Superbonus. Nella superficie disperdente lorda, no superficie tetto se sottotetto non riscaldato

Il parere secco dell’Agenzia è: “ai fini del computo della superficie disperdente lorda, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”

Simona Conte 24/06/21
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Non si perde in giri di parole l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n.956-1242/2021 dove si parla di superficie disperdente lorda e isolamento di un tetto non delimitante una superficie riscaldata dell’abitazione.

Nell’interpello si legge che il proprietario di una villetta a schiera ha intenzione di effettuare un intervento di isolamento termico, che prevede la realizzazione di un cappotto isolante, sui tre lati dell’unità immobiliare e vorrebbe beneficiare del Superbonus 110%. Tuttavia per raggiungere il requisito del 25% della superficie disperdente lorda, l’istante vorrebbe isolare il tetto dell’abitazione che delimita un ambiente non riscaldato e installare il cappotto su due lati della villetta anziché su tre.

>> Cappotto esterno e interno. Come evitare la condensa, superficiale e interstiziale?

Va ricordato che il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e con il raggiungimento di due classi energetiche dell’intero edificio, rispetto a quella di partenza.

La questione superficie disperdente lorda e isolamento tetto è stata spesso oggetto di dibattito (e di pareri da parte di Entrate, ENEA e MEF). Attraverso l’interpello in oggetto, l’Agenzia fa chiarezza rispondendo al quesito posto dall’istante: rientra nel computo della superficie disperdente lorda, la superficie del tetto anche con sottotetto non riscaldato? La risposta è negativa.

Vediamo nel dettaglio la risposta delle Entrate.

Leggi anche: La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus

Superbonus superficie disperdente lorda. Cosa cambia dopo la Legge di Bilancio 2021

L’Agenzia dopo aver elencato i riferimenti normativi Superbonus ricorda che, con la Legge di Bilancio 2021 e la conseguente modifica al comma 1 dell’art.119 del Dl Rilancio, la coibentazione tetto rientra tra gli “interventi trainanti”. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo > Superbonus 2021 per la coibentazione del tetto: come avere il 110% <

Esiste tuttavia una condizione, ovvero che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con l’isolamento di superfici che prima dell’intervento delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

A tal proposito il parere secco dell’Agenzia è: “ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato”.

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Quali sono le superfici che rientrano nel calcolo della superficie disperdente lorda?

Virgilio di ENEA risponde, ribadendo che nel calcolo della superficie disperdente lorda si considerano le superfici delle chiusure verticali (pareti e infissi), dei pavimenti e dei soffitti che racchiudono il volume riscaldato.

>> Requisiti Superbonus. Ci sono anche quelli acustici da rispettare

L’art. 2 del D.M. 26/06/2015 (“[…] requisiti minimi […]”) definisce la superficie disperdente come la superficie che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati d’impianto di climatizzazione.

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