Pavimento esterno in pietra locale, serve questo permesso

Se l’estensione è rilevante, ma ci sono anche casi in cui la realizzazione è attività edilizia libera. Vediamolo nella rassegna sentenze di oggi insieme a esempi di tettoie, chiusura porticato e pergole

Mario Petrulli 25/05/21
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Oggi apriamo la rassegna di sentenze settimanale con questo tema: pavimento esterno in pietra locale, serve permesso di costruire se la dimensione è rilevante? E per una tettoia sempre di dimensioni elevate?

Altri temi di interesse per le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, pubblicate nei giorni scorsi, sono invece: diniego di un titolo edilizio, è necessaria motivazione? Chiusura di un porticato, serve permesso di costruire? E per un pergolato da terrazzo?

Vediamo le sentenze in dettaglio, ma se vuoi utilizzare al meglio gli spazi esterni con pergolati, tettoie, gazebo e altri elementi di arredo, evitando errori e sanzioni, consigliamo la guida Interventi edilizi per le opere precarie e arredi da esterni , che elenca con chiarezza i titoli edilizi necessari insieme a immagini ed esempi utili.

Pavimento esterno in pietra locale, serve questo permesso

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 maggio 2021, n. 1210

Una pavimentazione con pietra locale dell’area cortilizia con estensione di mq 56 non rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera

Una pavimentazione con pietra locale dell’area cortilizia con estensione di mq 56 non rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera; e infatti, tale tipologia di intervento è realizzabile in regime di edilizia libera soltanto laddove costituisca un’entità minima, così da ritenersi realmente irrilevante dal punto di vista urbanistico ed edilizio (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 27 febbraio 2020, n. 257).

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Tettoia di dimensioni elevate, quale permesso serve?

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 14 maggio 2021, n. 3211

Serve il permesso di costruire per due tettoie di rilevanti dimensioni, utilizzate per le operazioni di carico, scarico e stoccaggio provvisorio delle merci

Serve il permesso di costruire per due tettoie di rilevanti dimensioni, utilizzate per le operazioni di carico, scarico e stoccaggio provvisorio delle merci.

La realizzazione di due tettoie, peraltro di consistenti dimensioni e saldamente ancorate al suolo, rientra nella nozione di “nuova costruzione”, subordinata al permesso di costruire; come affermato dalla giurisprudenza, “la realizzazione di una tettoia non integrante l’edificazione di una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comporta la trasformazione edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001; tale opera si caratterizza quindi in termini di “nuova costruzione”, per la quale è necessario il previo rilascio del titolo abilitativo” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 2ª, 19.8.2019, n. 4359).

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Diniego di un titolo edilizio, è necessaria motivazione?

TAR Toscana, sez. III, sent. 12 maggio 2021 n. 704

I provvedimenti di diniego dei titoli edilizi devono essere accompagnati da una motivazione specifica e dettagliata

I provvedimenti di diniego dei titoli edilizi devono essere accompagnati da una motivazione specifica e dettagliata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5325 del 2019; TAR Toscana, sez. III, n. 464 del 2020), altrimenti sono annullabili per difetto di motivazione.

Il diniego di accertamento di conformità che non indichi i concreti elementi ostativi all’accoglimento della domanda è illegittimo, poiché l’amministrazione è tenuta ad illustrare i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche sulle quali si fonda l’esercizio del potere, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, sia al fine di rendere edotti i destinatari del percorso logico seguito per giungere alla decisione sfavorevole, sia per consentire al giudice, eventualmente investito della questione, di sindacarne l’esito finale.

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Chiusura di un porticato, serve permesso di costruire?

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 maggio 2021, n. 1185

La chiusura di un porticato necessita del permesso di costruire

La chiusura di un porticato necessita del permesso di costruire, comportando la trasformazione dell’organismo edilizio preesistente, tramite creazione di nuove superfici e volumetrie utili (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4851 e Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4089). Conseguentemente, in assenza del suddetto titolo, è legittima l’adozione dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di atto vincolato in ogni suo aspetto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4764 e Sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).

Sul tema: Pergola, Bonus Verde e chiusura parziale, a quali condizioni

Pergolato da terrazzo, quale permesso serve?

TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 12 maggio 2021, n. 5634

È un mero arredo da terrazzo, non necessitante del permesso di costruire, un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia.

Deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo”, non necessitante di permesso di costruire, un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia.

Come, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio, a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia” (Cons. Stato, Sez. VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II , 8.07.2020 , n. 851).

In collaborazione con: www.studiolegalepetrulli.it

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Mario Petrulli

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