Sì al Sismabonus acquisti 110 sugli acconti pagati entro il periodo agevolato

Esistono però delle specifiche condizioni. Inoltre, in caso di immobile parte di un complesso l’agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata all’ ultimazione dei lavori di tutti i fabbricati

Simona Conte 16/07/21
Scarica PDF Stampa

È possibile usufruire del Sismabonus Acquisti 110% anche per gli acconti pagati in caso di preliminare di acquisto registrato prima del 1° luglio 2020. Tuttavia esistono delle specifiche condizioni che vedremo di seguito nel dettaglio.

La cosa importante da ricordare è che al momento la normativa sul Sismabonus viene assorbita da quella sul Superbonus, quindi l’aliquota della detrazione Superbonus Acquisto (solitamente variabile dal 75 all’85% a seconda del miglioramento della classe di rischio) è stata elevata al 110%. Questa condizione resta però valida finché è in vigore il Superbonus 110.

Ma quindi quando scade il Superbonus?! Qui le date aggiornate!

Quindi, affinché l’acquirente (persona fisica e non impresa) di un’unità immobiliare possa beneficiare del Sismabonus Acquisti al 110% l’atto di acquisto relativo all’edificio demolito e ricostruito deve essere stipulato necessariamente entro il 30 giugno 2022, termine di validità del Superbonus.

L’agevolazione è valida per gli acquisti di case antisismiche facenti parte di edifici situati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519), demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita. Qui ne abbiamo parlato meglio >> Sismabonus Acquisto: cos’è, le aliquote e come funziona

Tornando alla questione Sismabonus acquisti 110 sugli acconti, vediamo nello specifico quali sono le condizioni necessarie affinché valga l’agevolazione, in caso di preliminare di acquisto registrato anche prima del 1° luglio 2020.

A seguire, viene analizzato un altro aspetto che riguarda la fine lavori e la validità del Sismabonus acquisti 110 nel caso di immobile facente parte di un complesso immobiliare.

Leggi anche: Ok Sismabonus 110% acquisto per immobili di categorie catastali escluse

Quando è applicabile il Sismabonus Acquisti 110 sugli acconti?

Affinché il Sismabonus acquisti 110 sia valido anche per gli acconti pagati con un compromesso registrato anche prima del 1° luglio 2020 è necessario che:

  • il pagamento avvenga tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Va però specificato che per quelli pagati prima di luglio 2020 si applicano le percentuali del 75-85%;
  • il compromesso è necessario che venga registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione;
  • si verifichi l’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato;
  • l’atto di acquisto venga stipulato entro la fine del periodo agevolato.

Inoltre, non è necessario che gli acconti siano pagati con bonifico parlante.

Chiarimenti in merito sono contenuti nelle risposte (n. 190 del 17 marzo 2021, n. 70 del 2 febbraio 2021, n. 279 del 19 luglio 2019) e nelle Circolari delle Entrate (7/E/20187/E/2021)

Potrebbe interessarti: Superbonus 110, è cumulabile con altre agevolazioni?

Ok Sismabonus Acquisti 110 per il singolo immobile di un complesso non ultimato

C’è un altro aspetto da considerare circa la validità del Sismabonus Acquisti 110 che riguarda la fine lavori nel caso di immobile facente parte di un complesso immobiliare.

Nell’interpello Entrate n. 191 del 18 marzo 2021, una società chiede se sia possibile usufruire della detrazione fiscale considerando come termine dei lavori quello relativo ad ogni singolo fabbricato e singolo permesso di costruire.

L’Agenzia, a proposito, risponde che l’agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente all’ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti delle previste attestazioni professionali.

>>> Non perderti le nostre notizie… Ricevile direttamente!

Così come accade per il bonus casa acquisti anche per il Sismabonus acquisti 110, la detrazione viene riconosciuta anche se l’atto notarile viene stipulato prima della fine dei lavori dell’intero fabbricato (risposta Entrate n. 70 del 2 febbraio 2021).

Difatti, nella circolare 7/E/2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.

In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.

Ti consigliamo

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% – Libro

Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici, chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici nell’ambito delle agevolazioni fiscali del 110% (i c.d. Super Sismabonus e Super Ecobonus introdotti con il decreto Rilancio). L’opera è divisa in due parti. La prima parte, a cura di Andrea Barocci, riporta tutte e tre le possibilità di detrazione legate agli interventi strutturali: il bonus ristrutturazione, il sismabonus, il superbonus. Per ciascuno di essi si offre la disamina della nascita e delle possibilità di applicazione, al fine di comprenderne lo scopo e le condizioni al contorno, compreso il tema delicato delle asseverazioni. In parallelo alla possibilità fiscale, si affronta l’allineamento con le Norme Tecniche delle Costruzioni in quanto, al di là delle detrazioni, ogni intervento dovrà essere inquadrato all’interno di un procedimento edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001. La seconda parte, a cura di Sergio Pesaresi, tratta il tema del Super Ecobonus, suddividendo il percorso progettuale, per la parte finalizzata alla detrazione, in due fasi operative: lo studio di fattibilità e il progetto preliminare. Con lo studio di fattibilità il progettista potrà verificare preliminarmente, passo per passo, se l’edificio e i committenti possiedono i requisiti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per l’accesso alla detrazione. Nella seconda fase operativa il progettista comincerà a redigere il progetto preliminare che, combinando in modo oculato i mezzi messi a disposizione dal decreto Rilancio, dovrà soddisfare i requisiti tecnici previsti.   Andrea BarocciIngegnere, Fondatore di IDS-Ingegneria Delle Strutture, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale che come componente di Organi Tecnici, Comitati, Associazioni. Autore di pubblicazioni in materia e docente in numerosi corsi e seminari.Sergio PesaresiIngegnere civile, Progettista specializzato in costruzioni ecosostenibili e di bio-architettura. Consulente e Docente dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. Progettista di case passive certificato dal Passvhaus Institut di Darmstadt (D) e accreditato presso il PHI-Ita di Bolzano. Supervisor della Fondazione ClimAbita e SouthZeb designer. Tecnico base di ARCA e Tecnico ufficiale Biosafe. Studioso delle tematiche del Paesaggio e della Mobilità Sostenibile. Docente in corsi di aggiornamento professionale e consulente di Fisica Edile.

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di) | 2020

20.00 €  19.00 €

Foto:iStock.com/Drazen Zigic

Simona Conte

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento