Sicurezza gallerie stradali: ecco cosa prevede la Legge Sostegni 1

Nello specifico si parla di processo di adeguamento delle gallerie da avviare entro il 31 dicembre 2021, con chiusura lavori da eseguire entro il 31 dicembre 2025. Ecco le novità

Simona Conte 27/05/21
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Si parla anche di sicurezza delle gallerie stradali all’interno della legge di conversione del Decreto Sostegni 1, pubblicata sul supplemento ordinario n. 21/L della Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 120 del 21 maggio.

La Legge del 21 maggio 2021, n. 69, reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Nello specifico si fa riferimento all’ adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza delle gallerie aperte al traffico, con presentazione dei progetti entro il 31 dicembre 2021 e chiusura lavori da eseguire entro il 31 dicembre 2025.

Vediamo bene nel dettaglio cosa prevede la Legge Sostegni 1 a proposito di gallerie stradali.

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Sicurezza gallerie stradali: le modiche introdotte dalla Legge Sostegni 1

Con la Legge Sostegni 1 (nello specifico con l’articolo 30 – sexies) vengono apportate modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea” per quanto riguarda la commissione permanete gallerie e le gallerie già in esercizio.

Ecco cosa cambia.

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Commissione permanente gallerie

All’articolo 4, che regolamenta la commissione permanete gallerie che esercita le funzioni di autorità amministrativa per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, viene modificato il comma 2.

Nello specifico il primo periodo è sostituito dal seguente, che ridefinisce la struttura:

«La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designati dal Ministro, da un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre rappresentanti del Ministero dell’interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza».

Il comma 11, dello stesso articolo, dove viene specificato che la Commissione si avvale delle competenze e dell’organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a carico dei Gestori, viene integrato dal comma 11-bis, che prevede:

«per l’attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie».

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Adeguamento delle gallerie già in esercizio

All’articolo 10 che fornisce disposizioni sulle gallerie già in esercizio si aggiungono:

  • l’articolo 10-bis che recita” Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo 3”;
  • l’articolo 10-ter che recita “Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’articolo”.

Nello specifico, l’articolo 10-bis prevede che i Gestori, trasmettano alla Commissione Gallerie il progetto della sicurezza alla Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori:

  • entro il 31 dicembre 2021 per ciascuna galleria;
  • entro il 30 giugno 2023 per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Nel 10-bis si legge che entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua valutazione e all’eventuale approvazione.

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Il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio:

  • entro il 31 dicembre 2025 per ciascuna galleria;
  • entro il 30 giugno 2027 per le gallerie stradali oggetto dell’estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore della richiesta di messa in servizio, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all’esercizio.

È previsto che i Gestori trasmettano un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, che contiene tra le altre cose le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, il cronoprogramma delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di monitoraggio.

Per quanto riguarda l’articolo 10-ter, questo prevede che fino al rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

La Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell’esercizio nei casi di: inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, o nel caso di omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio.

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Sanzioni

All’articolo 16, dedicato alle sanzioni che prevede che il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore inadempiente, vengono aggiunti i commi 1-bis e 5 -bis.

Quest’ultimo prevede l’adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che definisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1 -bis, 2 e 3 dello stesso articolo.

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