Appalti, è ammissibile l’arrotondamento dei punteggi in sede di valutazione delle offerte?

Sia la giurisprudenza di merito sia la giurisprudenza di legittimità sono ormai concordi nel ritenere ammissibile l’arrotondamento alla seconda cifra decimale solo per i punteggi finali. I dettagli

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Il quesito in esame riguarda l’ammissibilità o meno dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale dei punteggi (intermedi e finali), ad opera delle commissioni di gara, in sede di valutazione delle offerte tecniche.

Con la decisione n. 143 del 5 gennaio 2021, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha chiarito la portata dell’applicazione dell’arrotondamento dei punteggi intermedi in sede di valutazione delle offerte tecniche rigettando il ricorso in appello del concorrente che in quella situazione lamentava il mancato arrotondamento per tutte le operazioni matematiche, compresa, quindi, l’operazione intermedia preordinata al calcolo del coefficiente medio. Vediamo in dettaglio la questione.

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Appalti e arrotondamento punteggi, il caso

Nel caso esaminato con la suddetta sentenza, il concorrente evidenziava la non corretta attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, in violazione di quanto previsto dal disciplinare di gara nonché in ragione del mancato arrotondamento della terza cifra decimale del coefficiente medio.

Il ricorrente, in sintesi, lamentava come il meccanismo dell’arrotondamento fosse stato applicato solo dopo la moltiplicazione del coefficiente medio per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio e sub-criterio laddove, invece, a proprio dire, avrebbe dovuto essere applicato fin dalla determinazione del primo parametro di punteggio.

Il Consiglio di Stato, nell’analizzare la questione oggetto di ricorso, osserva preliminarmente come l’arrotondamento risponda a due possibili logiche “secondo che sia destinato ad operare nel contesto della misurazione di valori e grandezze fisiche naturalmente soggetti ad incertezza (assoluta, relativa o statistica), ovvero a fini meramente computazionali”.

Nel primo caso l’arrotondamento obbedisce a una logica di pratica necessaria mentre nel secondo risponde per contro, come nel caso oggetto di sentenza, ad una logica di semplificazione, intesa solo ad evitare (per esempio, a fini direttamente comparativi) calcoli inutilmente complessi, o comunque, connotati da esiti eccessivamente “fini”.

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Arrotondamento solo per punteggi finali

Da tale ragionamento il Collegio evidenzia come nell’ambito delle gare di appalto, l’arrotondamento non sia necessario per le operazioni intermedie (non destinate a fini comparitivi, ma meramente e strumentalmente computazionali), ma è utile solo per il calcolo dei punteggi in senso proprio e stretto, per tali dovendosi intendere i punteggi finali, con i quali si determinano le graduatorie dei concorrenti.

Il Collegio osserva, infine, come, realizzando l’arrotondamento una forma di semplificazione, definibile anche di obiettiva distorsione, sotto il profilo della finezza e del grado di precisione del dato numerico (cfr., in termini generali, Cons. Stato, VI, 7 novembre 2006, n. 6561; Id., 2 marzo 2011 n. 1299), lo stesso “risulta potenzialmente distorsivo, ove reiteratamente applicato anche alle operazioni intermedie”.

Allineandosi a tale pronuncia, anche il Tar Lazio, sezione seconda bis, con sentenza n. 3305 del 18 marzo 2021, ha osservato come “va(da) data preferenza ad un’interpretazione del criterio che coniughi il massimo di semplificazione (per fini di immediata comparazione) con il minimo di distorsione (intrinsecamente correlato al meccanismo di
arrotondamento) ammettendo l’arrotondamento, se del caso, solo nei punteggi finali
” aggiungendo, altresì, che in ogni caso l’arrotondamento trova applicazione nelle operazioni di calcolo e nella determinazione dei punteggi: “soltanto in virtù di un’espressa previsione contenuta nella disciplina di gara e nei limiti da essa stabilita (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2020 n. 12929; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13.10.2020 n. 2593)

In sintesi, sia la giurisprudenza di merito sia la giurisprudenza di legittimità sono ormai concordi nel ritenere ammissibile l’arrotondamento alla seconda cifra decimale solo per i punteggi finali che determinano la graduatoria dei concorrenti a seguito della valutazione delle offerte tecniche, al fine di ridurre al minimo l’effetto distorsivo che l’arrotondamento provoca nell’attribuzione dei punteggi stessi.

Articolo a cura di avv. Alessandra Ceccarelli

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Immagine: iStock/francescoch

Redazione Tecnica

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