Quinto Conto Energia, come uscirne vivi

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Dal 27 agosto parte il Quinto Conto Energia. Quindi, da tale data, si attuano le regole di incentivazione previste dal dm 5 luglio 2012. Ma quali sono gli scopi di questo decreto? E come avverrà il passaggio da Quarto Conto Energia (terminato il 12 luglio 2012 – leggi anche Raggiunti i 6 mld di incentivi, inizia il countdown Conto Energia 2012) a Quinto Conto Energia? Nell’articolo che pubblichiamo di seguito, l’Ing. Bruno De Nisco, autore del volume “Il V Conto Energia. Aspetti normativi, tecnici e finanziari del dm 5 luglio 2012” illustra tutte le novità del Quinto Conto Energia e ci fornisce una guida su come accedere senza sorprese agli incentivi.

 

articolo di Bruno De Nisco
La data di inizio dell’applicazione del Quinto Conto Energia era diventata un rebus e un pensiero costante per chi lavora professionalmente nel settore.  Infatti, lo sviluppo del comparto fotovoltaico è strettamente legato alla normativa incentivante che dal 2005 ha guidato la sua nascita e la sua crescita. Una miriade di ditte e professionisti ha scommesso sulla rapida crescita del settore acquisendo competenza e professionalità; di pari passo sono cresciuti vincoli realizzati e organizzativi e il corpus delle regole (norme tecniche del CEI, delibere AEEG, linee guida del GSE) per l’accesso agli incentivi.

Questi operatori erano consapevoli dell’avvicinarsi del momento della transizione alla nuova regolamentazione ma, forse, pochi ne avevano compreso l’imminenza.
Infatti, rispetto al passato, il Quarto Conto Energia non prevedeva una data di chiusura della fase di incentivazione ma un valore di soglia del costo cumulativo annuo degli incentivi da raggiungere (6000 milioni di euro che sono stati raggiunti il 12 luglio 2012).

Si esaminano gli aspetti principali del Quinto Conto Energia, rimandando il lettore ad ulteriori approfondimenti.

Gli scopi del Quinto Conto Energia
La prima puntualizzazione riguarda gli scopi dichiarati del decreto ministeriale.
Infatti, le regole di incentivazione vengono emanate in un contesto in cui con largo anticipo sono stati raggiunti gli obiettivi nazionali riferibili alle fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica, previsti dagli accordi continentali in materia di energia ed ambiente (Pacchetto Clima-energia 20-20-20).
Nel preambolo della norma si dichiara che, come previsto dal PAN (Piano d’Azione nazionale per le energie rinnovabili del 2010), il nostro paese in futuro investirà sulle fonti rinnovabili di energia termica e sull’efficienza energetica in modo da raggiungere anche gli altri obiettivi del Piano.
Inoltre, il costo cumulato annuo degli incentivi grava sul costo complessivo della bolletta energetica   elettrica del sistema elettrico nazionale.
Infatti, indipendentemente dal costo netto del kWh elettrico, si osserva un aumento degli oneri e delle accise che gravano sulle bollette energetiche di imprese e famiglie tanto più rilevante perché inserito in una fase di crisi economica continentale.
Da quanto premesso si comprende perchè il Quinto Conto Energia chiuderà la fase incentivata del comparto fotovoltaico, almeno come fino ad oggi è stata impostata, e che il budget previsto dal decreto ministeriale sarà di entità ridotta rispetto al passato (700 milioni di euro rispetto ai 6000 precedentemente concessi).

La transizione al Quinto Conto Energia
Il passaggio da uno strumento normativo di incentivazione al successivo comporta la necessità di gestire la fase di transizione, cercando il giusto equilibrio tra la necessità di concludere le attività già intraprese ed in avanzata fase di realizzazione  e l’obbligo di non impegnare la maggior parte delle risorse economiche disponibili già in tale fase preliminare.
Ad esempio, si sceglie di agevolare le Pubbliche Amministrazioni, le cui procedure di realizzazione degli impianti risultano normalmente più lunghe e spesso più difficoltose, permettendo di accedere alle tariffe previste dal Quarto Conto Energia qualora gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012 oltre a esentarli dall’iscrizione al registro degli impianti.
Inoltre, tutti gli impianti che non sono entrati in esercizio nei termini previsti dal Quarto Conto Energia ma che hanno maturato il diritto alle tariffe incentivanti, verranno finanziati con le risorse previste per il primo registro del Quinto Conto Energia.

Il Registro degli impianti
Il registro degli impianti, introdotto dal Quarto Conto Energia, è lo strumento attraverso il quale si controlla lo sviluppo degli impianti in un dato periodo. Infatti, gli impianti fotovoltaici per accedere agli incentivi devono essere iscritti al relativo registro degli impianti e devono collocarsi in posizione utile nella graduatoria degli impianti incentivabili, redatta dal GSE in base alle regole del Conto Energia.
Con il dm 5 luglio 2012 cambiano notevolmente sia le regole che richiedono l’obbligo di iscrizione al registro per un impianto sia le regole di redazione della graduatoria rispetto alla precedente normativa.
Infatti, scompare la precedente suddivisione in piccoli impianti, esentati dall’iscrizione al registro, e in grandi impianti, per cui vige l’obbligo di iscrizione al registro.
Quindi, per quanto riguarda gli impianti che non devono iscriversi al registro, la normativa, applicabile dal 27 agosto 2012,  prevede che gli impianti realizzati da Pubbliche Amministrazioni, gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e gli impianti fotovoltaici a concentrazione  abbiano ognuno un proprio  budget (50 milioni di euro ognuno) da cui attingere nel periodo di incentivazione.
Inoltre, sono esentati dall’iscrizione al registro gli impianti di potenza ridotta che sostituiscano coperture in amianto (fino a 50 kW), gli  impianti fotovoltaici di potenza fino a 12 kW e, infine, gli impianti di potenza fino a 20 kW che chiedano al GSE una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante.

Cambiano anche le regole premianti per gli impianti iscritti al registro.
Infatti, senza scendere nei particolari, si può dire che le nuove regole  per formare le graduatorie danno massima priorità agli impianti su edifici che siano contemporaneamente realizzati su immobili dotati della classe energetica migliore ed installati  in sostituzione di coperture in amianto, oppure ad impianti che abbiano anche solo una delle due caratteristiche citate.
Seguono in ordine gerarchico altri criteri di priorità: gli impianti realizzati con componenti UE/SEE, gli  impianti ubicati in siti contaminati, in siti del demanio militare, in discariche esaurite, in cave dismesse, in miniere esaurite fino a considerare gli impianti fino a 200 kW asserviti a siti produttivi, gli impianti su edifici,serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche e, infine, gli altri impianti.
Occorre a questo punto fare un’importante considerazione per gli investitori.
Dato che il Quinto Conto Energia si concluderà quando il budget messo a disposizione sarà esaurito e che i registri hanno ognuno una cifra prestabilita (140 milioni di euro per il primo registro, 120 milioni di euro per il secondo registro, 80 milioni per i successivi) la durata temporale della normativa incentivante è legata soprattutto al consumo di risorse, non controllabile, legato agli impianti non sottoposti a registro. Infatti, a partire dal secondo registro, il costo complessivo degli incentivi concessi agli impianti non sottoposti a registro verrà detratto dalla disponibilità dei successivi registri fino al raggiungimento dei 700 milioni previsti dalla normativa.
Detto parametro è l’unica fonte di incertezza sulla durata temporale del regime incentivante ed obbliga gli operatori ad accelerare  i tempi di entrata in esercizio degli impianti in fase di realizzazione e di progettazione.

La tariffa onnicomprensiva
L’altra importante novità introdotta dal Quinto Conto Energia è la tariffa onnicomprensiva che sostituisce  la precedente modalità di incentivazione.
Il Quarto Conto Energia aveva già introdotto la tariffa onnicomprensiva che sarebbe entrata in vigore solo a partire da gennaio 2013, quindi gli operatori non avevano avuto la possibilità di familiarizzare con questa nuova modalità di incentivazione, detta anche “tariffa alla tedesca”.
Con l’introduzione della tariffa onnicomprensiva non si incentiva più tutta l’energia prodotta dall’impianto, indipendentemente dal fatto che sia autoconsumata o immessa in rete, ma solo quella frazione di energia prodotta che viene ceduta alla rete, mentre viene riconosciuto un premio per la parte di energia prodotta dall’impianto ed “istantaneamente” utilizzata dal produttore (la normativa la definisce energia consumata in sito).
Inoltre, la tariffa è onnicomprensiva, quindi diventano alternative alle tariffe incentivanti le forme contrattuali, stipulate con il GSE, che in precedenza compensavano il valore economico dell’energia  (scambio sul posto, ritiro diretto).
Dunque, per comprendere la riduzione netta di incentivazione prevista dal Quinto Conto Energia, rispetto ai precedenti regimi incentivati, non bisogna solo fare riferimento alla “naturale” riduzione degli incentivi tabellati in base alla tipologia di impianto, alla potenza ed alla data di entrata in esercizio,  ma anche agli elementi precedentemente indicati: l’incentivazione che si applica esclusivamente all’energia immessa in rete e l’eliminazione di un corrispettivo economico per il valore dell’energia immessa in rete.
Tali importanti novità comportano dal punto finanziario delle importanti modifiche. Infatti, diventa indispensabile distinguere la frazione di energia prodotta che viene autoconsumata  -e che verrà premiata con la tariffa per l’energia consumata in sito  e che corrisponderà ad un costo evitato per l’utilizzatore- dalla frazione di energia prodotta ed immessa in rete, a cui corrisponderà una tariffa incentivante tabellata.
Quindi, il tempo di ammortamento di un impianto non dipenderà più unicamente dall’energia prodotta dall’impianto stesso, che resta un parametro da massimizzare,  ma anche dalla frazione di energia autoconsumata.
Infatti, con la riduzione degli incentivi e con il contemporaneo aumento del costo lordo dell’energia  elettrica prelevata dalla rete, risultano molto convenienti, indipendentemente dalla taglia, gli impianti realizzati per autoconsumo.
Per le attività economiche in cui il peso della bolletta elettrica è rilevante ed è un fattore di competizione  nonché per le famiglie che si doteranno di impianti fotovoltaici sarà necessario concentrare le attività “energivore” durante le fasi di produzione degli impianti fotovoltaici, indipendentemente dal costo orario diurno dell’energia prelevata dalla rete.

Conclusioni
Il Quinto Conto Energia registra una forte discontinuità rispetto al passato e segnerà la conclusione del regime incentivante degli impianti fotovoltaici. Detta repentina transizione comporta di conoscere approfonditamente tutti gli aspetti normativi e di riconfigurare velocemente la propria attività in modo da  adattarsi alle nuove regole di incentivazione ed evitare di trovarsi improvvisamente fuori mercato.
Infatti, come già è accaduto in passato, con il passaggio dall’attuale regime di incentivazione al successivo alcune tipologie di impianti risulteranno non più incentivabili, altre non saranno più convenienti dal punto di vista finanziario.

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Redazione Tecnica

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