Detrazione Ristrutturazione 730, sì alle rate residue per l’ex incapiente

Cosa succede ai bonus edilizi quando un contribuente per un periodo risulta senza redditi (e quindi non presenta dichiarazione)? Può beneficiarne nei successivi periodi d’imposta?

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Come è noto, per usufruire dei bonus edilizi sotto forma di detrazioni fiscali è necessario presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Persone fisiche) con l’indicazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione. La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Ma cosa succede quando un contribuente per un periodo risulta senza redditi e quindi non presenta dichiarazione?

Detrazione ristrutturazione incapienti, come funziona

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato con chiarezza come comportarsi in questi casi anche nella sua guida al Bonus Ristrutturazioni, ma lo ha di recente ribadito in risposta a un contribuente che ha così espresso il suo dubbio alla posta di FiscoOggi: “Non possedendo redditi, l’anno scorso non ho presentato il modello 730 e, di conseguenza, non ho potuto usufruire della prima rata di detrazione per spese di ristrutturazione edilizia eseguita nella mia abitazione nel 2019. Per gli anni successivi posso richiedere la detrazione? Quale numero di rata devo indicare nel modello 730, quella non usufruita o quella corrispondente all’anno di dichiarazione?”

Nella guida l’Agenzia spiega chiaramente che “Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione”. Ha infatti risposto alla domanda del contribuente rassicurandolo e confermandogli che, negli anni successivi, potrà richiedere l’agevolazione “indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente”.

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E specifica ulteriormente: “Nel caso indicato nel quesito (spese sostenute nel 2019), se il contribuente presenta il modello 730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare richiesta della seconda rata di detrazione, indicando il numero della rata (2) nella corrispondente casella (colonna 8) del rigo E41.”

Ricordiamo che è possibile segnalare le spese per le ristrutturazioni effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 del modello 730/2021 nella sezione III A del quadro E, righi da E41 a E43 >> qui tutti i dettagli

Ovviamente resta fermo che per avere la detrazione il contribuente deve aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la fruizione dell’agevolazione >> per sapere tutto sul Bonus Ristrutturazioni vai qui oppure ti potrebbe essere utile l’ebook I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia .

Bonus Casa e incapienti, le alternative

Ricordiamo che chi non ha redditi ha ora la possibilità di optare per cessione del credito (a una banca, istituto di credito o anche a un altro familiare interessato ad acquisire la detrazione) o sconto in fattura non solo per gli interventi che riguardano il Superbonus 110 ma anche per le altre agevolazioni (Bonus Mobili escluso).

Questo però è valido solo per quanto riguarda le spese effettuate nel 2021 in caso di incapienza. Per le spese del 2020, infatti, queste opzioni ormai non sono più praticabili in quanto la comunicazione per la cessione del credito doveva essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile scorso.

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Immagine: iStock/courtneyk

Redazione Tecnica

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