
Cos’è successo in questi ultimi giorni al Decreto Sostegni? E quali novità sono state apportate al Superbonus (oltre a quelle degne di nota sulla CILA e il dl semplificazioni)? Dal punto di vista formale, il Sostegni è in Gazzetta Ufficiale n. 120 la Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Detta in parole più semplici, il provvedimento è suddivisi in 5 Titoli dedicati al sostegno alle imprese e all’economia, disposizione in materia di lavoro, salute e sicurezza, misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali e disposizioni urgenti, che riguardano l’attività didattica, l’università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità.
Ma ciò che ci interessa è analizzare questa importante novità di carattere fiscale legata all’edilizia: è inserita l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa agli esborsi per gli interventi realizzati, tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. Di solito infatti, per i soggetti passivi dell’imposta, non rientra tra le spese ammesse al 110%, così come la generalità delle detrazioni fiscali sulla casa, essendo questo un costo che non rimane a carico del contribuente.
Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi consigliamo di leggere l’articolo.
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Superbonus Decreto Sostegni, l’IVA indetraibile tra le spese agevolabili
Con la nuova disposizione inserita nel corso dell’esame parlamentare (articolo 6-bis – Decreto Sostegni), viene stabilito che l’IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Leggi anche: Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni
Ma cosa cambia?
Facciamo un passo indietro. La circolare dell’Agenzia delle entrate N. 30/E dello scorso dicembre aveva indicato che ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile.
Con la novità introdotta viene però chiarito che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente (articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36- bis, del DPR 23 ottobre 1972, 633, decreto IVA), dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dall’articolo 119, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
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Superbonus e altri interventi sugli immobili: il trattamento dell’IVA
Quando a sostenere le spese per gli interventi sugli immobili sono le persone fisiche senza p.iva, cioè i privati (o i soggetti persone fisiche con p.iva, che agiscono nella loro sfera di soggetti privati), la detrazione spettante (ad esempio il 50%, 55% o anche 110%) viene calcolata, nel rispetto del limite massimo di spesa, includendo anche l’IVA.
ESEMPIO RISTRUTTURAZIONE
Se per una ristrutturazione il contribuente sosterrà la spesa di 30.000 oltre IVA al 10%, in totale 33.000 euro, la detrazione ad esempio del 50%, verrà calcolata sul totale di 33.000 euro, quindi: 16.500 euro.
Nel caso, invece, in cui a sostenere la spesa sia un soggetto diverso dal privato cittadino, ad esempio una società, che ha effettuato lavori finalizzati al risparmio energetico dei propri immobili strumentali, come viene considerata l’IVA?
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In pratica per i privati, l’IVA rientra sempre nel limite di spesa da considerare ai fini delle detrazioni fiscali, trattandosi di un costo che rimane sempre a carico del contribuente.
Diversamente, per i soggetti passivi dell’imposta, l’IVA salvo specifici casi, è indetraibile. Tale considerazione comporta che generalmente l’imposta indicata in fattura non rientra tra le spese ammesse al Superbonus, così come alla generalità delle detrazioni fiscali sulla casa, essendo un costo che non rimane a carico del contribuente.
Con il nuovo provvedimento invece, ripetiamo, se l’IVA non è detraibile, anche parzialmente, anche i soggetti passivi dell’imposta possono considerare l’imposta rimasta a proprio carico tra i costi che concorrono al calcolo dell’importo di spesa ammesso al Superbonus.
Una regola che si applica, come espressamente indicato, a prescindere dal regime contabile adottato.
Leggi anche: Bonus pavimento per mattonelle di portico e giardino: regole
Iva detraibile e indetraibile per la Circolare 30/E/2020
- Iva detraibile. La detrazione spetta per la sola quota-parte dell’imponibile nel momento in cui l’IVA è interamente detraibile dall’IVA sulle vendite secondo il principio di inerenza sancito dal DPR 633/72.
Quindi a differenza di quanto disposto per le persone fisiche, che restano incise totalmente dell’IVA e che detraggono l’intera somma sostenuta, i soggetti passivi IVA potranno detrarre la sola somma imponibile secondo le modalità previste dalla norma delle ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e superbonus. L’IVA seguirà l’ordinaria strada delle liquidazioni dell’IVA.
- IVA indetraibile. Qualora l’IVA risultasse indetraibile, a questo punto la situazione sarebbe quella descritta per le persone fisiche non titolari di P. IVA. L’imposta sul valore aggiunto, infatti, diviene una componente da aggiungere all’imponibile per il calcolo della detrazione.
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Obiettivi del software:
Abbiamo sviluppato il Software in cloud Check list conformità per facilitare il compito dei professionisti chiamati a rilasciare il visto di conformità fiscale sul credito di imposta collegato ai bonus edilizi.
La check list riporta l’elenco dei controlli da effettuare al fine di poter rilasciare il visto di conformità sull'apposita comunicazione da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.
Il documento è aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021"), la quale prevede, tra l'altro, l'estensione dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.
Descrizione prodotto
Il software Check list conformità:
- Recepisce la check list proposta dal CNDCEC per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico.
- Fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura.
- Consente di creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli. L’area in cloud potrà essere alimentata direttamente da tutti i soggetti coinvolti nella pratica (architetto, termotecnico, perito, commercialista, fornitori ecc.).
- Consente di salvare in formato zip l’intero dossier documentale, una volta completato, creando in automatico l’indice dei documenti contenuti.
- Consente di determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità.
Le Check list sono aggiornate con il documento di ricerca FNC del 19.04.2021
Durata della Licenza
La licenza è annuale dalla data di acquisto
Se il pacchetto da 10 non fosse sufficiente è possibile ricevere un preventivo per un pacchetto multi licenze inviando una email a help.superbonus@maggioli.it tel 0541 628634.
A chi è rivolto
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Pertanto il software è rivolto a tali soggetti:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
• i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997.
Quali sono i vantaggi
- Facilità di utilizzo
- Compilazione guidata
- Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di installazione ed è possibile lavorare in mobilità.
- Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente.
- Stampa del dossier: il software consente la stampa delle carte di lavoro, con i relativi dettagli, in modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti.
- Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con i soggetti coinvolti nella pratica 110%. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi differenti
La normativa
IL DL 34/2020 ha potenziato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici (cosiddetto “super bonus 110%).
La normativa consente, al fine di evitare il problema di incapienza delle detrazioni rispetto al proprio reddito, di optare per la cessione del credito a soggetti terzi (fornitori o banche) o di richiedere lo sconto diretto sul corrispettivo dei lavori ai fornitori.
Per poter optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio di un visto di conformità del credito spettante da parte di un professionista abilitato.
In particolare, il visto dovrà attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista.
Per facilitare il compito dei soggetti che devono rilasciare il visto, abbiamo sviluppato questo prodotto che costituisce una checklist-guida per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020.
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