Documenti spese e pagamenti Superbonus: tutto l’elenco di cosa occorre

Un riassunto con elenco annesso di cosa occorre tenere da parte per comprovare le spese e l’avvenuto pagamento dei lavori soggetti a Superbonus

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Per avere più chiaro il quadro generale sulla documentazione da conservare circa la fatturazione dei lavori realizzati e agevolabili con il Superbonus 110%, facciamo un riassunto con elenco annesso di cosa occorre tenere da parte per comprovare le spese e l’avvenuto pagamento.

Avevamo già fatto un focus in questo articolo su quale è la documentazione tecnica e amministrativa da trasmettere ad ENEA e da conservare e a quali adempimenti rispondere in caso di cessione del credito o sconto in fattura. Vediamo di seguito la documentazione fiscale necessaria.

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Documenti spese e pagamenti superbonus: le fatture lavori

Le fatture dei lavori è necessario contengano in maniera dettagliata cifre e informazioni in modo da poter individuare e distinguere gli interventi realizzati. La precisione è fondamentale soprattutto quando gli interventi sono soggetti a differenti agevolazioni o nel caso in cui questi non siano tutti agevolabili con il Superbonus.

La distinzione è indispensabile per evitare potenziali contestazioni in caso di controlli. A tal proposito leggi qui >Controlli Entrate Superbonus: attenzione a sanzioni e interessi <

Va però precisato che non sempre dalla fattura è riscontrabile un certo livello di dettaglio. In situazioni del genere è possibile farsi rilasciare, dall’impresa fornitrice del servizio o dal direttore dei lavori (che se ne assume responsabilità) un documento che attesti gli importi riferibili a ciascun intervento.

Chi deve essere l’intestatario delle fatture lavori?

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Uno dei soggetti elencati al comma 9 dell’articolo 119, cioè uno dei possibili beneficiari del SismaBonus ed EcoBonus, ovvero:

  • condomini,
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni,
  • iacp (istituto autonomo case popolari) o assimilati,
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • onlus,
  • organizzazioni di volontariato,
  • associazioni di promozione sociale,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

Leggi anche: Come si abbina il Superbonus a un’altra agevolazione

Quali sono gli interventi che rientrano “nei lavori”?

Le fatture devono innanzitutto fare riferimento agli interventi cosiddetti “trainanti”, che per il superbonus sono:

Sopra abbiamo specificato innanzitutto, perché ricordiamo (anche se già ripetuto più volte nei nostri articoli) che il sostenimento di un intervento trainante è necessario per poter agevolare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, ovvero:

Non perderti: Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti

Documenti spese e pagamenti superbonus: le fatture spese accessorie

Ad essere soggette ad agevolazione sono anche le spese accessorie di cui andrà raccolta e conservata la documentazione. Rientrano tra queste: le spese di progettazione, le imposte di bollo, gli oneri di urbanizzazione, il costo delle asseverazioni ecc.

Per alcune tipologie di spesa, esiste un limite di detrazione a partire dal quale si può determinare il limite di spesa.

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Documenti spese e pagamenti superbonus: l’attestazione dei pagamenti

Indispensabile per usufruire dell’agevolazione, attestare ogni pagamento effettuato attraverso il bonifico parlante, l’unica forma di pagamento accettata per poter usufruire dei bonus. Assegni o carte di credito non sono ammessi, perché, pur essendo forme di pagamento tracciabile, non consente l’applicazione della ritenuta d’acconto del 8% che l’istituto di credito effettua quando accredita l’importo sul conto corrente del beneficiario.

La causale del bonifico dovrà riportare esplicitamente la forma di riferimento per l’intervento eseguito, ovvero:

  • “art. 1, commi 344-347 l. 296/2006” per i lavori di riqualificazione energetica”;
  • “art 16-bis d.p.r. 917/1986” per i lavori di ristrutturazione edilizia o riduzione del rischio sismico”.

Il bonifico dovrà riportare anche:

  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma;
  • il numero e la data della fattura che si sta saldando.

Abbiamo parlato in questo articolo, in maniera più approfondita, del bonifico parlante > Ristrutturazioni e Detrazione 65%, esempi di bonifici parlanti <

Il pagamento potrà anche essere ad opera della società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, tuttavia è sempre il contribuente il responsabile della conservazione dei documenti e che l’anno di sostenimento della spesa è sempre considerato quello di effettuazione del bonifico.

Per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (ad esempio per oneri di urbanizzazione) non è necessaria la forma del bonifico, ma esiste sempre l’obbligo in capo al contribuente di conservare la documentazione.

>> Come correggere gli errori sul bonifico parlante e sulle fatture

Documenti spese e pagamenti superbonus: i lavori condominiali

In caso di spese relative a operazioni sulle parti comuni, come bisogna procedere?

Il condòmino usufruirà della detrazione secondo i millesimi di proprietà. L’amministratore rilascia al condòmino una certificazione che contiene:

  • codice fiscale e generalità ed elementi identificativi del condomino;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per gli interventi su parti comuni;
  • la quota parte millesimale imputabile al condòmino;
  • oppure copia della delibera assembleare relativa ai lavori su parti comuni e tabelle millesimali di ripartizione.

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L’amministratore dovrà conservare copia della documentazione da presentare agli Uffici in caso di verifica; mentre per i condomini minimi (con condòmini meno di 8) la documentazione da conservare varia a seconda che siano provvisti di codice fiscale o meno.

>> Ecobonus e Superbonus, detraibili gli isolamenti su ambienti non riscaldati

In caso siano sprovvisti di codice fiscale i condòmini possono raccogliere un’unica fattura cointestata per ciascun lavoro o tante fatture quanti sono i condòmini ripartendo i costi; analogamente i pagamenti possono essere effettuati da ciascun condòmino ognuno per la propria quota o in un unico versamento;

In caso i condòmini siano provvisti di codice fiscale sono comunque tenuti a conservare copia della delibera di esecuzione dei lavori, in forma di scrittura privata, e documenti di spesa e pagamenti intestati al condominio.

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Superbonus e condominio

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Descrizione prodotto Il software Check list conformità: Recepisce la check list proposta dal CNDCEC per gli interventi di efficientamento energetico e per l’adeguamento antisismico. Fornisce l’elenco completo dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.  Consente di creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli. L’area in cloud potrà essere alimentata direttamente da tutti i soggetti coinvolti nella pratica (architetto, termotecnico, perito, commercialista, fornitori ecc.). Consente di salvare in formato zip l’intero dossier documentale, una volta completato, creando in automatico l’indice dei documenti contenuti. Consente di determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità. Le Check list sono aggiornate con il documento di ricerca FNC del 19.04.2021 Durata della Licenza La licenza è annuale dalla data di acquisto Se il pacchetto da 10 non fosse sufficiente è possibile ricevere un preventivo per un pacchetto multi licenze inviando una email a help.superbonus@maggioli.it tel 0541 628634. A chi è rivolto Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto il software è rivolto a tali soggetti: • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; • i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso d.lgs. n. 241/1997. Quali sono i vantaggi Facilità di utilizzo Compilazione guidata Cloud: Si accede al software da qualsiasi browser, anche da pc diversi. Nessun problema di installazione ed è possibile lavorare in mobilità. Aggiornamenti gratuiti e automatici: il software è interamente in cloud, non richiede installazioni e gli aggiornamenti sono forniti automaticamente senza alcun intervento dell’utente. Stampa del dossier: il software consente la stampa delle carte di lavoro, con i relativi dettagli, in modo da agevolare la condivisione con professionisti e clienti. Teamwork oriented: Possibilità di condividere il software con i soggetti coinvolti nella pratica 110%. In questo modo tutti i componenti del team possono collaborare anche da luoghi differenti   La normativa IL DL 34/2020 ha potenziato le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli edifici (cosiddetto “super bonus 110%). La normativa consente, al fine di evitare il problema di incapienza delle detrazioni rispetto al proprio reddito, di optare per la cessione del credito a soggetti terzi (fornitori o banche) o di richiedere lo sconto diretto sul corrispettivo dei lavori ai fornitori. Per poter optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio di un visto di conformità del credito spettante da parte di un professionista abilitato. In particolare, il visto dovrà attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Si tratta, a ben vedere, di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista. Per facilitare il compito dei soggetti che devono rilasciare il visto, abbiamo sviluppato questo prodotto che costituisce una checklist-guida per la predisposizione dei controlli necessari per il rilascio del visto di conformità di cui al comma 11 dell’art. 119 del DL 34/2020.

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Redazione Tecnica

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