CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea

Il modello della cosiddetta SUPERCILA è stato pubblicato dopo la conversione in legge del decreto Semplificazioni Bis. La presentazione della stessa non richiede l’attestazione dello stato legittimo

Lisa De Simone 17/06/21
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*Aggiornamento del 26 agosto 2021_CILA e niente stato legittimo per far ripartire il Superbonus? Neanche per idea. Con le novità introdotte dal decreto semplificazioni Bis i lavori non possono essere avviati fintanto che non sarà predisposto un modello ad hoc che tenga conto delle indicazioni richieste dalla legge, faccia chiarezza sulla presenza di eventuali abusi, e sia applicabile su tutto il territorio nazionale.

Il modello della cosiddetta SUPERCILA è stato pubblicato (e ne abbiamo parlato qui in maniera approfondita) dopo la conversione in legge del decreto.

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali circa l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus), come stabilito all’art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-ter, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021, è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021.

Ma la pubblicazione in Gazzetta è solo una formalità in quanto, a causa dell’urgenza dell’adozione della modulistica unificata, la stessa è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, quindi operativa già dal 5 agosto 2021.

>>>>> Ti interessano le novità sul Superbonus introdotte dal Decreto Semplificazioni? Scarica qui sotto la TABELLA con modifiche articolo 119
|| Nuovo Testo in vigore come modificato da dl 41/2021 e dl 77/2021.
Modifiche evidenziate

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CILA Superbonus senza stato legittimo. Neanche per idea

Il progetto e lo stato dell’immobile

La CILA per come è attualmente regolamentata dall’articolo 6 bis del TUE, richiede infatti espressamente la presentazione del progetto degli interventi che si andranno a realizzare, partendo, ovviamente, dallo stato attuale dell’immobile.

Presentare una CILA per il Superbonus in presenza di difformità rispetto alla licenza edilizia originaria, ovvero un immobile che presenti qualunque variazione rispetto alla pianta catastale a suo tempo depositata, anche se si tratta di un edificio completato prima del 1° settembre 1967, equivale a tutti gli effetti all’autodenuncia di un abuso edilizio.

Su questo punto: CILA Superbonus in pista! Ma attenzione alle sorprese

Chiaramente la responsabilità è del proprietario e non del tecnico, ma ovviamente il professionista incaricato dovrà avvertire il committente delle conseguenze. In sostanza non sarà ipotizzabile cavarsela facendo finta di niente perché comunque, per espressa previsione della legge resta impregiudicato il diritto dei comuni di verificare lo stato legittimo degli immobili sui quali vengono effettuati lavori.

Quindi di che semplificazione si tratta? Molto meglio indicare chiaramente che la CILA non può essere presentata se non vengono sanati gli abusi, ovvero prevedere nell’ambito dei lavori che danno diritto al Superbonus una procedura accelerata per sanare gli abusi minori.  Al momento però non è così, e quindi di fatto la CILA per i lavori che danno diritto alla detrazione del 110% non si può presentare se c’è qualche piccola irregolarità, anche se questa potrebbe essere sanata, e  della tanto auspicata accelerazione dei lavori non si vede traccia. 

>>> Segui i nostri approfondimenti sulla NUOVA MODULISTICA CILA

Lo sconcerto dei Comuni

Tra l’altro la possibilità di effettuare interventi ammessi al Superbonus semplicemente indicando che si tratta di immobili realizzati prima del 1967  ha lasciato perplessi non pochi Comuni. Tutti hanno confermato, infatti, che questa indicazione non va intesa come la possibilità di avviare i lavori anche in presenza di immobili vincolati, in tutti i casi in cui si ipotizza di effettuare la coibentazione dell’edificio per quelli costruiti prima del 1945. In questi casi, infatti, resta sempre l’obbligo di chiedere l’autorizzazione ambientale. 

Ultim’ora!! Rincaro materiali e rischio Superbonus, sempre più difficoltà per le imprese

Ascensori per tutti o solo per gli over 65?

Ma non è questa l’unica incongruenza nel nuovo testo di legge. Nel decreto semplificazioni, infatti, è stato introdotto il diritto alla detrazione del 110% come lavoro trainato per l’istallazione degli ascensori anche nel caso di lavori di consolidamento, riproducendo l’esatta definizione contenuta nel testo relativamente agli interventi trainati dal Superbonus energetico.

>> Qui il focus: Superbonus abbattimento barriere architettoniche, guida Entrate

Qui è riportata l’indicazione di quest’agevolazione è riconosciuta esclusivamente in presenza di soggetti con almeno 65 anni di età. Peccato che con una risposta scritta ad una interpellanza parlamentare, a fine aprile il MEF aveva ufficialmente dichiarato che è possibile ottenere la detrazione a prescindere dal fatto che siano presenti nell’immobile dei soggetti disabili o con più di 65 anni. Ebbene nonostante l’indicazione nero su bianco nel testo del decreto semplificazioni relativo agli ascensori viene confermato il requisito dell’età come indispensabile per l’agevolazione. Che fare dunque? Ovviamente niente. Per non sbagliare occorrerà aspettare la conversione legge del decreto e vedere quale sarà il testo definitivo.

Vani non riscaldati, detrazione per la coibentazione si o no?

Ma non è solo questa la questione da sciogliere oggetto di interrogazioni parlamentari. Ci sono infatti in Parlamento diverse decine di interrogazioni presentate al governo proprio sul punti oscuri e che finora hanno bloccato l’esecuzione dei lavori.

La principale: la possibilità di utilizzare il Superbonus per la coibentazione anche in caso di vani non riscaldati (>>> Cappotto termico Superbonus per il garage. C’entrano le pareti riscaldate?).

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 60/2020 sembrava aprire nei fatti a questa possibilità, l’Enea invece sito continua ad escluderla. Qual è l’interpretazione autentica delle norme? I parlamentari hanno chiesto lumi da tempo, ma dal governo non è arrivata nessuna risposta. Anche qui l’unica cosa da fare è sperare che prima poi qualcuno fornisca una indicazione definitiva.

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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo, la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile, per esempio, ove sia necessario verificare il rispetto delle norme vigenti in un dato arco temporale al fine di stabilire la regolarità del manufatto (elemento peraltro necessario per poter godere dei Superbonus fiscali). L’opera è indirizzata ai professionisti tecnici costretti a confrontarsi quotidianamente con norme di difficile interpretazione anche per gli esperti. Il manuale esamina dettagliatamente la prima parte del Testo Unico dell’edilizia (articoli 1-51) focalizzata sull’attività edilizia e sui titoli abilitativi e presenta una serie di peculiarità che la differenziano da lavori analoghi:- ogni articolo presenta il testo vigente e la versione storica, indicando la norma intervenuta;- gli articoli sono arricchiti da un commento e da oltre 2.000 riferimenti giurisprudenziali;- la giurisprudenza riporta: il riferimento (organo giudicante, Sezione, data e numero), un titolo per orientare il lettore e la massima. Il testo del codice è aggiornato con oltre 35 provvedimenti legislativi a partire dalla legge Lunardi fino al decreto Semplificazioni. In appendice sono presenti le c.d. definizioni standardizzate e il quadro dei principali lavori edilizi secondo la riforma Madia.   Donato Palombellasi è laureato in Giurisprudenza (laurea quadriennale) con il massimo dei voti e plauso della commissione, discutendo una tesi in Diritto amministrativo. Ha un Master per Giuristi d’Impresa ottenuto presso l’Università di Bologna con specializzazione in opere pubbliche; successivamente ha seguito numerosi corsi specialistici su temi giuridici, economici e finanziari. Ha acquisito esperienza ultra trentennale nel Diritto immobiliare, prima all’interno di studi professionali e poi in aziende operanti nel settore edile-immobiliare. Collaboratore storico di numerose testate specialistiche di rilevanza nazionale, partecipa al comitato scientifico di alcune riviste giuridiche. È autore di numerose opere in materia di Edilizia, Urbanistica, Tutela del consumatore in ambito immobiliare, Contrattualistica immobiliare e Condominio presenti presso le principali biblioteche universitarie e dei Consigli regionali.

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Foto: iStock/valentinrussanov

Lisa De Simone

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