Requisiti igienico-sanitari immobili tutelati, le deroghe nel Decreto Semplificazioni

In arrivo deroghe ai requisiti igienico-sanitari e di altezza minima dei locali di abitazione per gli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela.

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Come sappiamo, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari nella realizzazione degli interventi edilizi è importante sia per la relativa dichiarazione di conformità sia per il rilascio del certificato di agibilità dei complessi edilizi o delle singole unità immobiliari che ne fanno parte.

La principale norma di riferimento è il decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975, che stabilisce le regole fondamentali da rispettare (>> abbiamo visto un riepilogo di tutte le regole in questo articolo).

Per gli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), con il Dl Semplificazioni arrivano precise deroghe a questo decreto, e quindi deroghe ai requisiti igienico-sanitari e di altezza minima dei locali di abitazione.

A introdurre le deroghe è l’articolo 51 (“Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”) della Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Dl Semplificazioni 2021). Questo (al punto f-bis) va ad aggiungere un comma all’articolo 10 del Dl Semplificazioni 2020, con l’obiettivo di “semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana”

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Immobili tutelati, deroghe al Dm 5 luglio 1975

Quindi, per gli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004, in deroga alle disposizioni del decreto del ministro per la Sanità del 5 luglio 1975, nel testo si legge che potranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
  • per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
  • ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di interesse culturale sottoposti a tutela e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.

>> Qui trovi invece le regole “standard”, come da decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975<<

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Redazione Tecnica

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