Semplificazione Superbonus, vera o fasulla? I punti critici

Una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 fa emergere delle criticità… La sparizione del certificato di regolarità edilizia non risolve del tutto i problemi e complica invece alcuni casi? Vediamo i punti critici

Lisa De Simone 03/06/21
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Semplificazione vera? La sparizione del certificato di regolarità edilizia potrà consentire ai cantieri per il Superbonus di partire in tempi ravvicinati, oppure la modifica introdotta non risolve del tutto i problemi e in alcuni casi li complica?

Da una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 del decreto Rilancio (UTILE: a fondo articolo trovi una tabella con le modifiche in evidenza) emerge, infatti, che ora per tutti gli immobili per gli interventi per i quali si intende accedere al Superbonus, è necessaria la CILA (>> ne abbiamo parlato in dettaglio qui). Ma in questo modo la normativa si sovrappone a quella sull’edilizia libera e in alcuni casi contraddice le regole che restano valide per gli altri interventi per i quali non è richiesto il Superbonus.

Semplificazione Superbonus, punti critici

Tanto per dire:

1) La CILA è esclusa in caso di interventi che riguardano le parti strutturali dell’edificio: come regolarsi con gli interventi locali ammessi al Super Sismabonus che per essere tali debbono riguardare, appunto, parti strutturali dell’edificio?

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2) La CILA ora è obbligatoria anche per gli interventi trainati nei singoli appartamenti, quali sostituzione delle caldaie, degli infissi e installazione dei pannelli solari. Quando si tratta di interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, infatti, fino al 1° giugno, si ricadeva nell’edilizia libera. E nel caso in cui il proprietario avesse voluto utilizzare la detrazione e non cedere il credito non avrebbe avuto alcun bisogno di dotarsi di altra certificazione, oltre quella a dimostrazione della realizzazione dei lavori trainati in condominio. Tra i documenti richiesti per la detrazione elencati dall’Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, la certificazione di stato legittimo non è prevista. E adesso?

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3) La doppia conformità dell’immobile non deve più essere certificata. Ma resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento. Quindi è davvero sufficiente la sola indicazione dei dati della licenza edilizia, per cui resteranno fuori dal Superbonus solo gli edifici completamente abusivi? E quelli ampliati senza licenza?

Si aspettano risposte.

>>>>> TABELLA con modifiche articolo 119
|| Nuovo Testo in vigore come modificato da dl 41/2021 e dl 77/2021.
Modifiche evidenziate

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