Sostituzione moduli termici in condominio, possibile con maggioranza ridotta?

La sostituzione dei moduli termici in un condominio con impianto centralizzato può costituire un intervento volto al contenimento del consumo energetico da approvarsi con la maggioranza ridotta oppure no?

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La sostituzione dei moduli termici in un condominio con impianto centralizzato costituisce un intervento volto al contenimento del consumo energetico che può essere approvato con maggioranza ridotta. È questa la conclusione della sentenza n. 3178 del 16/04/2021 del Tribunale di Milano (riferimenti normativi: art. 1136. c.c.; L.10/1991; precedenti giurisprudenziali: Trib. Roma, Sentenza del 06/03/2001). Vediamo la vicenda nel dettaglio.

Sostituzione moduli termici in condominio e risparmio energetico

Un termotecnico incaricato da un condominio, determinato a risparmiare energia e costi, evidenziava, in una relazione tecnica, come fosse necessario procedere alla sostituzione dei satelliti d’utenze (cioè centraline termoidrauliche che, in presenza di sistemi di riscaldamento centralizzati, consentono una gestione autonoma dell’energia termica all’interno di una singola unità immobiliare).

In argomento interveniva un secondo parere tecnico, poi diffuso e pubblicato sul portale web del condominio. Successivamente l’amministratore convocava l’assemblea che, tenendo conto dei consigli dei tecnici, approvava la sostituzione dei moduli termici.

Secondo i condomini l’intervento approvato era volto al risparmio energetico dell’impianto condominiale di riscaldamento (il discorso riguardava anche l’acqua centralizzata) ed era stato oggetto di perizia asseverata che poteva fungere da diagnosi energetica realizzata da terzo abilitato; di conseguenza la collettività condominiale riteneva legittimo approvare i lavori con quorum ridotto previsto dalla legge n. 10/1991, cioè con la maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.

Tale delibera veniva impugnata da alcuni condomini secondo cui la corretta maggioranza era quella più consistente prevista dall’articolo 1136, comma 5, c.c., trattandosi di innovazione diretta al maggior rendimento delle cose comuni. Del resto, secondo gli attori, l’intervento deliberato sarebbe stato comunque antieconomico, dato anche il contrasto tra i dati di risparmio portati dall’amministratore all’assemblea e quelli già oggetto di altra relazione affidata ad altro professionista incaricato.

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La questione appare quindi essere la seguente: la sostituzione dei moduli termici in un caseggiato con impianto centralizzato può costituire un intervento volto al contenimento del consumo energetico da approvarsi con la maggioranza ridotta prevista dalla legge n. 10/1991 oppure no?

Sostituzione moduli termici, OK alla maggioranza ridotta

Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Secondo il giudice milanese l’avviso di convocazione dell’assemblea, contenente la specifica indicazione dell’oggetto della delibera, unitamente all’invito alla partecipazione, ha adeguatamente informato i condomini sulla questione “sostituzione moduli termici”. Tale operazione – come nota lo stesso Tribunale – era certamente finalizzata a ridurre i consumi, gli sprechi di energia e i costi e, quindi, era senza dubbio un intervento diretto a contenere il consumo energetico. Inoltre, era pacifico che le perizie costituissero valide diagnosi energetiche realizzate da tecnici abilitati.

Alla luce di quanto sopra il giudice milanese ha ritenuto incontestabile il quorum ridotto con cui è stata approvata la delibera, poi ingiustamente impugnata. Il Tribunale, quindi, ha rigettato tutte le richieste degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.

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Riflessioni conclusive

Merita di essere ricordato che, a seguito della legge 220/2012, l’art. 1120 c.c., comma 2, n. 3), prescrive il quorum dell’art. 1136 c.c., comma 2, ossia un numero di voti che rappresenti “la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio” per “le opere e gli interventi previsti (per il contenimento del consumo energetico) … per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili”.

Tuttavia, questa disposizione dovrebbe essere coordinata con l’attuale testo dell’art. 26, comma 2, della legge 10/1991, così come modificato dall’art. 28 della legge 220/2012, secondo cui per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.

Dunque, alla luce della disposizione sopra detta della legge n.10/1991 con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio, l’assemblea può deliberare la sostituzione dei moduli termici che, in quanto volta a ridurre i consumi e gli sprechi di energia e di costi, costituisce un intervento volto al contenimento del consumo energetico. Del resto, nella vicenda esaminata, gli attori non hanno fornito prova del contrario, limitandosi a sostenere che l’intervento non comportava considerevoli benefici economici.

Allo stesso modo, ricorrendone gli stessi presupposti (risparmio energetico e Ape), con la stessa maggioranza ridotta è possibile anche approvare i lavori del Superbonus 110% (le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 D.l. n. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio – art. 119 del D.l. n. 34/2020, comma 9 bis) >> ne abbiamo parlato anche nel recente articolo Cappotto parziale in condominio: sì al 110, anche per lavori trainati del condomino dissenziente e non pagante.

Articolo di Giuseppe Bordolli, consulente legale condominialista.

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