Prestazioni ingegneria antincendio: come calcolare l’impegno del professionista?

La linea guida del CNI fa un focus sulle prestazioni che possono essere assegnate ad un ingegnere che segue la sicurezza antincendio, suddividendole in tre fasi. Ecco come eseguire il calcolo

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La linea guida prestazioni ingegneria antincendio è stata approvata il 3 luglio 2019. Dopo la presentazione del documento sono pervenute alcune valutazioni e contributi da parte degli Ordini che hanno portato ad una rielaborazione dello stesso, da parte del GdL Sicurezza che ha introdotto modifiche ed integrazioni (GTT.4 – CNI_24). Di accompagnamento alla linea guida è stato predisposto un software che supporta la gestione dell’impegno professionale in materia di sicurezza antincendio. Il documento, formulato dal gruppo di lavoro GTT.4 del CNI, è liberamente derivata da uno studio prodotto dalla Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia (CROIL) e si rivolge sia ai tecnici sia ai committenti, dato che quantifica i parametri corrispondenti all’impegno professionale e specifica le prestazioni di ingegneria antincendio che il committente può richiedere al professionista. Sia la linea guida, sia il software sono scaricabili a fondo articolo e sono presenti sul sito del CNI.

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Come calcolare l’impegno del professionista antincendio?

Per la determinazione dell’impegno professionale relativo alle prestazioni in materia di sicurezza antincendio, nella guida viene mostrato il calcolo. Il valore di riferimento può corrispondere al numero di ore equivalenti necessario per l’espletamento delle attività professionali, ed è comprensivo sia degli oneri connessi all’assunzione della responsabilità del professionista, sia degli oneri accessori e delle spese.
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La linea guida fa un focus sulle prestazioni che possono essere assegnate ad un ingegnere che segue la sicurezza antincendio, suddividendole in tre fasi:

  • FASE 1 – Progetto di Prevenzione Incendi
  • FASE 2 – Assistenza alla direzione lavori e adempimenti per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini Antincendio (SCIA)
  • FASE 3 – Adempimenti per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio

Nella Linea guida prestazioni ingegneria antincendio non sono stimate le attività accessorie, da stimare a discrezione, tra cui i rilievi e relativa restituzione grafica.

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FASE 1 – progetto di Prevenzione Incendi

In merito a questa fase, il documento spiega che per attività di progettazione si intende l’attività progettuale finalizzata all’ottenimento del parere di conformità antincendio e/o alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e della loro rispondenza alla normativa vigente. Viene inoltre ricordato che la progettazione antincendio comporta la produzione di idonea documentazione, come definito nell’allegato I al D.M. 07/08/2012. Questa fase è propedeutica alla successiva progettazione esecutiva, inoltre gli elaborati che il professionista è tenuto a fornire in Fase 1, non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio, ma devono consentire l’esatta identificazione e collocazione delle stesse. Vorresti aggiornarti sulle ultime novità sulla progettazione antincendio?

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Resistenza al fuoco delle strutture

L’introduzione degli Eurocodici strutturali nel contesto normativo europeo e del regolamento sui prodotti da costruzione ha riscontrato il consenso degli operatori del settore, ma anche dei professionisti antincendio che però necessitano sempre più di supporti normativi di riferimento nell’attività di progettazione.Agli Eurocodici ha fatto seguito una serie di decreti applicativi, relativi alla classificazione di resistenza al fuoco e alle prestazioni di resistenza al fuoco dei fabbricati, che hanno visto nuova luce con l’emanazione e la diffusione dell’applicazione del Codice di prevenzione incendi, uno strumento che consente di diversificare i metodi di progettazione e di valorizzare l’ingegno del professionista.Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ha avviato il processo di rinnovamento e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, che ha comportato il trasferimento della responsabilità dei controlli ai professionisti antincendio, ma anche di impiegare più efficacemente le risorse dei Vigili del fuoco nelle verifiche successive all’avvio dell’esercizio.L’opera affronta le tematiche inerenti la sicurezza antincendio, specificatamente nel settore della resistenza al fuoco, mediante una trattazione organica, cercando di esplicitare soprattutto quegli aspetti più controversi nell’applicazione della normativa, che hanno ricadute tanto sull’attività dei professionisti, nell’attività di progettazione, quanto su quelle dei verificatori, in relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni.L’opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza antincendio delle attività, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore della prevenzione degli incendi ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza.Claudio Giacalonelaureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Attualmente svolge la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. È stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del DPR 1° agosto 2011, n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. Ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015. È componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della nuova regola tecnica verticale per il locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento secondo il Codice di prevenzione incendi.

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FASE 2 – assistenza alla DL ed adempimenti per la SCIA

Rientrano tra le prestazioni fornite dal professionista antincendio, in fase due:

  • assistenza alla Direzione Lavori generale
  • valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti
  • certificazione di impianti
  • predisposizione asseverazione e S.C.I.A

L’assistenza alla direzione lavori e gli adempimenti per la SCIA ai fini antincendio sono espressi da un parametro/valore di riferimento determinato tramite coefficienti correlati alle specifiche prestazioni formulati sulla base del parametro di riferimento e/o sul numero di elementi presi in considerazione.

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FASE 3 – eventuale richiesta di rinnovo periodico

In riferimento al dPR n. 151/2011 ed in particolare agli artt. 5 e 6, al dm 07/08/2012, rientrano tra le prestazioni ingegneria antincendio, in fase tre:

  • predisposizione attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio previa acquisizione da parte del professionista, presso il Committente, della documentazione relativa all’attività (progetti, certificati, dichiarazioni, atti autorizzativi, ecc.);
  • esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio oggetto di asseverazione, espressamente menzionati nel C.P.I. e/o S.C.I.A. in fase di rinnovo;
  • esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati, finalizzati alla protezione passiva di cui al punto A.3 dell’allegato al D.M. 16/2/2007;
  • redazione della documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. dell’Interno del 07/08/2012 per eventuali interventi di modifica rispetto al precedente CPI o SCIA.

>> RTV strutture sanitarie: pubblicato in Gazzetta il decreto >> Come determinare il compenso CTU? Ecco un esempio pratico Attenzione! Nella guida si legge che nel caso in cui il professionista non ritenga efficienti e/o funzionali i suddetti sistemi, impianti e/o prodotti, rispetto alle SCIA/CPI, è tenuto a fornire al committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. In tal caso, il committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l’esecuzione della verifica.

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Redazione Tecnica

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