SAL cessione crediti e sconto in fattura. Sì per superbonus no per altri bonus edilizi

Per gli interventi soggetti a Ecobonus, Bonus Facciate, Sisma Bonus non esistono vincoli, quindi è possibile cedere anche meno del 30% dell’intervento o effettuare più di due SAL

Simona Conte 13/07/21
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Per i bonus edilizi il contribuente può optare per la cessione e/o sconto in fattura in qualsiasi momento, senza essere condizionato dallo stato di avanzamento dei lavori. Tale possibilità, tuttavia, non è applicabile per la super detrazione 110%.

Il tema è stato oggetto di chiarimento dell’interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 7 luglio 2021, durante la quale è emerso che la cessione crediti e/o sconto in fattura senza SAL è valida per tutti i bonus eccetto per il Superbonus 110%.

Prima di analizzare la questione è necessaria una premessa per fare una panoramica delle opzioni a disposizione dei contribuenti e per capire il meccanismo degli stati di avanzamento lavori (SAL) ai quali e legato il Superbonus 110%.

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SAL – cessione crediti – sconto in fattura

Come ricorda e chiarisce la Circolare delle Entrate N.7/E del 25 giugno 2021, esistono alternative alla fruizione diretta della detrazione, ovvero la cessione del credito o il contributo sotto forma di sconto.

Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 i beneficiari dei bonus casa possono, così come stabilito dal Decreto Rilancio, procedere con l’utilizzo diretto della detrazione oppure scegliere:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura);
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione (Circolare 8 agosto 2020 n. 24/E e Circolare 22 dicembre 2020 n. 30/E).

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Gli interventi interessati sono:

  • recupero del patrimonio edilizio – art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
  • installazione di impianti fotovoltaici – art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Nella circolare riassuntiva delle Entrate N.7/E viene inoltre ricordato che la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura interessa tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

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Le operazioni di cessione e/o sconto in fattura, per gli interventi rientranti nel Superbonus, sono legate ai SAL così come stabilito dal comma 1-bis dell’articolo 121 che prevede, inoltre, massimo due SAL per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Come fare per tutti quegli altri interventi che non prevedono i SAL, soggetti ai bonus edilizi? Di seguito la risposta.

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Come fare per gli interventi che non prevedono i SAL, soggetti ai bonus edilizi?

La risposta è che per gli interventi soggetti a Ecobonus, Bonus Facciate, Sisma Bonus non esistono vincoli, quindi è possibile cedere anche meno del 30% dell’intervento o effettuare più di due SAL in caso di altre detrazioni.

Il chiarimento arriva dal sottosegretario all’Economia Claudio Durigon nella risposta scritta, pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-06307, a un quesito posto da Patrizia Terzoni che ha riportato i dubbi posti dai contribuenti sulla possibilità di cedere il credito di imposta o ottenere lo sconto in fattura a lavori non ancora avviati con il rischio di eventuali conseguenze per coloro che agiscono in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline (ad esempio comunicazione Enea, leggi qui per saperne di più >>>Controllo ENEA sull’asseverazione, attenzione allo stato avanzamento lavori).

Durigion ha citato l’articolo 121, ricordando che: “l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori”.

>> Sconto in fattura Superbonus Condominio: passi da seguire (senza SAL)

Pertanto la conclusione è che nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

>> Scadenza Superbonus 110, tutte le date aggiornate

Quindi nel caso in cui per la realizzazione di un determinato intervento non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, con l’ovvia necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

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