Riforma del lavoro 2012, come cambiano i licenziamenti con la Fornero

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Tra le tante novità introdotte con la Riforma del Lavoro 2012, fortemente voluta dal Ministro Elsa Fornero, una delle più delicate è senza dubbio quella relativa alla nuova disciplina che regolerà i licenziamenti. Si è discusso a lungo sull’opportunità di modificare la normativa in materia, e ci riferiamo al famoso Articolo 18 della legge 300/1970, che disciplina il cosiddetto “reintegro” del lavoratore. Sul tema dei licenziamenti, la Riforma del Lavoro del 2012 è stata sottoposta alla consultazione con le parti sociali e delle contrapposte istanze dei partiti che sostengono la maggioranza.

Tra le varie procedure dei licenziamenti, la Riforma del Lavoro ha apportato alcune modifiche al licenziamento per motivi economici e ai licenziamenti collettivi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Licenziamento per motivi economici
Premesso che la Riforma del Lavoro 2012 impone di comunicare il licenziamento unitamente ai motivi che la hanno determinato (in precedenza la comunicazione dei motivi era eventuale esu richiesta del lavoratore), viene introdotta una procedura che impone al datore con più di 15 dipendenti di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) l’intenzione di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Preliminarmente si svolge un tentativo di conciliazione all’esito del quale, se il licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene confermato, sarà efficace sin dal momento della comunicazione alla DTL. L’efficacia del licenziamento rimane sospesa solo nelle ipotesi di infortunio sul lavoro e maternità.

La disciplina della decorrenza degli effetti del licenziamento opera anche per i licenziamenti disciplinari (per i quali è previsto il procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970.

Se la conciliazione riesce e il rapporto si estingue per mutuo consenso, il lavoratore conserva il diritto a fruire dell’Aspi.

Infine, l’art. 1, comma 38 della Riforma del Lavoro Fornero modifica il termine di decadenza per la presentazione della domanda giudiziale, introdotto dal c.d. Collegato Lavoro, riducendolo da 270 a 180 giorni. Ricordiamo che questo termine opera successivamente al primo termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Licenziamenti collettivi
La comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, ai sensi dell’art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991, può essere, ora, effettuata entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi e non più “contestualmente” ad essi.

Si prevede, inoltre, espressamente la possibilità di sanare eventuali vizi relativi alla comunicazione di avvio della procedura con accordi sindacali conclusi durante la procedura di licenziamento collettivo.

Conseguenze di un licenziamento individuale illegittimo
Per quanto riguarda i licenziamenti individuali, la Riforma del Lavoro 2012 non modifica il regime delle causali che possono giustificare il licenziamento (giusta causa o giustificato motivo, soggettivo o oggettivo), che rimangono quelli noti, ma modifica soltanto il regime degli effetti che conseguono ad un licenziamento illegittimo.

Nulla cambia anche per quanto riguarda i requisiti dimensionali necessari per l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970.

Mentre prima della Riforma del Lavoro 2012 l’effetto del licenziamento illegittimo era, sempre e soltanto, la reintegrazione nel posto di lavoro, con il riconoscimento di tutte le retribuzioni e la contribuzione dovuta per i periodi ante reintegrazione, ora vi sono quattro diversi tipi di conseguenze che si applicano ad almeno dieci diverse fattispecie.

I quattro diversi tipi di conseguenze sono:

1) Regime della reintegrazione “pieno”, analoga all’attuale: reintegrazione; risarcimento “integrale” dei periodi pregressi dedotto il c.d. aliunde perceptum; opzione per le 15 mensilità;

2) Regime della reintegrazione “attenuato”: reintegrazione; limitazione a non più di 12 mensilità di retribuzione quale risarcimento per i periodi pregressi, dedotto l’aliunde perceptum nonché l’aliunde percipiendum, ma con versamento dell’intera contribuzione spettante tra il momento del recesso e quello della effettiva reintegrazione; opzione per le 15 mensilità;

3) Regime risarcitorio “pieno”: indennità risarcitoria onnicomprensiva da 12 a 24 mensilità;

4) Regime risarcitorio “attenuato”: indennità risarcitoria onnicomprensiva da 6 a 12 mensilità.

Redazione Tecnica

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