%, soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi, la “CILA Superbonus” non supera la vigente normativa in materia.

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Redazione Tecnica

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