DURC, l’INPS aggiorna la materia con una nuova circolare

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Nuova circolare INPS in materia di DURC. L’Istituto nazionale di previdenza ha infatti emanato la circolare n. 98 del 18 luglio 2012 per adeguare le indicazioni fornite con la circolare n.47 del 27 marzo 2012, in cui sono state fornite le prime istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della l. 183/2012, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (leggi anche Autocertificazione, l’Inps chiarisce quali documenti sono esclusi).

L’aggiornamento è stato reso necessario a seguito delle direttive del Ministero della pubblica amministrazione con la circolare n. 6 del 31 maggio 2012, che fornisce direttive in merito all’applicazione al DURC dell’art.40, comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, all’acquisizione d’ufficio dello stesso nell’ambito dei lavori pubblici ed alle modalità di effettuazione della relativa richiesta.

Applicazione al DURC delle disposizioni previste in materia di certificazione dall’art. 40 comma 02 del d.P.R. n. 445/2000 introdotto dall’art. 15, l. n.183/2011
Il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, con l’articolo 14, comma 06 bis ha stabilito che “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il DURC con le modalità di cui all’articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 445/2000 e successive modificazioni”.

Nell’ambito citato, dunque, il DURC non potrà essere consegnato dal privato all’amministrazione, ma sarà la stessa amministrazione a doverlo richiedere agli enti preposti al suo rilascio.

Nei rapporti tra privati restano valide le disposizioni dettate dall’articolo 90 comma 9 del d.lgs. 81/2008 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla pubblica amministrazione il rilascio del DURC che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In ordine alla natura del DURC, infatti, il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione nella circolare 6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall’articolo 1, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 445/2000.

Conformemente alla giurisprudenza del giudice amministrativo, la sopra citata circolare qualifica il DURC “una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un Pubblico Ufficiale ed avente carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso”.

Ulteriore conferma della natura certificativa attribuita al DURC viene infine riconosciuta dall’articolo n.6 del d.P.R. 207/2010 che al comma 1 stabilisce che “per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento”.

Preso atto di quanto precede, deve concludersi che al DURC debbano essere applicati integralmente i principi dettati dal d.P.R. n.445 del 2000; analogamente le stesse considerazioni devono essere estese anche al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS, nonché alle attestazioni di regolarità contributiva in generale.

Da quanto sopra descritto consegue che quanto prescritto nella circolare n. 47/2012 al quarto capoverso del paragrafo 4 viene integralmente sostituito con le indicazioni che precedono. Oltre a ciò si evidenzia che l’articolo 44 bis del medesimo D.P.R. -introdotto dall’art. 15 comma 1 legge 183/2011- ha stabilito che: “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.

In conclusione, il legislatore con la riforma normativa in ordine alla semplificazione e decertificazione amministrativa, ha voluto considerare la peculiarità della disciplina relativa al DURC ed ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di Settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Acquisizione d’ufficio nella materia dei lavori pubblici
In materia di lavori pubblici, l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall’art. n.6 comma 3 del d.P.R. n.207/2010, deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC.

Preme rammentare inoltre che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l’inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito dello sportello unico previdenziale.

Modalità di effettuazione della richiesta del DURC
Il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione con la sopra citata circolare 6/2012 ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell’applicativo sportello unico previdenziale. Nella stessa circolare ha formulato l’invito agli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase di output lo strumento della PEC (indicazione peraltro già resa operativa dall’INPS con messaggio Hermes n.7255 del 27 aprile 2012), in quanto l’utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Si sottolinea, da ultimo, che nei casi in cui il DURC debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve obbligatoriamente apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

Redazione Tecnica

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